L’illecita somministrazione di manodopera comporta la commissione del reato tributario ai sensi del D. Lgs n. 231/2001

Credits: Avv. Giuseppe Mangiameli 


Abstract: Per la prima volta, una società è stata condannata per il reato presupposto di cui all’25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001, in relazione all’art. 2 D.Lgs. 74/2000. Nel caso di specie, attraverso la condotta dei soggetti apicali, che hanno celato una somministrazione illecita di manodopera con finti contratti di appalto, la società ha ottenuto – nel proprio interesse – un indebito vantaggio fiscale, consistito nel risparmio dell’Iva, detratta illecitamente. Da qui, l'inesistenza soggettiva delle fatture, che comporta l'indetraibilità dell'Iva esposta in dichiarazione e, per l’effetto, la commissione del reato tributario.



Negli ultimi anni è aumentato il ricorso da parte di imprese al fenomeno dell’outsourcing che comporta l’affidamento a soggetti esterni di una o più fasi del ciclo produttivo, il più delle volte tramite l’impiego di contratti di appalto.

Con la sentenza in commento la Terza Sezione della Corte di Cassazione condanna, per la prima volta, una società per l’illecito amministrativo derivante dalla commissione di un reato tributario, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, per il reato presupposto di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 (“Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), in un caso di somministrazione illecita di manodopera celata da finti contratti di appalto.

Accanto alla condanna per il rappresentante legale, in quanto persona fisica, si accompagna, dunque, anche una innovativa condanna anche per l’ente in seguito all'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. A margine, la Corte ha, altresì, confermato il sequestro disposto nei confronti della società incolpata dell'illecito, per aver ottenuto un vantaggio patrimoniale dalla commissione del delitto previsto dall'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, posto in essere nell'interesse/vantaggio della stessa, per opera dei soggetti apicali.

La vicenda oggetto della decisione trae origine dall’accusa formulata a carico di una società, rea di aver simulato contratti di appalto con un consorzio e, sostanzialmente, celato contratti di somministrazione illecita di manodopera e per essersi conseguentemente avvalsa delle fatture per le relative operazioni giuridicamente inesistenti, avendo indicato nelle dichiarazioni elementi passivi fittizi e, quindi detraibili (illecitamente).  

Attraverso la condotta ne sono conseguiti, dunque, vantaggi fiscali derivanti dall'utilizzo di un contratto di appalto stipulato al solo fine di mascherare una somministrazione di manodopera.

Nella sostanza, l’operazione non era oggettivamente inesistente, poiché comunque svolta, ma lo era giuridicamente e dal punto di vista soggettivo, atteso che a fini fiscali non vi era corrispondenza tra il soggetto erogante la prestazione e il destinatario della fattura.

Vi era, infatti, un rapporto in tutto assimilabile a quello di lavoro dipendente e sfruttando la possibilità, come detto, di detrarre indebitamente l'Iva in relazione alle prestazioni fatturate dall'appaltatore. La Corte ha evidenziato, infatti, che nel caso di specie il potere di direzione ed organizzazione era rimasto in capo alla committente. Parimenti, per quanto concerne il materiale utilizzato dai lavoratori forniti dal consorzio che, dunque, non era dell’appaltante.

Pertanto, gli elementi di prova avevano correttamente indotto il Tribunale a ritenere fittizio il contratto di appalto, stipulato formalmente al solo fine di coprire un contratto di somministrazione illecita di manodopera.

Tale operazione fraudolenta ha comportato, quale vantaggio, l'applicazione di tariffe fuori mercato e la possibilità per la committente di ricorrere alla forza lavoro con vantaggi in tema di flessibilità di gestione e di costi. Ma vieppiù.

Infatti, attraverso questo schema delittuoso ha potuto utilizzare le fatture emesse dal consorzio ai fini Iva, con ciò realizzando un'operazione riconducibile anche al reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e consentendo alla persona giuridica una evasione dell'imposta sul valore aggiunto.

Nello specifico, al fine di evadere l'Iva, avvalendosi di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti emesse da un consorzio, simulando contratti di appalto invece di contratti di somministrazione di mano d'opera, nelle dichiarazioni Iva venivano indicati elementi passivi fittizi che comportavano anche un’indebita detrazione Iva.

La Corte di Cassazione nel richiamare l’orientamento della sezione tributaria e stabilendo che anche nel caso di emissione della fattura per operazioni soggettivamente inesistenti viene a mancare il presupposto della detrazione dell'Iva, ha anche osservato che “in caso di accertamento del carattere fraudolento dell’intermediazione di manodopera, l’IVA che il committente (…) assume di aver pagato al preteso appaltatore per l’operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell’operazione negoziale – non è detraibile ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (…)” ha anche osservato che “in caso di accertamento del carattere fraudolento dell’intermediazione di manodopera, l’IVA che il committente (…) assume di aver pagato al preteso appaltatore per l’operazione soggettivamente inesistente – in quanto corrisposta ad un soggetto che non era legittimato ad operare la rivalsa in ragione del divieto di intermediazione e del carattere fraudolento dell’operazione negoziale – non è detraibile ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 (…)”.

La decisione, come è evidente, risulta importante non solo per i principi tributari richiamati, ma perché si pone come “apripista” per una nuova stagione processuale, all’interno della quale, in caso di appalti fittizi e, dunque, di illecita intermediazione di manodopera ne deriveranno conseguenze penali non solo per la persona fisica, ma anche per la società che ne ha tratto un vantaggio, in questo caso in termini di risparmio di spesa.


Credits: Avv. Giuseppe Mangiameli