Direttiva PIF: cosa cambia in ambito penale e tributario Ecco cosa prevede il D.lgs. 75/2020 che recepisce la Direttiva PIF in merito ai reati penali, tributari e responsabilità degli enti


ABSTRACT

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che attua la Direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come Direttiva PIF), che armonizza nell’euro zona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europeaL’iter del D.lgs. 75/2020 è stato lungo: la Direttiva PIF è stata approvata il 5 luglio nel 2017 dal Parlamento Europeo e Consiglio dell’UE, ma è solo dopo più di due anni che il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad adottare il decreto legislativo di attuazione con la Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Dopodiché, nel gennaio successivo è stato trasmesso al Parlamento lo schema del decreto legislativo di attuazione che, infine, è stato approvato il 14 luglio scorso. 



Con il recepimento della corposa direttiva PIF tramite il D.lgs. 75/2020 sono state introdotte modifiche al codice penale (in maniera più rilevante), al D.lgs. n. 74/2000 in merito ai reati tributari, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (DPR 43/1973), al D.lgs. n. 8/2016 relativo alla depenalizzazione di alcuni reati, al D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità civili e penali degli enti e alla legge in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (Legge 23 dicembre 1986, n. 898). 

La linea conduttrice di tutte le modifiche apportate è l’introduzione di norme che puniscono i reati compiuti contro gli interessi finanziari dell’Ue e l’inasprimento di alcune pene per reati già previsti dal nostro ordinamento, con un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione per alcune fattispecie di reato: peculato, indebita percezione di erogazioni e induzione a dare o promettere utilità.

Ma vediamo nello specifico le modifiche introdotte dal D.lgs. 75/2020 con particolare focus sul codice penale, sui reati tributari e sulla responsabilità degli enti. 

Novità relative al codice penale

L’articolo 1 del D.lgs. 75/2020 introduce le modifiche al codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) in relazione ai reati di peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione e truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico. Le modifiche apportate hanno esteso e inasprito le pene nei confronti di chi commette un illecito ai danni dell’Unione europea.

In particolare sono state novellate le seguenti norme:

1.     Art. 316 c.p. (Reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui) – A tale norma è stato aggiunto il periodo: “«La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»; ricordiamo che il dispositivo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità”.

2.     Art. 316-ter, comma 1, c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - A tale norma è stato aggiunto il periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»; il dispositivo in questione punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni “chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;

3.     Art. 319-quater c.p., comma 2 (Induzione indebita a dare o promettere utilità) -  Tale norma, che punisce con la reclusione fino a tre anni “chi dà o promette denaro o altra utilità” (la pena è da sei anni a dieci anni e sei mesi di reclusione se l’illecito è compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio), è stata ampliata prevedendo la pena carceraria fino a quattro anni “quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”; 

4.     Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione) -  A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma il quale prevede che le pene previste per tali tipi di reato si estendono anche “alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione”;

5.     Art. 640, comma 2, punto 1, c.p. (Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico) -  La pena detentiva da uno a cinque anni e la multa da 309 euro a 1.549 euro, comminata a chiunque con artifizi o raggiri, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, è estesa anche a chi commette un illecito ai danni dell’Unione europea.

Modifiche al D.lgs. n. 74/2000 in merito ai reati tributari

L’art. 2 del D.lgs. 75/2020 modifica l’art. 6 del D.lgs. 74/2000 aggiungendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis che recita: “Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro”.  

Dalla norma si evince che i reati per cui è prevista l’estensione della punibilità degli illeciti compiuti ai danni di un altro Stato membro dell'Unione europea sono:

·       dichiarazione di operazioni inesistenti;

·       dichiarazione fraudolenta;

·       dichiarazione infedele. 

Mentre i presupposti per la punibilità dei reati sopra elencati sono:

·       illecito finanziario e tributario compiuto ai danni di un altro Stato membro dell'area UE;

·       evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. 

L’ambito della punibilità dei reati tributari costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della Direttiva PIF. E uno dei pilastri del cambio di passo introdotto dal D.lgs. 75/2020 è, di certo, la punibilità del “tentativo di reato”, escluso, sino all’avvento della riforma, nel nostro ordinamento dal comma 1 dell’art. 6 del D.lgs. 74/2000 che prevede, al contrario, la comminazione delle pene esclusivamente nel caso di illecito consumato.

In altre parole, viene operata un’estensione tale da superare il limite del tentativo, precedentemente previsto con riferimento ai reati tributari finanche a livello normativo, ed inteso quale confine invalicabile per la responsabilità penal-tributaria.

Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, la fattispecie penale tributaria avente natura dichiarativa si caratterizza per una struttura bifasica. Tale strutturazione in fasi consente di distinguere i profili inerenti al reato tentato da quelli attinenti al reato consumato, come ha attestato anche la Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 32348/2015).

Tale distinguo è stato confermato nella sentenza relativa all’imputazione di un Legale Rappresentante e Amministratore di una Srl, destinataria di 27 fatture ricevute nel 2006 da parte di una società terza per prestazioni mai eseguite. Tali fatture erano state poi inserite nel 2007 in sede di dichiarazione I.V.A. nell’anno di riferimento, facendo ottenere alla Srl un illecito risparmio dell’imposta sul valore aggiunto. Poco prima della dichiarazione, però, nel dicembre 2006, il Legale Rappresentante si era dimesso dalla carica e aveva assunto il ruolo di amministratore di un’altra società di diritto straniero che controllava la precedente Srl amministrata.

