Falso ma non troppo: le Sezioni Unite sulla non punibilità delle false dichiarazioni nella richiesta del Reddito di Cittadinanza


ABSTRACT

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione risolvono un contrato giurisprudenziale interpretativo sorto immediatamente dopo l’entrata in vigore del delitto di 7 D.L. n. 4/2019 e propendono per una interpretazione restrittiva dell’area del penalmente rilevante, dalla quale rimane esclusa l’ipotesi di dichiarazioni mendaci che non incidano sul sulla sussistenza in concreto delle condizioni per l’ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza.


Chiamate a risolvere un contrasto interpretativo con riferimento all’esatta delimitazione dell’area del penalmente rilevante circa le informazioni false rese in sede di richiesta per l’ottenimento del reddito di cittadinanza[1] le SU sciolgono la riserva e propendono per l’interpretazione restrittiva, ritenendo punibili solo le dichiarazioni “finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore”.

Il contrasto era sorto, in particolare, con specifico riguardo all’inclusione o meno nell’ambito applicativo del delitto di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019[2]  delle false dichiarazioni rese ai fini dell’ottenimento del RDC, nell’ipotesi in cui queste non incidano sulla sussistenza in concreto delle condizioni per l’ammissione al beneficio. In altri termini, la Corte di Cassazione si interroga se il reato sussista solo o anche nel caso di mendacio ininfluente rispetto alla sussistenza dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza.

Sul punto si contrapponevano due contrapposti orientamenti.

Secondo un primo orientamento[3] maggioritario, il delitto è integrato anche qualora vengano rese false indicazioni (od omissioni di informazioni dovute), anche parziali, dei dati riportati nell’autodichiarazione, indipendentemente dall’effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. Ciò a dire che il reato previsto dall’art. 7 d.l. 4/2019 risulterebbe integrato in tutte le ipotesi, ivi compresa quella del caso del richiedente che fornisce informazioni false, ad esempio sul valore di un immobile, che in ogni caso non incide sull’ottenimento del beneficio.  

Secondo tale schema interpretativo, dunque, la punibilità del reato non riguarda esclusivamente il profitto, bensì il più generale dovere di lealtà verso l’Amministrazione violato – appunto – a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti per ottenere l’erogazione del denaro.

Un secondo indirizzo giurisprudenziale[4] ha fornito, invece, un’interpretazione restrittiva dell’art. 7 in commento, ritenendo sussistente il reato solo quando le condotte di mendacio siano finalizzate ad ottenere il beneficio del RDC, e il richiedente in concreto non ne abbia diritto[5]

In altre parole sarebbero penalmente rilevanti le false dichiarazioni nel caso in cui la percezione del sussidio risulti indebita.

Questo indirizzo giurisprudenziale – fatto proprio dall’informazione provvisoria della sentenza delle SU qui in commento – risulterebbe secondo la Corte più aderente al principio di offensività in concreto che impone, com’è noto, che la fattispecie astratta punisca solo condotte concretamente idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma.

Rispetto al delitto di cui all’art. 7 del D.L. n. 4/2019, appare evidente desumere che le false dichiarazioni (o omissione di informazioni dovute) a cui consegua l’ottenimento di un beneficio in concreto non spettante al richiedente e quelle che consentano l’ottenimento del RDC in misura superiore rispetto a quanto dovuto siano lesive del bene giuridico della pubblica fede, e comportino un’alterazione nella distribuzione delle risorse finanziarie.

In attesa delle motivazioni, si registra, dunque, la scelta della Corte di non punire condotte che non incidano sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico e che non abbiano concretamente cagionato un pericolo al bene tutelato dalla norma.


[1] Di seguito per brevità anche solo “RDC”.

[2] Convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2019 n. 26.

[3] Cfr. Cass., sez. III, 25.10.2019, n. 5289; conformi: Cass. Sez. II, 5.11.2020, n. 2402; Cass. Sez. III, 15.9.2020, n. 30302; Cass., Sez. III, 21.4.2021, n. 33808; Cass., sez. III, 9 settembre 2021, n. 33431; Cass., Sez. III, 24.9.2021, n. 5309; Cass. Sez. III, 25.11.2021, n. 1351.

[4] Cass., Sez. III, 15.9.2021, n. 44366; conforme: Cass., Sez. II, 8.6.2022, n. 29910.

[5] o ne abbia diritto in misura minore.


Credits

Avv. Giuseppe Mangiameli
Associate
Attorney Criminal Law