Il processo penale telematico (PPT)



ABSTRACT

Con decreto ministeriale del 9 giugno 2020 – G.U. 11 giugno 2020, n. 147 è partito ufficialmente il processo penale telematico che consente il deposito telematico di memorie e istanze delle difese presso il pubblico ministero che abbia concluso le indagini preliminari. Pertanto, l’ufficio che ha avanzato richiesta per l’attivazione del deposito digitale potrà per la prima volta in Italia ricevere, con valore legale, per via telematica le memorie e le istanze successive alla conclusione delle indagini preliminari. Gli avvocati potranno dunque procedere al deposito senza necessità di produrre anche il cartaceo. Il primo ufficio a chiedere l’attivazione di tale tipo di processo è stato quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.



Il 9 giugno 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 147 del 11-06-2020, che dà ufficialmente avvio al processo penale telematico.

Tale provvedimento consente il deposito telematico di memorie e istanze delle difese presso il pubblico ministero che abbia concluso le indagini preliminari. A partire dal 25 giugno 2020, il deposito telematico degli atti, prima facoltativo, ha assunto valore legale.

In particolare, l’ufficio che ha avanzato richiesta per l’attivazione del deposito digitale potrà per la prima volta in Italia ricevere, con valore legale, per via telematica le memorie e le istanze successive alla conclusione delle indagini preliminari e gli avvocati potranno quindi procedere al deposito senza necessità di produrre anche il cartaceo.[1]

Il primo ufficio a chiedere l’attivazione del servizio è stato quello della Procura della Repubblica di Napoli.

Il Processo Penale Telematico ha come obiettivo quello di massimizzare la funzionalità del sistema, a tal fine il ministero della Giustizia è da tempo impegnato a realizzare le infrastrutture necessarie e diffondere capillarmente la cultura del digitale, grazie anche allo sforzo profuso dal personale degli uffici giudiziari e della Direzione Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati (Dgsia).

La diffusione su tutto il territorio dell’esperienza pilota della Procura della Repubblica di Napoli con i successivi decreti che seguiranno e con l’ampliamento della digitalizzazione a ulteriori settori del procedimento e del processo penali, rappresenterà il passo successivo di un percorso ormai irreversibile.

Il Ministro Bonafede, in una nota, ha precisato che “Si tratta di un passaggio fondamentale per l’ottimizzazione della giustizia e per la compressione dei tempi.  Nei nostri piani, un avvocato, dal suo studio, potrà compiere tante di quelle azioni per cui prima doveva necessariamente recarsi in tribunale”. Questo è ancora più significativo nell’ottica della nuova fase dell’emergenza Covid”.

La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia, di seguito al provvedimento dell'11.5.2020[2], ha pubblicato un dettagliato “Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP)” con lo scopo di “illustrare le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale Deposito atti Penali (PDP) nell’ambito del Processo Penale Telematico” attraverso specifiche tecniche su modalità di accesso al Portale, formato dell’atto e dei documenti allegati, requisiti per il deposito.

Il servizio PDP è raggiungibile accedendo al Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia all'indirizzo https://pst.giustizia.it tramite apposita Area riservata e consente il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze che possono essere presentati dall’indagato destinatario dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis com. 3 c.p.p., secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 12-quater.1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 20 aprile 2020, n. 28.

Costituiscono condizioni indispensabili per la trasmissione degli atti e dei relativi allegati: la preventiva annotazione nel Re.Ge.WEB della nomina del difensore di fiducia o d’ufficio, l’avvenuta notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p. e l’annotazione di tale ultimo evento all’interno del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) Modello 21 (procedimenti a carico di noti).

Più nello specifico, l’accesso all’area riservata “Portale Deposito atti Penali” è consentito esclusivamente ai soggetti iscritti nel Registro degli Indirizzi Elettronici (ReGInDE) con ruolo di avvocato.

Una volta effettuato l’accesso al PDP, l’avvocato deve selezionare, da apposito menu a tendina, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, destinataria della trasmissione telematica. Di default in tale elenco è presente la Procura corrispondente alla sede dell’Ordine Professionale ove l’avvocato risulta iscritto.

Una volta individuato l’Ufficio di Procura desiderato, l’avvocato, selezionando il tasto conferma accede alla home page del PDP, la quale è caratterizzata da un menu di navigazione che permette di attivare le funzionalità previste.

In tal modo, il difensore ha quindi la possibilità di verificare le varie fasi dell’invio telematico dell’atto, della sua ricezione e dell’esito delle verifiche effettuate dagli operatori delle Procure.

