Emergenza COVID-19: L’obbligo di sospensione delle attività produttive non essenziali e la prosecuzione delle attività essenziali e funzionali

Credits: Dott.ssa Arcangela Lomurno

ABSTRACT

I recenti provvedimenti adottati dal Governo e dal Ministero dello Sviluppo Economico contengono misure stringenti per le attività produttive e commerciali. Per alcune di esse è prevista la sospensione obbligatoria con possibilità, per alcune, di proseguire l’attività attraverso la presentazione di un’apposita istanza al Prefetto. Si tratta, in particolare, di quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive di quelle attività ritenute essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità. Il Governo ha previsto, in ogni caso, un margine di tempo consentire alle imprese di organizzare la sospensione della produzione.


La necessità di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha spinto il Governo a promulgare il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 (“Decreto”) contente misure più stringenti per le imprese che operano su tutto il territorio nazionale.

Il predetto decreto stabilisce la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali fino al 3 aprile 2020, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 contenente la lista delle attività essenziali identificate dal relativo codice Ateco.

L’elenco delle attività produttive essenziali di cui all’allegato 1 del Decreto è stato sostituito dall’allegato 1 del nuovo decreto del 25 marzo 2020 adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Alla luce delle nuove disposizioni, le attività produttive sospese potranno comunque proseguire, ma solo in modalità smart working.

Il Governo, inoltre, ha previsto un margine di tempo per consentire alle imprese di organizzare la sospensione della produzione, pertanto le stesse ai sensi dell’art. 1, com. 1 n. 4, possono svolgere tutte le attività necessarie alla chiusura entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Resta, invece, sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1, com. lett. f) del D.P.C.M.).

Descritti i contenuti principali del D.P.C.M., appare utile soffermarsi sulle attività essenziali e funzionali consentite, nonché sui relativi adempimenti formali per la prosecuzione delle medesime.  

L’attività indicate nell’allegato 1 del DM MiSE (visibile a questo link) sono quelle ritenute essenziali, in quanto componente ineliminabile della filiera produttiva e che per tale ragione restano escluse dall’obbligo di sospensione.

L’art. 1 lett. e) del D.P.C.M. prevede anche la prosecuzione delle attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno del 1990, n. 146.

Accanto alle attività produttive essenziali e ai servizi di pubblica utilità, il Decreto autorizza lo svolgimento delle attività che siano funzionali (art. 1, com. 1, lett. d) del D.P.C.M.)  ad assicurare la continuità delle filiere produttive di quelle attività ritenute essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità.

Un’ulteriore categoria di imprese poi che può proseguire l’attività riguarda le aziende dotate di impianti a ciclo produttivo continuo (l’art. 1 com. 1, lett. g) del D.P.C.M.) la cui interruzione della produzione provocherebbe grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Occorre precisare che non tutte le imprese sono tenute a comunicare la prosecuzione delle loro attività; in particolare, per quelle ritenute essenziali e per i servizi di pubblica utilità non è necessario compiere alcun adempimento formale.

Mentre per le imprese che svolgono le attività funzionali individuate dalle lett. d) del D.P.C.M., e per le imprese dotate di impianti a ciclo produttivo continuo, richiamate nella lett. g) del D.P.C.M.., è previsto uno specifico adempimento formale.

Tali imprese dovranno quindi, inoltrare una comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, nella quale dovranno essere indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Il Prefetto potrà sospendere le predette attività qualora ritenga che queste non siano funzionali alla continuità delle attività essenziali o dei servizi di pubblica utilità e, qualora dall’interruzione dell’impianto non derivi alcun pregiudizio. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, la stessa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In ogni caso non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo finalizzate a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In particolare, le aziende che svolgono attività funzionali alle attività definite essenziali possono, nella persona del proprio legale rappresentante, inoltrare al Prefetto della provincia del luogo in cui è ubicata l’impresa, una comunicazione scritta nella quale, indicare i dati dell’azienda: ragione sociale, sede dello stabilimento, tipologia di attività (codice ATECO).

Inoltre devono essere indicate le imprese e/o amministrazioni beneficiarie, complete di partita IVA e/o codice fiscale, dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.

Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidente derivanti dall’interruzione dell’attività.

Nell’ambito di tale comunicazione le imprese possono anche fornire una descrizione sintetica di quali attività l’azienda deve poter proseguire lo svolgimento al fine di non interrompere una filiera produttiva qualificata come essenziale.

Al fine di consentire una più rapida valutazione dell’istanza da parte del Prefetto è possibile allegare alla predetta comunicazione le dichiarazioni, rilasciate da parte delle aziende clienti che esercitano una attività essenziale, che confermino che i prodotti o i servizi dell’azienda  dichiarante sono essenziali per la prosecuzione della loro attività produttiva.


Credits
Dott.ssa Arcangela Lomurno
Junior Associate
Criminal Law