Appalti e Logistica: pubblicato il Protocollo d’intesa siglato dalla Prefettura di Milano e inteso a promuovere la legalità nei contratti di appalto nel settore della logistica e a contrastare il fenomeno della intermediazione illecita di manodopera
Il Protocollo, adottato in data 18 luglio, è stato siglato dalla Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Osservatorio sulla Cooperazione presso l’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Milano, Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative nei settori della logistica, trasporti e distribuzione (Legacoop, Confcooperative, AGCI, Assoram), Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e Politecnico di Milano.
Preso atto della necessità di ispirare la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica a principi di legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori, il Protocollo si propone di promuovere la trasparenza e l’efficienza, contrastando i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di caporalato.
A tal fine, il Protocollo mira a censire le Imprese operanti
nel settore della logistica, istituendo una “Piattaforma di filiera” intesa a
raccogliere dati e supervisionare assetti imprenditoriali e occupazionali,
nonché l’adeguatezza degli adempimenti di compliance normativa. Il
Protocollo istituisce, altresì, strumenti di premialità in favore degli
Operatori che aderiranno alla piattaforma.
Il documento è liberamente consultabile al link: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-07/protocollo_logistica_con_presenza_tribunale_e...
Il D.D.L. Nordio abroga il delitto di abuso d'ufficio
Lo scorso 4 luglio, la Camera ha approvato definitivamente l’art. 1 del disegno di legge Nordio che abroga il delitto di abuso di ufficio previsto e punito dall’art. 323 c.p.
L’abrogazione del delitto è avvenuta non senza dubbi, perplessità e preoccupazioni provenienti dalle forze di opposizione e dal mondo degli addetti ai lavori.
Il legislatore, in questo clima di discussione, con decreto-legge del 4 luglio 2024 n. 92 recante “Misure urgenti in materia penitenziaria di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, in vigore dal 5 luglio 2024, allontanando il pericolo di una procedura d’infrazione europea e (forse) di un vuoto normativo, ha introdotto il nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o di cose mobili” ex art. 314 – bis c.p. il c.d. “peculato per distrazione”.
Ad una prima lettura, tuttavia, il nuovo delitto richiama espressioni esattamente sovrapponibili all’abrogato abuso di ufficio. Il Ministro Nordio ha chiarito, tuttavia, che il peculato per distrazione è una fattispecie diversa rispetto all’abuso di ufficio essendo diverso il bene giuridico protetto. Nel delitto ex art. 314-bis c.p. con “distrazione” si intende veicolare risorse della P.A. per fini diversi rispetto a quelli fisiologici. Nell’abuso di ufficio, invece, si prescinde dalla distrazione, coincidendo il bene giuridico tutelato con la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia e con l'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico.
Nell’attesa che la giurisprudenza soccorra gli operatori del diritto, fugando i dubbi interpretativi sul nuovo reato di peculato per distrazione, rimangono dubbi circa l’opportunità dell’abolizione dell’abuso di ufficio. Con l’abrogazione del delitto non è difficile, infatti, ipotizzare vuoti di tutela del privato nei confronti di atti corruttivi della P.A., con applicazione per estensione ed analogia di altre fattispecie penali o di possibili contrasti costituzionali ai sensi dell’art. 117 Cost. con la Convenzione di Merida sul contrasto alla corruzione.
L’abuso di ufficio era una figura centrale per combattere abusi di poteri da parte dei pubblici ufficiali; oggi, ci troviamo con la consapevolezza che alcuni comportamenti non saranno più penalmente rilevanti e avremo un possibile ampliamento di altre fattispecie penali per colmare il vuoto legislativo lasciato dall’abolizione dell’abuso di ufficio.
Riforma Cybersecurity: le novità rilevanti ai fini della responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01
In data 19 giugno il Senato ha approvato, in via definitiva, il DDL in materia di Cybersecurity, per il tramite del quale il legislatore ha inteso rinvigorire i presidi posti a tutela della sicurezza informatica nazionale, nonché inasprire sensibilmente i trattamenti sanzionatori applicati ai reati informatici. Nella presente sede interessa vagliare le importanti novità che coinvolgono direttamente la disciplina del D.lgs. 231/01.
In primis, occorre rilevare che la riforma ha introdotto all’art. 629, comma terzo c.p., una nuova fattispecie di reato, qualificabile come “Estorsione informatica”. In particolare, la nuova fattispecie sanziona chiunque, adottando o minacciando di porre in essere condotte rilevanti ai sensi degli artt. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è della reclusione da anni la reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 10.000. è altresì prevista l’applicazione di una aggravante ad effetto speciale, per i casi in cui ricorra una delle condizioni di cui all’art. 628 comma terzo c.p., oltre che nei casi in cui la condotta sia tenuta ai danni di una persona incapace per età o per infermità; in tali casi la pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000.
Il nuovo delitto punito ai sensi dell’art. 629 comma terzo c.p. assurge a illecito presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01. Nell’art. 24-bis del Decreto viene infatti inserito il nuovo comma 1-bis che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote a carico dell’ente. L’integrazione del comma quarto estende l’applicazione delle sanzioni interdittive anche all’illecito qui esaminato, per una durata non inferiore a due anni.
Il legislatore ha altresì innalzato le pene a carico degli enti ritenuti responsabili ai sensi del Decreto 231 per la commissione dei delitti informatici che già costituivano presupposto ai fini dell’applicazione della responsabilità degli enti. In particolare, la sanzione prevista al comma 1 dell’art. 24-bis in relazione agli illeciti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale è stata incrementata, e va ora da 200 a 700 quote, contro la previgente quantificazione da 100 a 500 quote. Il comma secondo è stato sottoposto a due rilevanti modifiche: è stato rimosso l’abrogato art. 615-quinquies c.p., sostituito dall’art. 635-quater.1; il margine edittale della sanzione applicata per gli art. 615-quater e 635-quater.1 c.p. è stato aumentato da “sino a 300 quote” a “sino a 400 quote”.
La riforma ha previsto ulteriori modifiche al Codice penale. Tra le altre modifiche, sono stati inaspriti i trattamenti sanzionatori previsti per diversi illeciti informatici (tra cui Accesso abusivo a un sistema informatico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, etc.).