Il processo penale telematico si pone come meta finale di un lungo percorso preceduto da varie implementazioni interne apportate alla dotazione infrastrutturale del “dominio Giustizia” (SICP e i vari applicativi collegati quali TIAP, “Atti e Documenti”, “Consolle del Magistrato[3]) tra cui l’esistenza di un portale telematico delle notizie di reato, la possibilità per il magistrato di gestire il ruolo con una propria “console” nonché di gestire la compilazione di atti e documenti, strumenti che fino ad ora hanno fornito alla difesa un’utilità soltanto riflessa del migliorato sistema di funzionamento dell’ufficio giudiziario con cui si intera­gisce.

Le utilità che la comunità forense si attende dal Processo Penale Telematico sono similari a quelle assicurate dal PCT, che si è in breve tempo dimostrato un utilissimo strumento tecnico che oggi ci consente di interagire con il giudice e con le altre parti del processo, operando da remoto nella comodità dello studio professionale e riducendo notevolmente le necessità di accesso fisico alle cancellerie e agli altri uffici giudiziari.

È evidente, da altra parte, che non tutti i momenti del processo potranno essere sostituiti dalla telematica. Da un lato, alcuni “passaggi” nel mondo fisico resteranno ineliminabili si pensi all’impossibilità di “scannerizzare” il corpo di reato trovato sul luogo del delitto, o ancora all’esecuzione di una misura cautelare personale o di un ordine di carcerazione. Dall’altro, resterà sempre la necessità di conservare momenti di contraddittorio che si svolgano in una sede fisica nel rispetto di quei principi di oralità e concentrazione che contraddistinguono il rito penale (es. esame del teste).

Dunque, il PPT così come concepito rappresenta la possibilità di una completa discovery  “telematica” da parte dell’avvocato e delle altre parti private del processo. Il legislatore, infatti, pare abbia inteso realizzare un PPT che garantisca, come in sede civile, una “corrispondenza” realmente biunivoca tra la parte pubblica e quella privata. Di conseguenza, l’avvocato può non soltanto accedere ma anche interagire  per via telematica in maniera bidirezionale, di modo che sia possibile non solo ricevere atti ma anche poterli depositare esercitando i poteri e le facoltà previsti dalla legge processuale.

All’indomani dell’avvio del PPT, un’ulteriore considerazione riguarda la necessità di non indebolire in alcun modo la salvaguardia di principi irrinunziabili quali libertà e presunzione di innocenza, che si esprimono non solo nella necessità di esercitare una difesa nel merito, in termini di fatto e di diritto, ma anche nella verifica della legittimità delle forme dell’esercizio dell’azione penale e dell’attività giurisdizionale sotto il profilo della conformità dell’atto alla norma che lo regola. Il processo penale è anche: controllo del rispetto delle regole da parte dei vari apparati del sistema penale.

E’ dunque auspicabile che il PPT sia un processo penale in cui le esigenze di efficientamento del sistema vengano ad essere subordinate, o comunque contemperate,  alle finalità  del giusto processo e del rispetto delle garanzie, cosicché il processo penale telematico rimanga un giusto processo penale telematico rispettoso di tutte le garanzie sostanziali e processuali attribuite all’imputato e alle altre parti private, alla cui salvaguardia è deputata l’attività del giudice terzo.

Credits:

Dott.ssa Arcangela Lomurno

Junior Associate

Criminal Law


[1] Così si legge nel decreto all’art. 1:” È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione e deposito di cui all’art. 83, comma 12 -quater .1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 2, lett. f), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. 2. Nell’ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall’art. 415 -bis , comma 3, del codice di procedura penale può essere effettuato per via telematica secondo quanto disposto dall’art. 83, comma 12 -quater .1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 2, lett. f) , del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.”


[2]
Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

[3] Con l’introduzione del SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale) - entrato a pieno regime nel maggio 2016 - si è ottenuta l’uniformazione dei registri delle cancellerie e segreterie penali in un unico registro informatico, in luogo delle versioni del precedente applicativo Re.Ge. (che presentava problemi di vario genere); ciò comporta l’indubbio vantaggio di poter utilizzare un registro dei procedimenti penali identico per tutto il territorio nazionale, con una gestione uniforme dei dati e una conseguente utilizzabilità in tutto il sistema Giustizia. Il TIAP (Trattamento Informatico Atti Processuali) è un applicativo per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali; l’obiettivo è pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione, acquisizione di file digitali, classificazione, codifica e indicizzazione dei fascicoli con possibilità di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o di singoli atti. Per i necessari approfondimenti si rinvia ai documenti pubblicati sul sito web del CSM.