Il referente unico per l’emergenza sanitaria: il Covid Manager


ABSTRACT

Introdotta la figura del Covid Manager proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia per garantire, nel corso della fase 2 dell’emergenza epidemiologica, la riapertura delle attività economiche in totale sicurezza. Nella regione Veneto per ogni azienda il datore di lavoro potrà individuare il Covid Manager, con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. In regione Lombardia, invece, il Covid Manager, è individuato dal Comune per assistere clienti ed esercenti nello svolgersi dell'attività del mercato, per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio
.


L’avvio della fase 2 dell’emergenza epidemiologica, ha indotto alcune regioni del territorio italiano, Veneto e Lombardia, a elaborare dei progetti-pilota sperimentali tesi a garantire la riapertura delle attività economiche in totale sicurezza.

Nel corso della fase 2 si prevede che le misure necessarie per favorire il contenimento della diffusione del coronavirus dovranno essere adattate ad una progressiva riattivazione del tessuto produttivo.

Per tale ragione, la regione Veneto ha elaborato un manuale per la ripresa delle attività economiche con le indicazioni a tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari in riferimento all’emergenza biologica. Pertanto, è stato predisposto dall’Area Sanità e Sociale- Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria della Regione un nuovo documento Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari - Manuale per la riapertura delle attività produttive” approvato con DGR n.602 del 12 maggio 2020.

L’obiettivo del presente documento, destinato a tutti i soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, è fornire indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività produttive, affinché siano garantite misure per la tutela della salute dei lavoratori.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, anche Territoriali) costituisce la cornice naturale per una gestione partecipata e integrata del rischio connesso all’attuale pandemia.

L’ambito di operatività di tali indicazioni riguarda sia le aziende che non hanno mai sospeso l’attività, sia quelle che invece, si apprestano a ripartire al termine del lockdown, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro una ripresa delle attività in sicurezza.

Inoltre, all’interno del manuale sono state ulteriormente approfondite le previsioni del protocollo nazionale approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 per fornire indirizzi applicativi pratici.

L’attuazione delle misure indicate nel manuale, ritenute appropriate per garantire un adeguato livello di protezione dei lavoratori, comporta l’adempimento da parte delle imprese di una serie di obblighi per la riapertura o per la continuazione delle rispettive attività.

Cosicché il percorso ritenuto necessario per la ripresa o la prosecuzione delle attività negli ambienti di lavoro durante la cosiddetta Fase 2 si basa sulle seguenti tappe: l’individuazione del covid manager, la definizione di un piano di intervento, e l’attuazione delle indicazioni operative, da predisporre e organizzare anche nelle aree in cui la circolazione del coronavirus è avvenuta in misura ridotta.

Elemento di novità della gestione della fase 2 dell’emergenza in Veneto è dato dall’individuazione del Covid Manager.

Tale figura si inserisce nell'ambito delle attività produttive e il suo ruolo viene delineato nel documento Manuale per la riapertura delle attività produttiveelaborato dalla regione nel quale si precisa che “rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, tuttavia per ogni azienda il datore di lavoro potrà individuare un referente unico, il Covid Manager, con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale”.

Il referente unico per l’emergenza sanitaria dovrà essere necessariamente designato tra i soggetti di emanazione datoriale, previsti dal D.lgs. n. 81/08, pertanto, tale ruolo potrà essere assunto dal Datore di Lavoro stesso, soprattutto per le micro e piccole aziende, o dal RSPP o ancora, individuando tra i soggetti con poteri organizzativi e direzionali, un referente interno operativo per la gestione della sicurezza.

La scelta da parte dell’impresa di dotarsi del referente unico non priva tuttavia i dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il Comitato previsto dall’art. 13 protocollo nazionale di regolamentazione, delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro.

Da quanto previsto nel “Manuale per la riapertura delle attività produttive” parrebbe che il covid manager non sia una figura alternativa al Comitato e quindi la sua designazione non possa essere sostitutiva dello stesso. Ciò lo si evince anche dal fatto che il Covid Manager è una figura la cui nomina è facoltativa, lasciata alla decisione del datore di lavoro, al contrario del Comitato la cui costituzione è prevista dal Protocollo in modo obbligatorio.

Ciò induce a ritenere che il covid manager abbia piuttosto una funzione di collegamento tra l’ambiente aziendale e il Comitato medesimo. Pertanto, potrebbe essere una figura concepita soprattutto per le imprese di grandi dimensioni, in cui si renda necessaria la presenza di un soggetto che, recepite le istanze provenienti dal personale, coordini con il Comitato l’attuazione delle misure anti-contagio.

Inoltre, si prevede poi che per i settori dotati di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST), quali l’artigianato, “la verifica dell’attuazione avverrà in base alle procedure previste dai rispettivi comitati paritetici di riferimento”.

Infine, una nota integrativa del manuale è rivolta alle ditte individuali e alle imprese a conduzione familiare. In considerazione della specificità di tali organizzazioni l’individuazione del “Covid Manager” e la formalizzazione di un piano di intervento da allegare al documento di valutazione dei rischi non si ritengono obbligatorie; può comunque essere utile redigere un sintetico documento operativo per l’attuazione delle misure di prevenzione associate alla diffusione del coronavirus.

Se nella regione Veneto il covid manager è una figura destinata ad inserirsi in un contesto aziendale in regione Lombardia invece, il ruolo del covid manager è riferito ad un ambito diverso da quello aziendale ed assume connotazioni “pubblicistiche”, dal momento che i soggetti destinanti a svolgere tale compito sono i funzionari o gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Sul punto la Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza (ordinanza. n. 539 del 3 maggio 2020 disponibile a questo link) contenente le nuove direttive per l'apertura dei mercati scoperti e per la designazione del covid manager.

Si tratta di un ruolo concepito esclusivamente per gestire i mercati all'aperto in modo da consentire una ripresa delle attività commerciali in sicurezza in aree che si caratterizzano per un’alta concentrazione di persone e quindi a maggior rischio contagio.

A tal proposito si prevede che i sindaci delle città capoluogo dovranno individuare nel proprio territorio delle aree test dove sperimentare la riapertura in sicurezza dei mercati, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, con l’osservanza delle misure di prevenzione igienico sanitarie e di sicurezza.

In base alla nuova ordinanza, i Comuni dovranno individuare un appartenente alla polizia locale o un funzionario che assuma il compito di 'covid manager', per coordinare sul posto il personale addetto, anche con il supporto di volontari della protezione civile, e assistere gli operatori e i clienti del mercato nell'attuazione delle misure anti-contagio previste nell'ordinanza. I Comuni potranno inoltre prevedere ulteriori misure di prevenzione e sicurezza.

Nell’ipotesi in cui il progetto pilota dia esiti positivi, il covid manager, figura al momento sperimentale in Lombardia, potrebbe essere replicata in altre Regioni ed  utilizzata, declinandola in base alle specificità della singola attività commerciale, anche in settori diversi dalla gestione dei mercati scoperti ed estesa ad attività (palestre, centri benessere, discoteche, stabilimenti balneari ecc.) che si caratterizzano per un consistente flusso di persone e che quindi più di altre necessitano di soggetti che svolgano funzioni di vigilanza e controllo circa il rispetto delle misure di sicurezza. Allo stesso modo è auspicabile che il ruolo del referente unico elaborato dalla Regione Veneto possa essere utilizzato in tutte le realtà aziendali di grandi dimensioni presenti sul territorio nazionale, così da consentire l’attuazione delle misure anti-contagio in maniera uniforme.


Credits:
Dott.ssa Arcangela Lomurno
Junior Associate
Criminal Law