Pubblicate le Linee Guida Confindustria in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023)
L’associazione degli industriali, che già aveva esposto le proprie letture critiche ed i propri suggerimenti lungo le fasi preparatorie alla Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, ha adottato in via definitiva le proprie Linee Guida in materia, intitolate “Nuova Disciplina “Whistleblowing” Guida operativa per gli enti privati”.
La Guida Operativa di Confindustria rappresenta senz’altro un importante presidio di soft law, e dovrà inevitabilmente essere presa quale fondamentale punto di riferimento dalle imprese che si approcceranno (o che già si sono approcciate) alla predisposizione di Canali Interni di segnalazione, nella prospettiva di garantirne la conformità a quanto disposto dal D.lgs. 24 del 2023.
Antiriciclaggio – Nuovi adempimenti per le imprese – obbligo di comunicazione al registro imprese relazione del titolare effettivo
In Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto 11 marzo 2022, n. 55, attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per l’individuazione del titolare effettivo si applicano i criteri già previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio.
Dal 9 ottobre è quindi decorso l’obbligo, per le imprese, enti, Trust o istituti giuridici al Trust di effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto n. 55/2022. Tale adempimento dovrà essere compiuto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
La comunicazione sulla titolarità effettiva dovrà essere effettuata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente con modalità esclusivamente telematiche.
Qualsiasi successiva variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione. Inoltre, con cadenza annuale (ed in ogni caso entro 12 mesi dalla prima comunicazione), dovrà essere confermata la titolarità effettiva: per le società di capitali ciò potrà avvenire in concomitanza con il deposito del bilancio di esercizio.
Le sanzioni, in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, variano da euro 103 ad euro 1.032 per ciascun soggetto obbligato.
Lo studio resta a disposizione per ogni necessità.
Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n.105/2023
Mercoledì 4 ottobre il senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. n.897 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.105/2023.
Il testo della norma si segnala, oltre ad altre novità, per l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001, con l'inclusione di nuovi reati.
Diventano rilevanti per la responsabilità degli enti il delitto di "turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)" e di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)" entrambi inclusi nell'art. 24 del D.lgs., ed il delitto di "trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)" che va ad ampliare il novero dei reati previsti all'art. 25 octies-1 del decreto.
Studio Legale Sardella e network "Partner 24 ORE"
Continua la partnership di assoluta eccellenza tra lo Studio Legale Sardella ed il network "Partner 24 ORE" promosso da "Il Sole 24 ORE".
Trasparenza e Pubbliche Amministrazioni: prorogati gli Obblighi di attestazione a carico degli OIV
Con la Comunicazione del Presidente in data 17 luglio 2023, ANAC ha disposto il rinvio del termine originariamente fissato per il 31 luglio u.s. ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), al 15 settembre 2023.
Si rammenta che con la Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ANAC aveva provveduto a fornire le indicazioni tecniche necessarie a provvedere, tramite un’applicazione all’uopo predisposta, all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14 comma 4 lett. g) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Detta delibera disponeva, appunto, che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, gli enti privati di cui all’art. 2-bis comma 3 secondo periodo del D.lgs. 33/2013, dovessero provvedere alla trasmissione dell’attestazione entro il giorno 31 del mese di luglio.
La scheda in questione è intesa a fornire riscontro delle verifiche, da parte dell’OIV, circa il grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione nelle apposite sezioni “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.
La scelta di rinviare il termine per l’assolvimento a tale obbligo al 15 settembre trova fondamento nell’esigenza di fornire ai componenti degli OIV un termine ragionevole per adeguarsi ai nuovi obblighi di fonte normativa, rinvenibili nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L'analisi dello Studio Sardella sul Decreto Legislativo n. 24 del 2023 in materia di protezione del segnalante.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione del segnalante, che ha riformato la disciplina del whistleblowing nel settore pubblico e privato, abbiamo predisposto un’analisi approfondita della novella, che è reperibile presso il portale NT+ de IlSole24Ore, presso i seguenti link:
Ormai prossimo il recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing
Allo studio delle Camere per il parere obbligatorio delle Commissioni competenti, lo Schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo ai fini del (tanto atteso) recepimento della Direttiva UE 2019/1937. Una volta in vigore, la nuova disciplina determinerà l’insorgenza di nuovi obblighi in ambito di predisposizione di canali di segnalazione c.d. whistleblowing, estendendo significativamente l’alveo della tutela dell’autore della segnalazione. Non resta che attendere l’ormai prossima pubblicazione del testo definitivo del Decreto Legislativo, che dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto previsto dalla norma di coordinamento, decorsi quattro mesi dalla pubblicazione stessa.
La Corte di Cassazione, ufficio del massimario, ha pubblicato la relazione n. 68/22 sulle novità apportate dalla cd. Riforma Cartabia.
In particolare, la Suprema Corte ha suddiviso il presente lavoro in due sezione. La prima parte dedicata alle disposizioni transitorie, ossia le regole che il legislatore delegato ha dettato per affrontare la transizione dal vecchio al nuovo regime, e la seconda dedicata ai profili di diritto intertemporale. Di seguito il link per poterle consultare.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre il D.Lgs. n. 156/2022, recante modifiche al precedente D. Lgs. n. 75/2020.
Il nuovo Decreto Legislativo (qui il testo), in vigore dal prossimo 6 novembre, definisce ed amplia la tutela penale degli interessi finanziari dell’UE, attraverso la modifica di alcuni reati tributari.
La norma prevede che, fermo il limite di evasione i.v.a. pari a 10 milioni di Euro, i reati commessi con sistemi fraudolenti trasfrontalieri devono essere connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre, con i medesimi presupposti, è possibile perseguire il tentativo di alcuni illeciti tributari quali la dichiarazione infedele, la dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e quella con altri artifizi.
La novella ricorda la necessità di un adeguamento dei Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, soprattutto per la corretta prevenzione dei reati tributari: partendo dalla modifica dei reati presupposto, valutando l’eventuale progressione del rischio di commissione, sino alla verifica della costante efficacia delle procedure volte a contenerlo.
