Emergenza COVID-19: La disciplina sul trasporto e la sicurezza delle merci


ABSTRACT

Il trasporto delle merci è consentito, anche alla luce dei diversi provvedimenti adottati dal Governo per il contenimento del Covid-19. Le merci trasportate o provenienti dall’Italia sono sicure ed è consentito il loro trasporto. Con alcune accortezze, la logistica può essere più sicura per tutti gli operatori del settore, oltre che per i clienti. Questo vale anche con specifico riferimento al settore agroalimentare.  



Il Presidente del Consiglio in data 9 marzo 2020 ha firmato un decreto recante “nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale” (Decreto), in attuazione ulteriore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. Per quanto qui d’interesse, si precisa che con il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 non sono state poste limitazioni ulteriori al trasporto delle merci, mentre è stata data facoltà alle Regioni di limitare (se del caso) il trasporto pubblico locale.

Per quanto oggetto di questo approfondimento, quindi, il provvedimento del 9 marzo è quello tutt’oggi vigente. Questo Decreto estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020; il termine è prorogabile sino alla fine di luglio, come indicate nel decreto-legge del 25 marzo 2020.

Gran parte del contenuto del Decreto riguarda la mobilità delle persone fisiche: il provvedimento limita al massimo gli spostamenti sul territorio, consentiti unicamente per ragioni lavorative, di salute o per altre necessità che dovranno essere comprovate da idonei elementi documentali da fornire mediante autodichiarazione.

Non sono previste, invece, limitazioni per il transito delle merci e per la circolazione di corrieri merci.

Invero, già il precedente Dpcm del 8 marzo 2020 non presentava alcuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del medesimo decreto.

Alla luce dei provvedimenti attualmente in vigore si pongono due questioni: una relativa alle limitazioni del trasporto delle merci e l’altra relativa alla sicurezza delle stesse.

Per quanto attiene al primo profilo, in attesa di Linee guida sulla movimentazione delle merci, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati, e, inoltre, ha chiarito che l’attività degli operatori addetti al trasporto sia un'esigenza lavorativa.

Pertanto, il personale che conduce i mezzi di trasporto potrà muoversi senza incorrere in limitazioni, al fine di adempiere alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Confartigianato Trasporti ha sottolineato, in una sua nota, che gli imprenditori continueranno a garantire il trasporto e la consegna di merci, svolgendo una funzione fondamentale per i cittadini e le aziende produttrici delle filiere considerate essenziali e, per tale ragione, rimaste oggi attive.

Il Dpcm del 9 marzo ha istituito una “zona protetta” su tutto il territorio nazionale con conseguente estensione a tutte le Regioni italiane delle regole vigenti nelle “zone rosse”, e quindi nell’ambito della neocostituita area protetta continua ad essere garantita, senza alcuna limitazione, la circolazione delle merci.

In data 13 marzo 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute ha approvato un ulteriore decreto nell’ambito del quale, al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 e nel contempo garantire il fabbisogno essenziale di mobilità, sono assicurati nel settore del trasporto ferroviario i servizi minimi essenziali.

Tale provvedimento introduce restrizioni al trasporto pubblico, ma non anche al trasporto privato, precisando all’art. 2, comma 4, che non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per i servizi a carattere emergenziale.

Inoltre, il Ministro dei Trasporti, in questi giorni, sta elaborando un addendum al Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro del 14 marzo, nell’ambito del quale sono state individuate esclusivamente le misure di precauzione per evitare i contagi nelle fabbriche, mentre lo stesso è risultato carente per le misure di sicurezza da adottare per il personale viaggiante e più in generale per gli autisti e i corrieri.

L’addendum invece, conterrà le linee guida specifiche per il settore della logistica, ai fini di garantire la sicurezza degli autotrasportatori e dei corrieri.

Per l’autotrasporto gli aspetti chiave sono due: il primo riguarda gli autotrasportatori, i quali dovranno scendere il meno possibile dalla cabina di guida, salvo per ragioni indifferibili. E’ribadito l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza dagli altri operatori presenti sul piazzale; ove ciò non sia possibile, sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Il secondo aspetto chiave dell’addendum riguarda i corrieri, i quali dovranno lasciare il pacco a terra fuori dalla porta del destinatario e per eliminare ogni tipo di contatto non verrà richiesta la firma del cliente al momento della recezione, inoltre i corrieri e i driver dovranno essere dotati di mascherine e guanti e tutti gli impianti saranno sanificati ed igienizzati, come disposto dalla Autorità Sanitarie.

Il secondo quesito oggetto di approfondimento attiene al profilo della sicurezza delle merci, con particolare riguardo al settore agroalimentare.

