Applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' art. 63 del D.lgs. n. 231/2001: l’ente non può essere condannato al pagamento delle spese processuali

Credits: Avv. Giuseppe Taddeo


Abstract: 

La Suprema Corte ha sancito che l’ente che abbia “patteggiato” l’applicazione per una pena pecuniaria ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n.231/2001, non può -solo per questo- essere condannato al pagamento delle spese processuali.



La Pronuncia della Cassazione n. 30610 del 2022, depositata il 03.08.22, chiarisce che l’ente che abbia ottenuto l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 231/2001 non può essere, solo per aver “patteggiato” la propria pena, condannato al pagamento delle spese processuali.

La vicenda trae le mosse dal ricorso di una società avverso la sentenza emessa dal G.I.P. che applicando la pena pecuniaria su richiesta delle parti, aveva condannato l’ente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta che la sentenza di patteggiamento fosse assimilabile ad una sentenza di condanna, per come disegnata dall’introduzione del cosiddetto patteggiamento allargato.

La legge n. 134 del 2003 ha, infatti, introdotto nel 1 comma dell’art. 445 c.p.p. la disposizione per la quale quando la sentenza di patteggiamento comporta una condanna che non è superiore a due anni, l’imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Tale norma è dunque applicabile al processo a carico dell’ente?

L’art. 63 del D.lgs. n.231/2001 prevede per l’ente la possibilità di chiedere l’applicazione una sanzione pecuniaria amministrativa se il giudizio nei confronti dell’imputato è definito o definibile a norma dell’art. 444 c.p.p. nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria.

La difesa sosteneva, dal canto suo, che l’introduzione del patteggiamento allargato fosse successiva all’introduzione del D.lgs n.231/2001, per cui in assenza di modifiche al Decreto Legislativo, tale statuizione non avrebbe potuto essere applicata all’ente.

La Suprema Corte chiarisce che il concetto da prendere in esame è quello della definibilità del giudizio mediante il patteggiamento da parte dell’imputato persona fisica, come presupposto che legittima l’ente a poter chiedere ed ottenere una sentenza di patteggiamento.

Mai, dunque, le conseguenze effettive della scelta dell’imputato persona fisica possono incidere concretamente sulla posizione dell’ente.

Il rapporto processuale che si costituisce nei confronti dell’imputato è, infatti, del tutto indipendente dall’esercizio dell’azione penale nei confronti dell’ente e gli esiti dei due accertamenti non devono necessariamente coincidere. “La decisione dell’imputato- persona fisica di chiedere l’applicazione della pena in misura superiore a due anni di reclusione non può ridondare a danno dell’ente il quale non può, sol per questo, essere condannato al pagamento delle spese processuali in caso di separato, autonomo patteggiamento”.

Il concetto di definibilità del procedimento attraverso il patteggiamento è la chiave attraverso la quale poter differenziare le vicende processuali tra ente ed imputato.

Il concetto sopra richiamato, infatti, ancora il presupposto di applicabilità del patteggiamento per l’ente alla astratta possibilità che il giudizio possa esser definito dall’imputato nelle forme di cui agli art. 444 e ss., prescindendo poi dalla concreta scelta di quest’ultimo.

Se dunque l’imputato ha scelto di patteggiare ad una pena superiore ai due anni, tale statuizione non può essere posta a svantaggio dell’ente che è soggetto di un proprio ed autonomo procedimento.

Ma vi è di più, a prescindere dalla definizione o definibilità della vicenda processuale nei confronti dell’imputato, l’ente può sempre chiedere l’applicazione della sanzione nei casi in cui per l’illecito amministrativo è prevista la sola pena pecuniaria (come nel caso esaminato dagli Ermellini). Tale presupposto (disciplinato dall’art. 63 del D.lgs. n 231/2001) non è mai mutato nel tempo.


Credits: Avv. Giuseppe Taddeo