"WHISTLEBLOWING: KNOW-HOW!"-
Modello 231 & Direttiva 2019/1937- 15 SETTEMBRE 2022
Segnaliamo l'incontro del 15 settembre alle ore 11, organizzato dallo studio legale Sardella in collaborazione con EQS Group, in occasione del 5° incontro del ciclo "Whistleblowing: Know-How!" nel quale gli avvocati Fabrizio Sardella, Alexis Bellezza e Giuseppe Taddeo parteciperanno, in qualità di relatori.
Il webinar è
finalizzato ad illustrare la normativa attualmente vigente in
Italia e l'impatto della Direttiva UE in tema di Whistleblowing
sui processi e strumenti di gestione delle segnalazioni,
approfondendo le modifiche al Modello Organizzativo ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2001.
La partecipazione all'evento è gratuita ed è possibile registrarsi compilando il form disponible al seguente link:
MOG: PREVALE L'ASPETTO FORMALE O SOSTANZIALE?
Siamo lieti di invitare gli abbonati al network "Partner 24 ore" a partecipare al webinar organizzato dallo Studio Legale Sardella in collaborazione con "Safety Group" e "Partner 24 ore".
Interverranno il founder dello Studio Legale Sardella, Avv. Fabrizio Sardella e la Dott.ssa Rita Somma, consulente e formatore qualificato Health & Safety , di "Safety Group".
Si ricorda che il contenuto sarà visibile solo agli abbonati al network "Partner 24 ore".
Gruppo 231, una community multidisciplinare
"Il Sole 24 Ore" ha promosso, all'interno dell'ambito "Partner 24 Ore", la creazione di un gruppo "231" le cui competenze sono interdisciplinari e rivolte allo scopo di favorire la crescita ed il confronto tra professionalità diverse.
Riportiamo l'articolo con il contributo del Founder dello Studio: Avv. Fabrizio Sardella.
Riportiamo il contributo, a firma dell'Avv. Fabrizio Sardella, pubblicato sulla rivista on line specializzata "NT+Diritto" curata da "Il Sole 24 Ore".
Nell'articolo l'Avv. Sardella commenta una recentissima pronuncia della Suprema Corte (
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 18413 del 14 febbraio 2022) in tema di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.
In questa sentenza gli Ermellini, tra le altre cose, sanciscono che l'accertamento della mancata adozione di un Modello organizzativo e della omessa nomina di un Organismo di Vigilanza non possano essere, da soli, reputati sufficienti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex criminis in capo all'ente incolpato.
Di seguito, il link diretto al contributo che, lo ricordiamo, può essere fruito solo dagli abbonati:
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-mancata-adozione-modello-organizzativo-non-determina-re...
Confindustria, a seguito dell’emanazione del DL 22 marzo 2022, n. 24, ha formulato le proprie indicazioni operative, allo scopo di guidare le imprese nella definizione
delle condotte più appropriate da adottare alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo p.v.). Di seguito il documento.
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 (consultabile alla pagina della Gazzetta Ufficiale) recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
La Legge si inserisce nel solco tracciato dal principio della "riserva di codice" ed introduce nel Codice Penale il Titolo VIII- bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" nel quale sono punite a vario titolo condotte offensive nei confronti del patrimonio artistico- culturale.
La Legge, inoltre, ha un impatto anche sulla disciplina di cui al al D.Lgs 231/2001 introducendo due nuove categorie di reati all'articolo 25-septiesdecies che punisce gli enti che commettano delitti contro il patrimonio culturale con sanzioni- per le fattispecie più gravi- che arrivano fino a 900 quote, oltre alle sanzioni interdittiva ex art. 9 co.2 per una durata non superiore a due anni, ed all'articolo 25 duodevicies che punisce gli enti che commettano il "riciclaggio di beni culturali e la devastazione o il saccheggio di beni culturali o paesaggistici" con sanzioni che possono arrivare fino a mille quote.
Cessazione dell'ente e responsabilità per l'illecito derivante da reato ex D.Lgs 231/2001. Una presa di posizione della Corte di Cassazione.
Riportiamo il link per il contributo tecnico dell'Avv. Fabrizio Sardella su un importante arresto giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'ente per l'illecito derivante da reato ai sensi del D. Lgs 231/2001.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha analizzato le conseguenze della cessazione dell’attività dell’ente originariamente incolpato nel procedimento penale (ex art. 5 D.Lgs. 231/01) ed il ruolo processuale dell’ente che, di fatto, sia succeduto a quest’ultimo a seguito nell’attività. Connotano le statuizioni della Corte di Cassazione due presupposti: in primis, l’ente incolpato ab origine è stato ritenuto “fraudolentemente cessato” e, quindi, la Corte ha ritenuto che se ne fosse determinata la “morte” al solo scopo di evitare l’applicazione del trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, la nomina del difensore dell’ente poi cessato era stata conferita dal Legale Rappresentante in conflitto, in quanto imputato a sua volta nel procedimento. In funzione di quanto premesso, la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina della cessione di azienda ex art. 33 del Decreto e, conseguentemente, è stato disapplicato l’art. 39, reputando che l’ente cessionario partecipasse al processo non in qualità di responsabile per l’illecito, ma in quanto (solo) solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria. L’approfondimento riguarda i risvolti applicativi dell’art. 39 D.Lgs. 231/01 in caso di cessazione dell’ente, con specifica considerazione delle prerogative difensive riconosciute in capo all’ente reputato cessionario. Vengono, poi, considerati alcuni passaggi della sentenza che destano perplessità, anche con riguardo a possibili profili di incoerenza motivazionale interna del provvedimento in commento.
Il contributo è consultabile a questo link.
Studio Legale Sardella e network "Partner 24 ORE"
Continua nel 2021 la partnership di assoluta eccellenza tra lo Studio Legale Sardella ed il network "Partner 24 ORE" promosso da "Il Sole 24 ORE".
Le nuove Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli organizzazione, gestione e controllo.
