Decorrenza del termine per il deposito della querela ai sensi dell'art. 124 c.p., un'interessante pronuncia della Suprema Corte

Credits: Avv. Fabrizio Sardella; Dott.ssa Giulia Fantinato


Abstract: La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19387/23 torna ad esaminare il tema della tempestività della querela. Centrale, secondo la Corte, ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 124 c.p., è la differenziazione tra il momento della consumazione del reato e la conoscenza dello stesso da parte della persona offesa.


Con il presente articolo si vuole porre l’attenzione su una recente sentenza della Corte di Cassazione, volta a riaffermare l’orientamento della Corte medesima in relazione alla decorrenza dei termini per proporre querela. La vicenda in esame trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Palermo, la quale, a sua volta, aveva confermato una pronuncia resa in primo grado. Nel caso specifico, la ricorrente era stata condannata per il delitto di furto aggravato dall’abuso di relazioni domestiche. Contro tale condanna veniva quindi proposto ricorso per Cassazione.

I motivi dell’impugnazione erano sostanzialmente due.

Per la ricorrente, innanzitutto, l’azione penale doveva considerarsi improcedibile, a causa di un presunto ritardo -sostenuto dalla stessa- nella presentazione della querela. Come riportato dall’art. 124 c.p., quest’ultima deve necessariamente essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Nel caso di specie invece, il furto sarebbe stato commesso nel periodo ricompreso tra gennaio, aprile e maggio 2015, mentre la querela veniva presentata solamente il 23 settembre del medesimo anno.

Un ulteriore motivo di ricorso riguardava invece la presunta violazione dell’art. 606, comma 1, lettera c), c.p.p., attinente all’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Secondo la ricorrente, l’inutilizzabilità avrebbe colpito i filmati -riguardanti l’interno dell’abitazione ove si sarebbe consumato il furto- acquisiti durante l’udienza dibattimentale, questi infatti non erano completi ma erano delle mere estrapolazioni parziali.

La Corte, pronunciandosi sui suddetti motivi di ricorso, ne ha dichiarato l’inammissibilità.

In particolare, la Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente pronuncia (Sez. 3, n. 339 del 29/01/1964), ribadisce che il termine di tre mesi per esercitare il diritto di querela, decorre dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto-reato. Pertanto, per presentare querela, si rende indispensabile lo sviluppo di una certezza non solo soggettiva -e quindi in capo alla persona offesa- ma anche oggettiva del reato stesso, non essendo sufficiente invece, il mero sospetto della commissione di un qualche delitto e richiedendosi -al contempo- una cognizione piena ed effettiva di tutti quegli elementi che secondo la Corte, siano esplicativi della commissione di un reato.

In altre parole, per poter sporgere querela non è sufficiente che la persona offesa abbia un dubbio su una qualche condotta delittuosa perpetratasi a suo danno o svantaggio, ma si rende invero necessaria la piena cognizione e certezza di tale fatto-reato proprio in capo a colui che patisce le conseguenze del reato.

Nel caso di specie, seppur presentata solamente nel mese di settembre 2015, la querela è stata ritenuta presentata tempestivamente. Prima di tale momento infatti nella persona offesa si era insinuato il mero dubbio del furto e, solo dopo aver installato un impianto di videosorveglianza, il dubbio si era concretizzato. La certezza oggettiva e soggettiva dei fatti si era quindi manifestata solamente nel mese di settembre 2015, momento in cui, il termine trimestrale ha effettivamente iniziato a decorrere.

In relazione invece all’ulteriore e differente motivo di ricorso -attinente all’assunzione parziale dei filmati di videosorveglianza- la Corte di Cassazione ha affermato che non è prevista inutilizzabilità alcuna per l’ipotesi in cui, durante il dibattimento -a richiesta di parte- venga acquisita una registrazione parziale di un più ampio e completo filmato di videosorveglianza.

La richiesta di procedere ad una acquisizione integrale -e non meramente parziale di suddetta registrazione- avrebbe dovuto essere presentata già in primo grado di giudizio dalla ricorrente, e non solamente in un momento successivo -e quindi durante il giudizio innanzi alla Corte di Appello, come era avvenuto. Inoltre, la stessa Corte di Cassazione, riporta come tale filmato si sia rivelato -in ogni caso- irrilevante, in quanto la ricorrente avrebbe ammesso di essersi avvicinata alla cassaforte, pur negando di aver compiuto il furto.

In conclusione la Suprema Corte, con tale pronuncia, ha voluto affermare nuovamente la distinzione -ai fini della presentabilità della querela- tra momento commissivo del reato e momento in cui la persona offesa viene a conoscenza dello stesso. Questi due momenti possono non coincidere temporalmente, infatti, come nel caso di specie, la conoscenza di un reato procedibile a querela potrebbe avvenire a distanza di un lasso di tempo considerevole rispetto alla sua commissione.

In accordo con quanto sostenuto dalla Corte medesima, il termine trimestrale per presentare querela andrebbe a decorrere proprio dal momento della conoscenza del reato da parte della persona offesa.


Credits: Avv. Fabrizio Sardella; Dott.ssa Giulia Fantinato