Due difensori per l’ente accusato. Commento alla Sentenza della Cassazione, Sez. VI, 22 aprile 2021 n. 20728/2021

Credits: Avv. Giuseppe Taddeo  


Abstract: Il contributo offre un breve commento alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha sancito la possibilità per l’Ente di nominare due difensori alla stregua di quanto accade per l’imputato persona fisica. Nella prima parte del contributo, si analizza il contenuto degli art. 35 e 39 del D.lgs. 231/2001 per poi proseguire con l’analisi della sentenza.




Sommario: 1. Le facoltà attribuite all’Ente dall’art.39 D.lgs. 231/2001; 2. La vicenda oggetto della pronuncia; 3. L’art. 35 del D.lgs. 231/2001; 4. La posizione della Suprema Corte nella Sentenza n. 20728/2021

1. Le facoltà attribuite all’Ente dall’art. 39 del D.Lgs.231/2001

L’art. 39 del D.lgs. 231/2001 disciplina, in maniera apparentemente puntuale, le formalità che sono necessarie alla rappresentanza dell’ente, modulandole sulla scorta di quanto previsto per la parte civile dall’art. 100 c.p.p. e subordinando la costituzione della persona giuridica alla nomina effettuata dal rappresentante legale della società, a patto che quest’ultimo non si trovi nella posizione di indagato o di imputato per il medesimo reato presupposto; in tal caso, correttamente, il legislatore ha previsto l’inefficacia della nomina del difensore poiché, in una situazione del genere, l’ente ed il proprio rappresentante legale si troverebbero in una situazione di conflitto di interessi[1].

Tale circostanza rende priva di efficacia qualsiasi nomina effettuata dal rappresentante legale/imputato o indagato.

Il richiamo all’art. 100 c.p.p. e alle disposizioni ivi contenute, con riferimento alle formalità relative alla costituzione di parte civile, ha aperto uno spiraglio nel quale taluno ha intravisto l’impossibilità per l’Ente accusato di stare in giudizio con il ministero di due difensori, alla stregua di quanto accade per l’imputato persona fisica.

2. La vicenda oggetto della pronuncia.

La Corte di Appello di Venezia, chiamata a giudicare sulla vicenda de qua, aveva disconosciuto la possibilità per l’Ente, analogamente a quanto previsto per la parte civile, di nominare due difensori[2].

Le fattispecie sottoposte all’esame della Corte Territoriale erano attinenti alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, con conseguente addebito di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001 per l’ente.

3. L’art.35 del D.lgs.231/2001

Al fine di comprendere meglio la portata chiarificatrice della sentenza in esame, è necessario procedere ad una breve analisi di quanto previsto dall’art. 35 del D.lgs. 231/2001 che estende all’Ente le facoltà spettanti all’imputato persona fisica.

Tale scelta appare logica e coerente con il sistema di garanzie di fondo dettato dal codice di procedura penale per l’imputato che si trovi ad essere sottoposto ad un processo penale.

Pur essendo di natura ibrida (rectius terza via), il sistema creato dal legislatore con il D.lgs. 231/2001 trova la sua collocazione processuale nell’ambito di applicazione del Codice di Procedura Penale ed è, pertanto, alle logiche ed ai principi in esso sanciti che va fatto riferimento, ivi compresi quelli della nomina di un difensore di fiducia e alle ulteriori garanzie previste per il soggetto incolpato.


4. La posizione della Suprema Corte nella Sentenza n. 20728/2021.

La Suprema Corte con la Sentenza n. 20728/2021[3] sancisce che “devono estendersi all’ente le disposizioni processuali relative all’imputato, per cui anche nel processo nei confronti degli enti collettivi opera l’art. 96 c.p.p. che attribuisce all’imputato il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia”.

La posizione della Suprema Corte è assolutamente condivisibile, poiché fornisce, ad avviso dello scrivente, l’adeguato sistema di tutele necessario ad instaurare un procedimento giusto[4] ed equo.

Ciò che la Corte di Appello di Venezia non ha considerato, nell’assimilare le posizioni di parte civile ed Ente incolpato, è che l’art. 39 D.lgs 231/2001 disciplina unicamente le formalità di costituzione e rappresentanza dell’ente, regolandole sulla scorta di quanto previsto dal codice di procedura penale per quanto concerne la parte civile.

Se la scelta di mantenere un solo difensore per la parte civile si rivela sufficiente a tutelare gli interessi di quest’ultima, viceversa, non si comprenderebbe questa ingiustificata differenza di trattamento tra l’imputato persona fisica e l’ente incolpato.

Invero, tale differenziazione non pare esser stata voluta dal legislatore che, al contrario, omette ogni richiamo alle disposizioni di natura processualistica che limitano la facoltà di nomina ad un solo difensore per l’accusa privata.

Opererebbe, in tal caso, l’art 35 D. Lgs. 231/2001 che estende all’ente tutte le disposizioni processuali relative all’imputato, ivi compresa la possibilità di nominare due difensori ex art. 96 c.p.p. Tale scelta, si dimostra attuata in perfetta omogeneità con i principi di fondo del Decreto legislativo in parola: applicare all’ente tutte le disposizioni processuali riferibili all’imputato ad eccezione di quelle che risultino incompatibili con la particolare natura non fisica della società imputata (rectius incolpata).

Nella scelta di lasciare la possibilità all’ente di nominare due difensori, non pare potersi fare alcun tipo di riferimento alle peculiarità che caratterizzano la società e la differenziano dall’imputato persona fisica e, dunque, non sussiste, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, alcuna valida motivazione per differenziare l’imputato persona fisica e l’ente quanto alla possibilità di nominare due difensori[5].

Per cui, “In mancanza di una limitazione espressa dello stesso tenore di quella prevista per la difesa delle parti private nel processo penale dall'art. 100 cod. proc. pen., non può che applicarsi la regola generale prevista dall'art. 35 del d.lgs. cit. che estende all'ente tutte le disposizioni processuali relative all'imputato, fatta eccezione per quelle che risultino inapplicabili per oggettiva e strutturale incompatibilità, in ragione della natura giuridica della soggettività dell'ente rispetto alla qualità di persona fisica dell'imputato[6]”.


Credits: Avv. Giuseppe Taddeo 

[1] In tal senso si legga Ciro Santoriello, “Possibili due difensori per l’ente accusato”, Giurisprudenza commentata del 15 giugno 2021, disponibile su https://ilpenalista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/possibili-due-difensori-lente-accusato.

[2] Così si legge nella Sentenza in commento: “l'ente non avrebbe, diversamente dall'imputato, ma analogamente alla parte civile, la facoltà di nominare due difensori.”

[3] La sentenza in esame può essere consultata al link https://www.giurisprudenzapenale.com/2021/05/29/la-cassazione-sulla-facolta-per-lente-imputato-nel-processo-penale-di-nominare-due-difensori/cass-n-20728-21/

[4] Il richiamo è da intendersi all’Art. 111 Cost. ed al principio del “giusto processo”.

[5] Di tale avviso anche il dott. C. Santoriello, ivi.

[6] Sempre nella sentenza in commento, Cass. Sez.VI, sent. n. 20278/2021.