Ad anni di distanza dall'ultimo aggiornamento avvenuto nel 2014, Confindustria ha emanato un aggiornamento delle proprie Linee Guida nella redazione dei Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/2001.
Le nuove Linee Guida se da un lato confermano i principi cardini del D.Lgs 231/2001, dall'altro introducono elementi di forte novità correlati soprattutto alle novelle legislative intervenute nel tempo; tra tali elementi di novità la definizione di "rischio accettabile" nella costruzione di Modelli preventivi, il sistema di controllo ai fini della compliance fiscale, il Whistleblowing, un approfondimento della responsabilità nei gruppi di impresa e naturalmente i protocolli preventivi per tutte le categorie di reato da ultimo introdotte, ivi compresi i reati tributari.
E' possibile consultare il documento completo qui.
A un passo la pubblicazione della prima versione dello standard certificativo ISO 37002:2021, che attesterà la validità del sistema whistleblowing interno degli enti.
È atteso a breve il recepimento a, a livello nazionale, della Direttiva 2019/1937/UE (in materia di “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”), cui il nostro Parlamento dovrà provvedere entro il 17 dicembre 2021. Di pari passo, è stato studiato e sviluppato lo Standard Internazionale per gli enti certificatori ISO, che, stante la comunanza con la logiche preventive dell’anticorruzione, è registrata come ISO 37002. Lo standard certificativo, che riguarda lo sviluppo, la gestione, la valutazione ed il mantenimento nel tempo dei sistemi di segnalazione Wistleblowing, è al momento in fase di approvazione ad opera del Comitato ISO Governance of Organizations, e verrà pubblicata nel corso del mese di luglio 2021. Lo Standard non conosce limiti applicativi fondati sulla tipologia di organizzazione o su criteri dimensionali, e si basa su tre principi operativi fondamentali: Fiducia, Imparzialità e Protezione. Secondo quanto anticipato dal summenzionato Comitato ISO, il sistema guiderà le organizzazioni nella identificazione e nella segnalazione delle condotte di dubbia liceità, oltre che nell’analisi e nell’approfondimento delle segnalazioni inoltrate e nella gestione e definizione dei casi di Wistleblowing.
L’impianto regolamentare che gli enti dovranno istituire al fine del conseguimento della certificazione dovrà senz’altro tenere conto delle importanti innovazioni normative apportate dalla Direttiva 2019/1937/UE. Tra le più importanti rientra, ad esempio, l’individuazione di una figura specifica, intera od esterna all’azienda, incaricata di gestire l’intero iter della segnalazione inoltrata dal whistleblower (come previsto dall’art. 9, comma 1 lett. c), della Direttiva.
L’ottenimenti della certificazione ISO 37002 sarà indubitabilmente un fattore determinante nell’assetto gestionale delle persone giuridiche munite di un Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 per soddisfare i requisiti di idoneità del Modello di cui all’art. 6, comma 2 bis, del Decreto stesso, introdotti dalla Legge n. 179 del 2017.
Lo Studio Legale Sardella vince il premio come Team Legale Dell'anno di diritto penale d'impresa
P
er il secondo anno consecutivo lo Studio Legale Sardella si aggiudica il prestigioso premio Le Fonti che viene rilasciato annualmente agli studi legali che si sono contraddistinti per meriti professionali. Nel 2019 il team aveva vinto il premio Boutique di Eccellenza Diritto Penale Compliance, mentre quest'anno è stato premiato come Team legale dell'anno, diritto penale d impresa.
L'elevata competenza e la specializzazione dimostrata dal team ha permesso allo Studio Legale di assistere con successo i clienti anche in virtù della professionalità, del rigore e dell'accuratezza nell'affrontare le questioni giuridiche.
A questo link è disponibile la premiazione e l'intervista al Founder Name Partner, Avv. Fabrizio Sardella ed al Senior Associate, Avv. Nicola Maria Cesare Pasquini.
A questo link, invece, è disponibile la recente intervista dell'Avv. Fabrizio Sardella interpellato sul ventennale del D.Lgs 231/2001.
Ammessa la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente imputato.
Con l’Ordinanza del 29 gennaio
2021, Il Tribunale di Lecce ha ammesso la costituzione di parte civile nei
confronti dell’ente imputato nel procedimento penale instaurato ai sensi del
D.lgs. n. 231 del 2001 contro la Società T.A.P.
I Giudici leccesi hanno ritenuto dirimenti le seguenti argomentazioni a sostegno dell’ammissione della costituzione delle parti civili in un processo che vede imputato un ente ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.
In primis, sono state individuate le norme di rinvio di cui agli artt. 34 e 35 del Decreto, che consentono di applicare anche all’ente le norme del Codice di procedura penale.
Oltre a quanto sopra ricorrerebbero gli ulteriori presupposti:
- il legislatore ha espressamente previsto le ipotesi in cui la disciplina del processo nei confronti dell’ente si discosta da quella prevista dal codice di procedura penale, e per quanto concerne la costituzione di parte civile non è stato previsto alcun divieto esplicito;
- non è mancato poi un riferimento alla relazione illustrativa del decreto, nella quale non sono contenute indicazioni nel senso dell’inammissibilità della costituzione di parte civile;
- in ultimo, anche da una ricognizione delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia non emergono indicazioni idonee ad escludere l’ammissibilità della costituzione di parte civile.
Intervento delle Sezioni Unite
della Suprema Corte di Cassazione circa l’individuazione della cancelleria
competente per il deposito dell’atto di impugnazione ex art. 311 c.p.p.
Con la pronuncia n. 1626 del 2021 le Sezioni Unite Penali sono state chiamate a pronunciarsi sulla concreta applicabilità dell’art. 311 c.p.p. e del suo regime più rigido in merito alla possibilità di depositare l’atto di impugnazione contro un’ordinanza cautelare esclusivamente presso la cancelleria del Giudice che ha emanato il provvedimento.
La Corte ha escluso che si possa ricorrere alla più ampia facoltà prevista per le impugnazioni in generale dall’art. 582 c.p.p., che consente il deposito dell’atto anche davanti al Giudice del luogo di residenza della parte privata o del difensore.