La Corte di Appello aveva condannato l’uomo per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. 74/2000). Ma la Cassazione ha successivamente annullato la pronuncia dei giudici di merito con la formula “per non aver commesso il fatto”.

Il punto centrale della motivazione dei giudici della Cassazione è che l’imputato, al momento della dichiarazione dell’Iva, si era già dimesso e le registrazioni delle fatture per le operazioni fittizie erano da considerarsi come una condotta prodromica al reato e non come compimento del reato stesso. In sostanza, la gestione contabile relativa alle fatture incriminate poteva far presupporre un successiva condotta illecita, ma non la realizzazione dell’illecito stesso che si perfeziona con la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Infatti, secondo gli ermellini, “il momento consumativo del reato, pertanto, coincide con quello della presentazione della dichiarazione in oggetto. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte risulta del tutto costante, avendo più volte affermato che “in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dal D.lgs. n. 74 del 2000, art. 2, si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall’agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi”.

Dunque, è presente nel nostro ordinamento una struttura bifasica del fatto illecito: nella prima fase vi è una condotta propedeutica al compimento del reato (in questo caso la produzione di documentazione fittizia), e nella seconda fase il perfezionamento del delitto (nella fattispecie con la presentazione delle fatture per operazioni inesistenti in sede di dichiarazione Iva). Nel nostro ordinamento, la prima fase, è un ante factum penalmente irrilevante ai fini della punibilità.

Ma, con l’entrata in vigore del D.lgs. 75/2020, il limite disegnato su tale struttura bifasica rimane in auge per le tradizionali ipotesi di reato tributario, poiché per quelli commessi in danno dell’area Ue non vi è distinzione tra reato tentato e consumato, essendo entrambi rilevanti. Il tutto purché, naturalmente, tali fatti di reato abbiano luogo nel contesto di frodi IVA transfrontaliere, e siano produttive di un danno non inferiore ai 10 milioni di euro.  

Le novità sulla responsabilità degli enti

L’articolo 5 del D.lgs. 75/2020 è interamente dedicato alle modifiche del D.lgs. 231/2001, ovvero il provvedimento che disciplina la responsabilità da reato degli enti. Le modifiche apportate interessano specificatamente gli articoli 24, 25, 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 e introducono l’articolo 25-sexiesdecies

Le novità che riguardano l’art. 24 del D.lgs. 231/2001 

1.     Estensione della pena pecuniaria fino a cinquecento quote anche per il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.), oltre a quelli già contemplati di malversazione a danno dello Stato (316-bis c.p.), truffa (640 c.p.), frode aggravata (640-bis c.p.) e frode informatica (640-ter c.p.);

2.     Estensione delle pene come da punto 1 agli enti che commettono i reati citati ai danni dell’Unione europea;

3.     E’ stata introdotta, con il comma il 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (oppure da 200 a 600 quote se il danno procurato allo Stato, a un altro ente pubblico o all’UE è di rilevante entità o di particolare gravità) per l’ente che “mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” (ex art. 2 Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo, così come modificato dal D.lgs. 75/2020. 

Le novità che riguardano l’art. 25 del D.lgs. 231/2001

La responsabilità penale degli enti è estesa anche ai reati di peculato (art. 314, comma 1, c.p.), peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Tali fattispecie delittuose si vanno ad aggiungere a quelle già contemplate nel comma 1 del presente articolo di corruzione, istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite.

Tali reati sono puniti con la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. 

Le novità che riguardano l’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001

Come già previsto per i reati tributari nel D.lgs. 74/2000, anche in ambito di responsabilità degli enti sono stati inseriti, attraverso il comma 1-bis, i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione perpetrati ai danni dell’Unione Europea e allo scopo di evadere l’Iva.

Anche in questo caso valgono i due presupposti:

·       I reati devono innestarsi in un contesto di frode transfrontaliera;

·       L’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) deve avere un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro. 

Le sanzioni pecuniari che scattano nei confronti dell’ente sono:

- fino a 300 quote per il reato di dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000);

- fino a 400 quote per il reato di delitto di omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000);

- fino a 400 quote per il reato di delitto di indebita compensazione (da art. 10-quater del D.lgs. 74/2000. 

Le novità che riguardano l’art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001 

E’ stato inserito un nuovo articolo, l’art. 25-sexiesdecies, per estendere la responsabilità degli enti a livello europeo per il reato di contrabbando, già disciplinato nel Testo unico in materia doganale (D.P.R. n. 43 del 1973).

Sono previste due pene pecuniarie differenti a seconda che i diritti di confine dovuti siano inferiori o superiori a 100 mila euro: nel primo caso la pena può arrivare fino a 200 quote; nel secondo caso può arrivare fino a 400 quote.

Oltre alle pene pecuniarie, sono state previste anche specifiche sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e divieto di pubblicizzare beni o servizi.


Credits:

Avv. Fabrizio Sardella

Founder-Name Partner

Criminal Law 231/01 Compliance