Noti sono i casi segnalati di difficoltà di esportazione dei prodotti alimentari bloccati da importatori di Paesi Ue che hanno richiesto un certificato di “Coronavirus free”.

Le richieste, provenienti da alcuni paesi europei per i prodotti agroalimentari Made in Italy, di certificazioni "virus free" o comunque di certificazioni sanitarie aggiuntive sulle merci sono da ritenersi inaccettabili ed ingiustificate.

L’Efsa ha già più volte evidenziato l'inutilità di richiedere garanzie supplementari su prodotti alimentari per un virus che si trasmette solo da uomo a uomo e non con contatti di altro tipo.

La Commissione europea, pertanto, è intervenuta contro i comportamenti che violano il principio di libera circolazione, le regole del mercato unico europeo e rappresentano strumentali tentativi di bloccare l’export italiano.

La stessa ha chiarito che “non vi è alcuna trasmissione di coronavirus tramite alimenti, pertanto misure restrittive sul commercio di prodotti alimentari sarebbero ingiustificate”.

Di conseguenza, i prodotti alimentari italiani sono sicuri e ogni richiesta di certificazione virus free è irricevibile e dunque va considerata una pratica sleale.

Sul piano normativo è utile segnalare il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 (misure a sostegno delle imprese per le conseguenze legate all’emergenza del corona virus – COVID 19) che contiene una disposizione particolare per le imprese del settore alimentare.
L’articolo 33 commi 4 e 5 del decreto prevede, infatti, che nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori di prodotti agroalimentari è considerata una pratica scorretta la richiesta o vincolare l’acquisto a certificazioni del tipo “COVID-19 Free”, “virus free”- La violazione è sanzionata in via amministrativa con un importo da 15.000 a 60.000 euro. L’autorità competente per l’irrogazione della sanzione è l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agro alimentari, che può intervenire su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Occorre aggiungere che la normativa europea relativa (ex multis Regolamento (UE) 2011/ n.1169, Regolamento (UE) n. 10/2011, Regolamento di esecuzione (UE) 2018/ N. 775, Regolamento (CE) n. 1935/2004 sui principi generali di sicurezza per tutti i MOCA, Regolamento (CE) 2006/n. 2023), alle modalità di confezionamento dei prodotti, in particolar modo quelli alimentari, è molto rigida pertanto, non vi è alcun rischio di contaminazione alimentare.

Infine, appare utile fornire alle imprese alcune indicazioni di taglio pratico per prevenire la contaminazione delle merci.

Per venire dunque, incontro alle difficoltà emergenti legate al trasferimento delle merci da e per l'Italia a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus COVID-19, la Confindustria - Area centro - ha stilato un protocollo contenente indicazioni per spedizioni e merci da e per l’Italia utili a favorire le operazioni logistiche.

Dalle indicazioni ufficiali delle Organizzazioni della Sanità è possibile estrapolare alcune misure di gestione delle merci, atte a ridurre la potenzialità di contaminazione e a rassicurare eventuali clienti e fornitori.

Le azioni eventualmente applicabili possono essere distinte su tre livelli:

  • interventi sul personale aziendale: si rimanda alle linee guida del Ministero della Salute che identificano le misure organizzative e comportamentali idonee a limitare la possibilità di diffusione del contagio;
  • sanificazione degli ambienti di lavoro e dei reparti di produzione/logistica: secondo le indicazioni del Ministero della Salute, l’uso di disinfettanti contenenti alcol consente l’uccisione di virus eventualmente presenti sulle superfici. Pertanto, la pulizia manuale accurata delle superfici di lavoro e dei macchinari mediante prodotti idonei è consigliabile al fine di ridurre la sopravvivenza di particelle di virus eventualmente presenti. La condivisione dei propri protocolli di pulizia, conformi alle indicazioni sopraindicate, con i propri clienti e fornitori può essere prassi utile a rassicurare chi riceve le merci sul fatto che lo speditore sia parte diligente nel ridurre potenzialità di diffusione del virus.

Per quanto concerne le merci, soprattutto qualora si effettuino spedizioni in groupage e, dunque, vi sia transito di merci attraverso hub esterni ai propri, può essere utile un confronto con i propri trasportatori/spedizionieri, al fine di verificare le policies di prevenzione da essi attuate.

  • sanificazione delle merci: la scelta del metodo di trattamento dovrà essere effettuata considerando la natura delle merci trattate, le dimensioni delle merci o dei colli, le modalità di deposito/stoccaggio e quant’altro possa essere considerato rilevante al fine della determinazione dell’efficacia del metodo impiegato.

Con queste precauzioni le merci possono circolare senza rischi per la salute e senza incorrere in sanzioni ex lege.