La norma consente questa facoltà, sia pure ancorata alla condizione che entro il termine di legge l’atto venga poi trasmesso alla cancelleria del Giudice competente.
La decisione sacrifica, quindi, il principio del favor impugnationis per agevolare il lavoro delle cancellerie delle autorità giudiziarie chiamate a pronunciarsi su provvedimenti restrittivi delle libertà personali in una fase cautelare del procedimento penale.
Il Ministero della Giustizia ha implementato il portale interno per il whistleblowing.
Il portale consentirà a tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia, nonché ai collaboratori di imprese e società fornitrici di quest’ultimo ed a chiunque altro si trovi ad operare per conto dello stesso, di segnalare direttamente al Responsabile anti-corruzione e della trasparenza eventuali illeciti o condotte sensibili al rischio corruttivo.
In altri termini, è stata implementata una piattaforma telematica, inserita nella Rete Unica Giustizia (R.G.U.), che garantisce un canale “protetto” mediante un protocollo di crittografia posto a tutela della riservatezza del segnalante.
Al whistleblower sarà consentito l’accesso ex post alla segnalazione potendo così verificarne il contenuto in ogni momento con garanzia di anonimato e spersonalizzazione; il Responsabile anti-corruzione e della trasparenza sarà, poi, affiancato da un gruppo di lavoro interno al Ministero.
Per il buon esito della segnalazione è bene, infatti, che questa sia seguita da puntuali verifiche oltre che da un’interlocuzione continua con il whistleblower anche per guidare quest’ultimo nell’individuazione degli elementi più rilevanti per il merito della questione segnalata.
Le novità in materia penale introdotte dal D.L. n. 137/20 (“Decreto Ristori”). In particolare il deposito telematico durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19
È stato pubblicato il 28/10/200 sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, il D.L. n. 137/2020, intitolato, c.d. Decreto Ristori, che prevede agli artt. 23 e 24 alcune importanti novità in materia penale.
Nello specifico, l’art. 24 D.L. 137/20, “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica daCOVID-19”, ha introdotto importanti novità in tema di deposito telematico degli atti del processo penale. I primi tre commi disciplinano i depositi nella piattaforma del processo penale telematico; i commi 4, 5 e 6 disciplinano, invece, i depositi a mezzo posta elettronica certificata.
Orbene, il deposito telematico nella piattaforma del processo penale telematico riguarda richieste, istanze, memorie e altri documenti previsti dall’art. 415 bis comma 3 c.p.p, presso gli Uffici del Pubblico Ministero fino al 31 gennaio 2021 che devono avvenire "esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico» individuato con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e con le modalità stabilite dallo stesso."
È importante evidenziare che il comma 6 introduce poi una sanzione di inefficacia per i sopradetti atti nel caso in cui essi siano inviati, erroneamente, via PEC anziché tramite il Portale del processo penale telematico.
Al comma 4, invece, è disposto che per tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli ex art. 415-bis c.p.p. (fino al 31 gennaio 2021), sia consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all’art. 7 D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e con deposito effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A.
Sul
versante dell’attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati
tramite PEC, ai suoi fini il comma 5 prevede che il personale di segreteria e
di cancelleria degli uffici giudiziari annota nel registro la data di ricezione
ed inserisce l’atto nel fascicolo telematico. Il personale di segreteria inoltre,
provvede, all’inserimento di copia analogica dell’atto ricevuto nel fascicolo
cartaceo, con l’attestazione della sua data di ricezione nella casella di PEC
dell’ufficio, al fine di garantire la continuità della tenuta del fascicolo
stesso.
Aggiornamento del regolamento dell’A.G.C.M. attuativo del rating di legalità
Con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 è stato aggiornato il regolamento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed attuativo del rating di legalità (in G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020).
La modifica più incisiva è all’art. 2, comma 2, lettera b-bis), che estende l’obbligo di dichiarare l’assenza di misure di prevenzione personali o reali, misure cautelari personali o reali e di condanne per i reati indicati dalla precedente delibera anche agli amministratori delle società controllanti od esercenti la direzione ed il coordinamento dell’impresa richiedente.
Vengono, altresì, introdotti nuovi reati ostativi: l’usura ex art. 644 c.p., il trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p. e la fattispecie di bancarotta fraudolenta ex artt. 216 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare).
La novella ha poi interessato il procedimento volto ad ottenere il rating di legalità nell’ottica di raggiungere una maggiore certezza e semplificazione.
Resta ferma la necessità di compilare il form pubblicato sul sito internet dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per tutte quelle imprese, individuali o collettive, che vogliano ottenere il rilascio del rating.
231 E REATI TRIBUTARI - WEBINAR PARTNER 24 ORE
Il 23 luglio 2020 si è tenuto il webinar "231 e Reati Tributari": abbiamo parlato di come si possono prevenire i reati tributari, del ruolo delle linee guida a riguardo (e.g. Tax Control Framework), di quali siano i protocolli adeguati nelle PMI.
L’impatto sulle imprese del diritto penale tributario e la costruzione, o l’aggiornamento, del Modello organizzativo sono argomenti di estrema attualità.
Il D. Lgs. 75/2020 ha modificato il D. Lgs. 231/2001, recependo la Direttiva P.I.F. ll 30 luglio entreranno in vigore queste modifiche, che aggiungono altri reati (anche tributari) quale fonte di responsabilità per le imprese. Il decreto di luglio segue l’inserimento dei primi reati tributari nel D. Lgs. 231/2001, avvenuto lo scorso dicembre, con la Legge 157/2019.
L’incontro ha approfondito le recenti normative ed ha offerto risposte pratiche ai professionisti ed alle imprese per la prevenzione dei reati tributari e la costruzione, o modifica, del Modello 231, in modo che possa essere davvero efficace.
Sono intervenuti:
Avvocato Fabrizio Sardella, PhD, Foro di Milano, Fondatore Studio Legale Sardella
Avvocato Nicola Maria Cesare Pasquini, Foro di Milano, Associato Studio Legale Sardella
Dottore Davide Aiello, imprenditore, consigliere delegato di LCM s.r.l.
Sono disponibili le slides presentate e di seguito l'intera conversazione.
