Procreazione medicalmente assistita: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004

Credits: Avv. Eleonora Pradal 


Abstract:  Ancora una volta, dopo 9 anni, la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sulla legittimità costituzionale della Legge n. 40 del 2004 che disciplina la procreazione medicalmente assistita (P.M.A.) in Italia. In particolare, a seguito del ricorso presentato da una donna single a cui era stato negato l’accesso alla fecondazione eterologa con donatore anonimo in un centro di procreazione medicalmente assistita, è stata sollevata dal Tribunale di Firenze, I sezione civile, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della Legge laddove prevede che possano accedere ai percorsi di P.M.A. solo coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, escludendo quindi le persone singles dalla possibilità di avere libero accesso a tali percorsi.

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Il Tribunale, con ordinanza dell’11 settembre u.s., ha ritenuto fondata la questione in riferimento alla violazione degli artt. 3,2,13, 32 della Costituzione e all’art. 117 primo comma in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e agli artt. 3,7,9 e 35 della Carta di Nizza.

Il Tribunale ha ritenuto che questa esclusione si ponga in contrasto con il dettato normativo dell’art. 3 della Carta Costituzionale in quanto prevede un’irragionevole disparità di trattamento tra categorie di soggetti, coppie e single, senza che ciò possa essere giustificato dalla tutela di un interesse costituzionalmente rilevante.

Inoltre il Tribunale ha posto in luce come nel nostro ordinamento sia ammessa e tutelata la famiglia monogenitoriale, si pensi all’adozione di persone in casi particolari  e si assista alla prassi per cui molte persone single si rechino all’estero per accedere a trattamenti di PMA e una volta rientrate in Italia il rapporto di filiazione che ne scaturisce sia riconosciuto, senza problemi, nel nostro ordinamento.

Viene così superato un divieto normativo che si palesa del tutto irragionevole rispetto ai principi e valori tutelati dal nostro paese.

A sostegno di quanto sopra si rammenta che il Ministero della Salute ha previsto con decreto pubblicato nella G.U. n. 107/2024 che la donna separata o vedova ha il diritto al trasferimento in utero dell’embrione crioconservato, qualora vi sia stato un precedente consenso firmato dalla coppia alla fecondazione e questa sia avvenuta.

Il Tribunale ha poi affermato la violazione dell’art. 5 della Legge con gli artt. 2 e 13 della Costituzione in quanto non tutela le esigenze di procreazione riconosciute dalla sentenza n. 151/2009 della Corte Costituzionale e il diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia anche con figli non genetici.

L’art. 5 viola anche il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. precludendo in tal caso alla donna di diventare madre, considerando anche il fattore temporale legato alla sua fertilità.  

L’art. 5 infine contrasta con l’art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e agli artt. 3,7,9 e 35 della Carta di Nizza, tale divieto confligge con la libertà di autodeterminazione, al diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia, al rispetto alla vita privata e familiare, al diritto all’integrità fisica e psichica, e non rispetta la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria sfera privata con particolare riguardo al diritto di ciascuno alla costituzione del proprio modello di famiglia.

Il tribunale ha quindi ad oggi rimesso la questione alla Corte Costituzionale. In attesa che la Corte si esprima sul punto non possiamo che sottolineare come tale ordinanza rappresenti sicuramente un passo importante nel riconoscimento pieno del diritto di costituire una famiglia da parte anche di persone single in Italia, diritto già ampiamento riconosciuto a livello europeo da più paesi.

Tale divieto appare oggi oltre che facilmente superabile in via di prassi ormai del tutto irragionevole ed anacronistico anche rispetto ai passi in avanti che il Legislatore ha compiuto rispetto al tema famiglia, che oggi può essere rappresentata con più modelli diversi. 


 Credits: Avv. Eleonora Pradal