Conversione del Decreto Fisco: in Gazzetta Ufficiale la nuova L. 215/2021

Credits: Avv. Fabrizio Sardella, Dott.ssa Francesca Lanzetti

ABSTRACT
Con la conversione del D.L. n. 146/2021 con Legge n. 215/2021 vengono introdotte nell'Ordinamento, tra le altre, nuove disposizioni in tema di tutela del lavoro: ampliamento delle funzioni dell'Ispettorato del lavoro, formazione anche per il Datore di Lavoro e nuove sanzioni sono solo alcune delle novità introdotte.





Il 20 dicembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “.

Tra gli altri aspetti vi sono novità relative al D.Lgs 81/08, che riguardano l’ampliamento delle funzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’inquadramento delle funzioni di vigilanza e di controllo della figura del preposto, la riformulazione del potere di sospensione dell’impresa e, infine, il rilancio degli organismi paritetici.

In particolare, il committente deve comunicare preventivamente, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio, l’avvio dell’attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali. Nel caso di omessa comunicazione viene prevista una sanzione amministrativa commisurata in base a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le novità in tema di sicurezza sono inserite all’art. 14 del Testo Unico, proprio in ordine all’adozione di provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In tale ottica, la sospensione dell’attività imprenditoriale è stata riformulata: tale sanzione viene irrogata nel caso in cui il 10% dei lavoratori risulti occupato senza che lo stesso abbia dato preventiva comunicazione circa l’instaurazione del rapporto di lavoro, oppure nel caso di violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Questa misura vale anche nell’ipotesi di lavoratori autonomi occasionali, come nel caso di subordinati, collaboratori, tirocinanti senza preventiva comunicazione di assunzione. In detto periodo di sospensione il datore di lavoro deve corrispondere i contributi e la retribuzione, inoltre, non è possibile contrarre con la PA o con altre stazioni appaltanti. Il provvedimento può essere revocato nel caso di regolarizzazione dei lavoratori, ripristino delle condizioni nel caso di violazione in tema di salute e sicurezza, rimozione delle conseguenze dannose o con il pagamento di una somma.

La figura del preposto è stata tutelata maggiormente. Sono stati amplianti i suoi poteri, infatti, egli deve controllare che i lavoratori rispettino gli obblighi di legge e modificare, eventualmente, i comportamenti errati. Nel caso di utilizzo di mezzi, attrezzature o strumenti non conformi il preposto è obbligato a interrompere l’attività e dare tempestiva segnalazione al datore di lavoro e al dirigente. Inoltre, il preposto deve essere individuato anche in quelle attività svolte in appalto o subappalto.

Il nuovo art. 51 impone agli organismi paritetici di comunicare annualmente i dati relativi a:

  • Imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici;
  • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • rilascio delle asseverazioni di adozione e di efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Il Legislatore ha voluto introdurre l’obbligo di una formazione adeguata e specifica in materia di salute e sicurezza anche in capo al datore di lavoro. In merito all’addestramento è stata prevista una prova pratica, per l’utilizzo di strumenti o mezzi e un’esercitazione applicata, nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. In entrambi i casi è obbligatorio tenere un registro di ciò che è stato effettuato.

Da ultimo, in sede di conversione è stato aggiunto l’art. 13 bis in materia di istituzioni scolastiche. Tale aggiunta ha escluso la responsabilità civile, penale e amministrativa in capo ai dirigenti qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione al fine di garantire la sicurezza dei locali e degli edifici, adottando le misure di tipo gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili. Nell’ipotesi di pericolo grave e immediato i dirigenti possono interdirne parzialmente o totalmente l’utilizzo. Sono di competenza dell’Amministrazione gli interventi che concernono l’installazione di impianti e la loro verifica, quelli inerenti a strutture e alla manutenzione di aree o edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche e, infine, gli interventi riferiti a locali tecnici e vani. Alla stessa spetta la valutazione dei rischi strutturali degli immobili, mentre la redazione del documento di valutazione dei rischi strutturali spetta al dirigente congiuntamente all’Amministrazione.  

Credits: Avv. Fabrizio Sardella

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Dott.ssa Francesca Lanzetti