NUOVA COLLABORAZIONE IN SLS
L'avvocato Alexis Bellezza è una nuova risorsa dello Studio dal mese di Luglio 2020: dopo la laurea nel 2015 conseguita presso l'Università di Bergamo ed un Master in Diritto Penale d'Impresa presso la LUISS Guido Carli di Roma, ottiene il titolo professionale nel 2018 con una tesi dedicata al Diritto penale ambientale.
L'Avvocato Bellezza ha maturato significative esperienze professionali nelle aree di Gestione di adempimenti in materia di antiriciclaggio, anticorruzione, responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01, sviluppo ed elaborazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01.
In SLS seguirà i Clienti nelle tematiche inerenti il Diritto Penale dell'Economia. Da parte di tutti noi, un grosso "in bocca al lupo".
Studio Legale Sardella è presente nell'edizione nazionale del Sole 24 Ore di Lunedì 29 Giugno 2020, nella pagina intera dedicata ai Business Partner.
Associazione Avv. Fabrizio Sardella in C.D.P.T.
L’Avv. Fabrizio Sardella è divenuto socio del prestigioso Centro di Diritto Penale Tributario.
Il C.D.P.T. è un’associazione presieduta e fondata nel 1995 dal Prof. Avv. Ivo Caraccioli, Professore Ordinario di diritto penale all’Università di Torino.
L’Associazione nasce con lo scopo di approfondire, con lo studio e la ricerca, le tematiche inerenti al Diritto penale tributario nazionale e comunitario, anche mediante un approccio comparato e nell’ottica di un’armonizzazione delle normative degli stati comunitari.
Partnership Studio Legale Sardella Gruppo 24 Ore
Studio Legale Sardella ha
ottenuto la certificazione Business Partner nel Network PARTNER 24, il
progetto professionale del “Gruppo 24 Ore” che mette in rete realtà altamente
specializzate nell’erogare ai clienti servizi consulenziali, garantendone la
profonda e funzionale esperienza nei diversi ambiti.
Per l’elevato livello di specializzazione in materia di Diritto Penale dell’Economia, e specificamente nelle tematiche connesse al D.Lgs 231/2001, lo Studio Legale Sardella affiancherà i Commercialisti, entrando così in una comunità di eccellenze che condivide i valori del mondo 24 Ore.
Dal prossimo 25 giugno parte il processo penale telematico
Con un comunicato stampa dell'11 giugno 2020 il Ministero della Giustizia ha reso noto che dal 25 giugno verrà avviato ufficialmente il processo penale telematico.
Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha infatti firmato il decreto ministeriale che consentirà, nell'ambito del processo penale, il deposito telematico di memorie ed istanze difensive presso l'ufficio del PM dopo la conclusione delle indagini preliminari, in applicazione di quanto previsto dall'art.
83, comma 12-quater.1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Tale deposito, ancorché facoltativo e non sostitutivo di quello cartaceo, avrà valore legale dal 25 giugno. Tuttavia, opererà solo negli uffici che avranno attivato il sistema di deposito telematico. Si apprende
che al momento il primo ufficio ad averlo richiesto è quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
A questo link è possibile consultare il Decreto in oggetto.
Position Paper di Confindustria sull’impatto ex D. Lgs. 231/2001 dell’emergenza Covid-19
Come noto la pandemia Covid-19 ha comportato per le imprese un grande stravolgimento organizzativo al fine di tutelare il proprio personale dal possibile contagio dal nuovo coronavirus (Covid-19) ed in ottica di contrastare, anche nell’interesse della collettività, la diffusione della pandemia.
Le imprese si sono da subito interrogate sui rischi connessi alla responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs 231/2001. Per tale ragione Confindustria ha emanato un proprio position paper – che trovate qui in allegato - con alcuni spunti operativi in relazione all’adeguatezza del Modello Organizzativo nel periodo di emergenza Covid-19 ed in relazione al ruolo che assume l’Organismo di Vigilanza (OdV) in tale contesto.
L’elaborato analizza i profili diretti ed indiretti connessi alla pandemia.
L’epidemia può rappresentare un’ulteriore “occasione” di commissione di alcune fattispecie di reato già incluse all’interno del catalogo dei reati presupposto della disciplina 231, ma, in sé considerate, non strettamente connesse alla gestione del rischio Covid-19 in ambito aziendale e, per questo, riconducibili a dei rischi indiretti. In tale ottica non si ha come conseguenza la necessità di uno specifico aggiornamento del Modello Organizzativo in ottica Covid-19. Infatti, tali rischi dovrebbero essere già stati valutati anche prima dell’arrivo della pandemia. Naturalmente laddove alcuni rischi fossero divenuti rilevanti per effetto del Covid-19 si dovrà procedere alla mappatura di quei rischi, se prima non avvenuta.
Il rischio diretto dell’azienda si avrebbe nel caso si verificasse un contagio in ambiente di lavoro. Tale ipotesi ricadrebbe nelle ipotesi di lesioni personali colpose o omicidio colposo commessi in violazione delle norme di sicurezza. Anche in tal caso, laddove il Modello Organizzativo preveda già protocolli idonei a prevenire la commissione di reati previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, non si dovrà procedere ad una revisione del Modello per Covid-19. Rimangono valide le regole già in vigore e gli obblighi di legge già previsti in capo al Datore di Lavoro.
Confindustria, infine, affronta il tema legato al ruolo che deve svolgere l’OdV in tal contesto. Il principale compito dell’OdV è una rafforzata vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche in tema di Covid. L’OdV dovrà interfacciarsi con i vertici aziendali, il Comitato nominato ai sensi del protocollo d’intesa e con le figure chiave nell’emergenza. I controlli, va da sé, andranno intensificati rispetto all’epoca precedente alla pandemia nelle aree a maggior rischio.
Il Position Paper di Confindustria ha autorevolmente fatto di chiarezza e posto alcuni punti fermi in tema di organizzazione aziendale, gestione operativa della pandemia in ambito aziendale e opportuni controlli dell’OdV.
12 Giugno 2020
Nella serata di giovedì 4 Aprile 2019 si è tenuto l’evento LE FONTI AWARDS a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. Durante la prestigiosa cerimonia sono state premiate le eccellenze nel mondo legal e nell’innovazione: Studio Legale Sardella si è aggiudicato il titolo di BOUTIQUE DI ECCELLENZA DELL’ANNO nella categoria Diritto Penale Compliance.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 maggio 2020
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, il DPCM 17 maggio 2020.
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale, è dunque consentito spostarsi all’interno della propria regione senza necessità di compilate l’autocertificazione. Quest’ultima sarà necessaria per gli spostamenti fuori Regione. Restano infatti vietati fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Gli spostamenti interregionali e gli spostamenti da e per l’estero saranno consentiti a decorrere dal 3 giugno 2020, e potranno essere limitati sulla base di provvedimenti (regionali o dpcm) solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate dal particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Dal 18 maggio 2020 è consentito accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, nonché l’accesso dei minori ad aree gioco presenti all’interno di detti spazi, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Il DPCM 17 maggio 2020 ha previsto, a far data dal 18 maggio, la riapertura delle attività produttive e commerciali su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto al covid-19 nei luoghi di lavoro del 24 aprile 2020, nonché dei protocolli previsti nei rispettivi ambiti di competenza.
Le attività commerciali per le quali è prevista la riapertura sono: bar, ristoranti, pub, pasticcerie parrucchieri, estetisti e commercianti al dettaglio. Con riferimento a queste ultime la lett. dd) art. 1 del Dpcm dispone che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi a condizione che sia rispettato la distanza interpersonale e “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”.
Sempre dal 18 maggio è possibile accedere ai luoghi di culto, con misure tali da evitare gli assembramenti e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo.
Le attività degli stabilimenti balneari sono concesse a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020
Entrerà in vigore il 4 maggio il nuovo DPCM del 26 aprile recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale" che inaugura la c.d. "fase 2" introducendo alcune novità in tema di spostamenti individuali, nonché la ripresa di attività produttive industriali e commerciali che erano ancora rimaste sospese.
Per quanto concerne gli spostamenti individuali sarà possibile spostarsi all'interno della propria Regione anche per fare visita ai "congiunti" (termine che ha destato sin da subito diversi problemi interpretativi) purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
Sarà inoltre consentito svolgere individualmente, (o con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti) attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Rimangono fermi i divieti di spostamenti dalla propria Regione ad un'altra eccetto per motivi di necessità, assoluta urgenza, lavoro o salute.
Rispetto alle attività lavorative, invece, il DPCM ha di fatto recepito le indicazioni e le le linee guida ed i protocolli condivisi nei vari settori lavorativi al fine di garantire da un lato la ripresa economica e dall'altro la salute e la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, si concentra su: valutazione integrata del rischio contagio ed adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, di lotta all’insorgenza di focolai epidemici attraverso l'applicazione del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato ed integrato al 24 aprile 2020.
Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 10 del DPCM le società rientranti nelle categorie di cui all'allegato del DPCM saranno autorizzate già dal 27 aprile a porre in essere tutte le misure indispensabili per all’adeguamento agli standard individuati per la prevenzione ed il contenimento del contagio. Misure integrano quelle già previste dal Protocollo condiviso del 14 marzo e che, se non rispettate, comportano la sospensione dell’attività lavorativa sino ad adeguamento.
Pubblicato l’aggiornamento del Protocollo del 14.03.2020
emanato dal Governo
E’ stato aggiornato nella giornata di oggi il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Le principali novità:
· ulteriore cautela per il rientro in azienda di soggetto precedentemente positivo al Covid-19 con rilascio di certificazione medica di “avvenuta negativizzazione”;
· facoltà per l’autorità sanitaria di disporre cautele ulteriori per le zone più colpite come l’esecuzione di un maggior numero di tamponi per i dipendenti;
· obblighi di informazione per terzi appaltatori che operino con cantieri presso le sedi delle società committenti;
· sanificazione straordinaria per le zone più colpite dal Covid-19;
· obbligo di adottare i DPI necessari (mascherine chirurgiche) per tutti i dipendenti impegnati negli spazi comuni;
· rimodulazione dell’organizzazione aziendale mediante distanziamento sociale, impiego di particolari strumenti ed attrezzature o posizionamento dei lavoratori in locali precedentemente non impegnati (ad es. sale riunioni);
·
implementazione di attività di sorveglianza
sanitaria e ruolo del medico competente nella valutazione dei rischi,
nell’individuazione di soggetti con particolari fragilità e nel reinserimento
di personale precedentemente contagiato dal Covid-19. In particolare, al medico
è richiesto di effettuare la visita di cui all’art. 41 comma 2 lett. e-ter) del
D.lgs. n. 81 del 2008 (visita medica per il rientro al lavoro dopo un’assenza
per malattia di 60 giorni) previo rilascio del certificato di “avvenuta
negativizzazione” del tampone.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23, 8 aprile 2020
Con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, sono introdotte "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali".
Nell'ambito della giustizia è prevista la proroga all’11 maggio del termine del rinvio d’ufficio delle udienze, come anche la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali)
In vigore da domenica 5 aprile la nuova ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
La nuova ordinanza conferma le misure già in essere e prevede ulteriori misure ancora più restrittive.
Il provvedimento stabilisce, tra le altre cose, la sospensione dell’attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali, la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza.
Disposto anche il fermo delle attività nei cantieri edili, con l’esclusione dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari, ed è prevista inoltre la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.
La sanzione prevista in caso di violazione di tale ordinanza resta quella amministrativa della multa da Euro 400,00 ad Euro 3.000,00 come disposto dall’art. 4 del Decreto Legge del Governo dello scorso 25 marzo 2020, salvo il caso si configuri un reato.
Provvedimenti emergenziali adottati dalla Cassa Forense
Il CDA della Cassa Forense ha adottato misure di natura straordinaria a favore dei propri iscritti, sia sotto il profilo degli adempimenti previdenziali sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura assistenziale e di sostegno alla professione.
In particolare:
Inoltre sono previste misure straordinarie assistenziali e di supporto alla professione attraverso l'utilizzo del fondo straordinario di € 10.000.000,00. Lo stanziamento consentirà anche di adottare, con l’ausilio degli Ordini territoriali, ulteriori misure nelle aree geografiche che risulteranno più colpite dagli effetti conseguenti il contagio da COVID-19.
Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
Nuova sezione del sito: Osservatorio
Lo studio legale Sardella comunica che è ora presente sul sito la nuova sezione "Osservatorio" dove verranno pubblicati articoli di approfondimento su tematiche di competenza dello studio.
Emergenza Coronavirus - Lo studio legale Sardella non si ferma
Lo studio legale Sardella, nel rispetto delle misure varate dal Governo a tutela dei lavoratori, resta operativo agevolando per quanto più possibile per il proprio team lo smartworking e viene assicurata ogni giorno la presenza in studio di almeno una persona.
L'attività legale non può fermarsi e per questo lo studio rimane a vostra completa disposizione.
Decreto Fiscale 2019
Sono stati introdotti i reati tributari, quale presupposto alla responsabilità dell'ente. In particolare divengono rilevanti i delitti di dichiarazione fraudolenta, l'emissione o l'uso di fatture per operazioni inesistenti, l'occultamento dei documenti contabili e la sottrazione al pagamento delle imposte. Si tratta di reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, le cui pene sono state inasprite dal medesimo Decreto Fiscale.
Devono, quindi, essere aggiornati i modelli organizzativi delle società, integrando i presidi utili ad abbatterne il rischio di commissione. Nell'articolo scaricabile dal link sotto indicato si trovano i primi spunti dell'Avv. Fabrizio Sardella in tema.
La miglior dottrina è già in attesa delle prime pronunce giurisprudenziali, soprattutto dell'esegesi della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia Europea circa il problema del ne bis in idem e della doppia sanzione alle imprese, già punite dall'art. 27 della Legge 497/1997 in conseguenza dei medesimi reati.
La legge 117/2019. I "reati PIF", la cooperazione europea e la rilevanza ex d. lgs. 231/2001 dei reati tributari
Il 18 Ottobre 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 117/2019, che delega al Governo il recepimento delle Direttive e degli altri atti dell'Unione europea. Tra l'altro, viene delegata la responsabilizzazione delle società e degli enti che commettano i c.d. "reati PIF", ossia quegli illeciti che danneggino gli interessi dell'Unione europea. Tra questi rientrano a pieno titolo la frode i.v.a., la corruzione ed il riciclaggio.
La legge delega dà obiettivi alti al Governo: la creazione di una Procura europea "EPPO", competente per i reati PIF, e l'aggiornamento dei reati presupposti alla responsabilità degli enti.
Diverranno significativi ex d. lgs. 231/2001, così, anche i reati tributari di rilevanza comunitaria, aprendo uno spiraglio ulteriore per la criminalizzazione degli enti conseguente alla consumazione dei reati tributari.
Sarà, anche, necessario valutare i nuovi presidi da inserire nel Modello organizzativo, sottoposti a vigilanza dell'O.d.V., in modo tale da prevenire con efficacia la commissione dei reati PIF.
Lo “Spazzacorrotti” in
Gazzetta Ufficiale: le prime novità della L. n. 3/2019
Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la L. n. 3/2019
recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione,
nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei
partiti e movimenti politici.” (c.d. “Legge Spazzacorrotti”).
In un’ottica di potenziamento delle misure volte al contrasto della corruzione, anche con riferimento alla responsabilità da reato degli enti ex D.Lvo 231/2001, il provvedimento legislativo ha apportato diverse modifiche articolandosi in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati alcuni reati, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari.
Le novità più rilevanti riguardano la disciplina della prescrizione, l’introduzione del c.d. Daspo per soggetti condannati per corrotti e corruttori e l’implementazione di alcuni istituti volti alla ricerca della prova nell’ambito dei processi dei reati contro la PA, nonché l’introduzione di nuove disposizioni in tema di trasparenza e controllo dei partiti e dei movimenti politici.
CHANNELS WHISTLEBLOW (Law 179/2017)
The Law 179/2017 is aimed at protecting those who, in a Company or in a Institution, reports irregularities which he learned during the exercise of his duties, introducing the obligation to set up a committee to manage information while preservingthe identity of the whistleblower. This rule is a clear address to compulsory self-regulation.
Confindustria with the "Illustrative Note of January 2018" asserts that the best composition of the Committee is collegial and consists only of members external to the company or body.
CANALI
WHISTLEBLOW (Legge 179/2017)
La Legge 179/2017 è
volta a tutelare chi, in Azienda od Ente, segnala irregolarità cui è venuto a
conoscenza durante l’esercizio delle sue mansioni, introducendo l’obbligo di
istituire un comitato che gestisca le informazioni preservando l’identità del segnalatore.
Tale norma è un chiaro indirizzo verso l’autoregolamentazione obbligatoria.
Il Comitato sarà l’unico organo interno deputato a ricevere segnalazioni, può venire affiancato da un organo esterno, purchè dotato delle competenze legali necessarie e ugualmente responsabile a garantire ogni riservatezza. Confindustria con la "Nota Illustrativa del gennaio 2018" asserisce che la migliore composizione del Comitato è collegiale e costituita solo da membri esterni all’Azienda od Ente.
E' ormai prassi consolidata che le società, dotate di Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001, inseriscano nei contratti con terze parti clausole che impongano il rispetto del proprio codice etico e del Modello organizzativo prevedendo, in caso di violazione di quanto previsto nel proprio Modello, sanzioni gravi sino a prevedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 codice civile.
Tali clausole perchè siano valide ed efficaci tra le parti contraenti devono rispettare determinati requisiti che seguono le regole del Codice Civile.
Si segnala che, in tema di clausole risolutive espresse, una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 16905 del 27 giugno 2018 è "ferma nel ritenere che la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto nel contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché va qualificata nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell'altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti".L'avv. Fabrizio Sardella a Radio Lombardia, ascolta e guarda la videointervista su https://www.facebook.com/livesocialradiolombardia/videos/711347699364066
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