LA RIFORMA CARTABIA E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PILLOLE SUI DECRETI ATTUATIVI PER IL RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI MEDIATORI ESPERTI

Credits: Avv. Giuseppe Taddeo 


Abstract. A seguito dell’introduzione, ad opera del d.lgs. n.150/2022 cd. “riforma Cartabia”, dell’istituto della “giustizia riparativa”, i d.m. entrambi datati 9 giugno 2023Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessae Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell’attività”, hanno posto le fondamenta per la realizzazione completa di quanto previsto, oggi, all’art. 129 bis c.p.p., mediante un articolato sistema di regolamentazione, reclutamento e formazione delle figure professionali da ultimo individuate al fine di rendere effettive le previsioni riformatrici.

La giustizia riparativa. Una necessaria brevissima premessa

La riforma ha stabilito la possibilità, per la vittima del reato e la persona indicata come autore, oltre agli altri eventuali interessati, di accedere ai programmi di giustizia riparativa in modo volontario, in qualsiasi stato e grado del procedimento e senza preclusioni per la fattispecie di reato o la sua gravità. Si tratta di una possibilità comunque mediata dal giudice, che dispone con ordinanza l’invio al Centro per la giustizia riparativa, e che può portare benefici, se si conclude con un esito riparativo.

Con la Riforma cd. Cartabia il legislatore ha stabilito la possibilità per la vittima del reato e colui che venga individuato quale autore (in ogni stato e grado del procedimento) di poter accedere a programmi di giustizia riparativa per ogni tipo di reato indipendentemente dalla gravità di quest’ultimo e dal riconoscimento del fatto o della responsabilità dell’autore.

In caso di dissenso della persona offesa, questo non sarà ostativo all’accesso all’istituto.

L’esito positivo del percorso comporta:

·         l’estinzione del reato, per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, quando il querelante ha partecipato al programma (equivalendo alla remissione tacita della querela).

Per i reati procedibili d’ufficio o a querela non soggetta a remissione:

·         la diminuzione della pena (art. 133 c.p.), la cui graduazione può variare in funzione della valutazione da parte dell’A.G. della ragionevolezza e proporzionalità dell’esito riparativo.

·          la possibilità di concedere concessione dell’attenuante dell’art. 62 n. 6 c.p.

·         come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena (pene non superiori ad un anno, art. 163 c.p.).

Lo spiraglio che si apre, dunque, è di sicura importanza per ciascuna delle parti impegnate nella giustizia penale e potrebbe avere, se utilizzato nella prassi con successo, ricadute ed incidenze enormi rispetto alle ulteriori conseguenze dannose di attività criminali favorendo un incontro tra le parti contrapposte, oltreché una potenzialità deflattiva del dibattimento non di secondo piano per tutte quelle condotte che sono punibili a querela di parte.

Tracciate le linee essenzialissime dell’istituto introdotto, è di facile comprensione l’importanza e la centralità del Mediatore.

La figura del mediatore esperto per la giustizia riparativa

Il Legislatore, mediante l’istituzione della figura del Mediatore esperto per la Giustizia Riparativa, di seguito “Mediatore”, ha inteso individuare un profilo dotato di altissime professionalità e competenze che, come può leggersi dall’art. 3 del D.M. 9 giugno 2023[1], si sostanziano in compiti di imparzialità, indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità, che paiono tracciare i contorni di un unicum nel nostro sistema di diritto.

In effetti, le qualità richieste al Mediatore spaziano dalla capacità di scelta ed individuazione del tipo di programma a quelle di tipo puramente psicologico combinate a competenze affini alla figura professionale dell’esperto legale (si veda, ad esempio, la richiesta capacità di ascolto attento e di aiutare le persone a raccontare ed ascoltare, con reciprocità, il dolore affiancata alla necessaria e richiesta capacità di comporre gli opposti interessi in qualità puramente mediatorie ovvero a gestire le conseguenze che la vicenda giuridica possa produrre sui partecipanti).

Tali figure così altamente professionalizzate, si precisa nei DM, saranno formate con uno specifico percorso ed iscritte in due appositi albi: uno per i Mediatori esperti ed un secondo per i Mediatori Esperti Formatori.

In particolare, i Mediatori esperti formatori avranno il compito di formare e guidare, in ragione del loro titolo e della loro esperienza, i Mediatori esperti.

Il percorso di formazione del Mediatore esperto per la giustizia riparativa

Il percorso poc’anzi richiamato è erogato, in forma di collaborazione paritetica dalle Università aventi sede nel singolo distretto di Corte d’appello che si relazionano con i Centri di giustizia riparativa ivi presenti[2], ed è diviso in due tipi di formazione che dovranno essere erogati nell’ambito del medesimo corso: quella teorica (erogata dalle Università) e quella pratica (a cura dei Centri di giustizia riparativa).

