Emergenza COVID-19: Le novità sul sistema giustizia


ABSTRACT
Il D.L. del 17 Marzo 2020 abroga il D.L. n. 11/2020 artt.1; 2. Prevede misure sulle attività di Giustizia non urgenti, non irripetibili, non a riguardo di minori.
  • Fino al 15 Aprile è prevista la sospensione di udienze e i termini della durata massima delle

    misure cautelari.
  • Dal 16 Aprile  i singoli Uffici hanno facoltà di attuare in autonomia misure atte a evitare al loro interno assembramenti fra persone.


A causa dell’emergenza “Coronavirus” si sono susseguiti in un brevissimo lasso di tempo diversi provvedimenti aventi forza di legge in tutto il territorio nazionale che interessano, tra gli altri, anche il tema della giustizia.

Per consentirne una visione sintetica e pratica, che possa rappresentare un punto di riferimento per gli operatori del diritto e per i clienti, lo Studio Legale Sardella ritiene utile illustrare le principali novità.infografo4jpg

Il nuovo Decreto Legge varato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia, contempla alcune nuove misure anche sul sistema giustizia sul quale era già intervenuto il precedente D.L. n. 11/2020 oggi abrogato con riferimento agli artt. 1 e 2.

La normativa è finalizzata al contenimento del rischio di diffusione dell’epidemia, ma anche alla salvaguardia della continuità e dell’efficienza dell’attività giudiziaria e prevede due fasi applicabili ai procedimenti civili e penale anche per la Cassazione, nonché a quelli in materia tributaria e militare in quanto compatibili con le disposizioni.

In via generale, si registra la proroga fino al 15 Aprile 2020 del rinvio delle udienze e sospensione dei termini per i processi civili e penali su tutto il territorio nazionale. Sono sospesi fino al 15 Aprile anche i termini della durata massima delle misure cautelari ed il corso della prescrizione.

A decorrere dal 16 aprile 2020, invece, il rinvio delle udienze sarà demandato alla valutazione dei capi degli Uffici Giudiziari.

Nel dettaglio, pertanto, si evidenziano due fasi e segnatamente:

La prima fase dal giorno di entrata in vigore del Decreto fino al 15 aprile 2020 (compreso), per la quale sono dettate disposizioni destinate a far fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti in:

  • differimento d’ufficio delle udienze civili e penali previste in questo arco temporale
  • sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto da compiersi in questo arco temporale.

La norma specifica chiaramente, a differenza del precedente D.L. n. 11/2020, che in questa fase sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere tutti i termini procedurali. La sospensione suddetta vale anche per i termini a ritroso la cui scadenza ricade nel periodo di sospensione.

Inoltre, quando il decorso del termine ha inizio nel periodo di sospensione, l’inizio è differito alle fine di detto periodo.

Fanno eccezione alcuni procedimenti, meglio specificati nell’art. 83 comma 3 (che richiama il precedente art. 2 comma 2, lett g) del D.L. n 11/2020): udienze in procedimenti a carico di detenuti, udienze di convalida di arresto e fermo; udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relative ad adozioni, ai minori stranieri non accompagnati; udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari, udienze di procedimenti che presentano carattere di urgenza per necessità di assunzione di prove in incidente probatorio. 

La seconda fase dal 16 aprile 2020 al 31 maggio 2020 (compreso), per la quale è, invece, rimessa ai dirigenti degli uffici l’adozione, tramite una procedura specifica, di misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Nella sostanza, in questa seconda fase potranno essere disposte misure particolari in base alle singole esigenze ed alle condizioni igienico sanitarie specifiche, come:

  • limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici;
  • regolamentazione di accesso ai servizi previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;
  • celebrazione di udienze a porte chiuse e, in ogni caso, attraverso l’adozione di misure idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;

In ogni caso, fino al 31 maggio 2020 è prevista la possibilità dei depositi telematici di atti e documenti in tutti quegli uffici che ne hanno la possibilità, così come – in ambito penale – le notificazioni e le comunicazioni telematiche inerenti ai procedimenti penali indicati nel D.L. n. 9/2020 (art. 10) e 18/2020 (art. 83) possono essere effettuate, a cura delle Cancellerie nella casella di posta elettronica certificata del difensore di fiducia ovvero d’ufficio nei casi previsti dalla legge.

Per i singoli Uffici Giudiziari, infine, è prevista la possibilità di emanazione specifiche linee guida. A tal proposito alcuni uffici, come la Procura Milano, il Tribunale di Milano, la Corte d’appello di Milano, così come la Procura di Busto Arsizio, stanno pubblicando alcuni provvedimenti consultabili sui propri siti ufficiali di riferimento e che disciplinano, appunto, l’accesso agli uffici.

Il testo completo del D.L. n. 18/2020 è consultabile a questo link