Si registrano, al momento, già alcuni corsi fruibili organizzati da Atenei di primaria importanza, oltre alle Linee Guida elaborate dagli Uffici Giudiziari di Milano elaborate in collaborazione con gli organismi forensi ed il Centro per la Giustizia riparativa del Comune di Milano.

L’iter formativo testé richiamato è sbarrato all’ingresso[3] da una prova di ammissione organizzata dagli enti sopra individuati e consiste in un colloquio pubblico da svolgersi innanzi ad una commissione apposita (formata da almeno due rappresentanti dell’Università ed un Mediatore esperto Formatore) previo invio del curriculum vitae e di una lettera motivazionale e si considera terminato all’esito di una prova finale che consiste in una dimostrazione della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche acquisite durante il percorso.

La prova finale si articola in una prova teorica (un elaborato scritto in risposta ad un quesito avente ad oggetto un tema affrontato durante la formazione teorica) ed una pratica (simulazione di un vero e proprio programma e di un accordo riparativo, ove valutato possibile) che vengono vagliate da una commissione di almeno cinque membri composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori.

L’attestazione rilasciata all’esito è requisito fondamentale per l’iscrizione nell’elenco dei Mediatori individuato dall’art. 59 del D.lgs. n. 150/2022 ed il mantenimento dell’iscrizione è subordinato, oltreché ai requisiti fissati dall’art. 9[4] del decreto adottato dal Ministro della giustizia del 9 giugno 2023[5], ad oneri di formazione continua che vanno curati con la frequenza di specifici corsi con cadenza annuale di una durata non inferiore a sessanta ore effettive.

Il legislatore ha previsto un obbligo formativo cospicuo, proprio in ragione della novità e della peculiarità nonché della eterogeneità del ruolo individuato.

 

I Mediatori esperti formatori

I Mediatori esperti formatori, invece, sono iscritti in un albo apposito individuato dall’art. 60 del D.lgs. n.150/2022, a cui accedono i mediatori esperti dotati di una comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa, derivante dalla propria esperienza quale mediatore esperto presso un centro di giustizia riparativa nel corso di almeno cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione.

Il corso formativo, della durata non inferiore ad ottanta ore, mira a preparare i soggetti alla formazione dei mediatori esperti, con l’obiettivo di fornire una formazione di altissimo livello  che sia di ampio respiro: sia in chiave formativa rispetto agli argomenti trattati dal corso per diventare Mediatore esperto, sia rispetto ad elementi puramente didattici idonei a fornire le competenze per l’insegnamento didattico.

 

Conclusioni

In definitiva, lo scopo del mediatore è quello di risolvere le potenziali questioni derivanti dal reato e tentare di raggiungere un esito riparativo che, come previsto dalla norma può essere sia di natura simbolica che economica.

Egli, in questa ottica, dovrà avere la capacità di scegliere il programma più idoneo al caso di specie, valutare la fattibilità di quest’ultimo e garantire l’assenza di potenziali pericoli per i partecipanti.

Il mediatore, inoltre, dovrà essere abile a favorire la partecipazione consapevole dei soggetti che partecipano e facilitare la comprensione di quelli che possono essere gli effetti della disciplina processuale in un’ottica di confronto costante con i difensori e l’autorità giudiziaria.

La centralità di questa figura e l’elevato livello di professionalità richiesto, pongono sicure basi per la gestione cosciente della tematica della giustizia riparativa.


Credits: Avv. Giuseppe Taddeo 



[1] Gazzetta Uff. 05/07/2023 n. 155


[2] I criteri sussidiari sono stabiliti dall’art. 13 del DM:

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 6, laddove nel distretto di Corte d'appello di competenza della Conferenza locale non siano ancora stati istituiti centri, il percorso formativo dei mediatori esperti, di cui agli articoli 3 e seguenti, nonché dei mediatori esperti formatori, di cui agli articoli 11 e 12, è istituito presso le università in collaborazione con uno o più centri di cui alle conferenze locali limitrofe. Laddove in detto distretto non siano presenti università, il percorso formativo è istituito presso università situate nei distretti di Corte d'appello limitrofi, in collaborazione con uno o più centri di cui alla Conferenza locale di riferimento.


[3] Ogni classe formativa può avere massimo 25 discenti.

 


[4] I soggetti che chiedono l'inserimento nell'elenco devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

non essere iscritti all’albo dei mediatori civili, commerciali o familiari;

non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;

non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;

non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;

non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 335-bis del codice di procedura penale;

non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;

non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.


[5] Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, e infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività.