Il termine di prescrizione ai tempi del Covid-19; alcuni arresti giurisprudenziali.



ABSTRACT

La Suprema Corte di Cassazione è chiamata a pronunciarsi sull’istituto della prescrizione con particolare riguardo alle ipotesi di sospensione del termine previste dalla normativa emergenziale adottata durante la crisi sanitaria della Covid-19. La disciplina si presenta articolata con disposizioni differenziate per le diverse “fasi” dell’emergenza e arriva persino a far ipotizzare un contrasto con la disposizione costituzionale di cui all’art. 25 comma 2 che vieta la retroattività della legge penale deteriore per l’imputato.



La sospensione della prescrizione disposta dall’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020.

Il presente articolo si propone di approfondire alcune pronunce della Corte di Cassazione intercorse nel periodo della nota emergenza sanitaria con riferimento all’istituto della prescrizione.

Il primo arresto[1] che si prenderà in esame è quello relativo alla causa di sospensione disposta dall’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 con cui il legislatore ha rinviato i procedimenti penali e conseguentemente sospeso il decorso del termine di prescrizione.

L’intervento normativo è stato oggetto di esame del Giudice di Legittimità poiché rilevante in un procedimento che vedeva imputato un imprenditore veneto per l’omesso versamento di € 360.000 a titolo di IVA (Art. 10-ter del D.lgs. n. 74 del 2000). Il fatto era del 2011 ed il rinvio del processo, per effetto della disposizione emergenziale, sarebbe avvenuto ad un momento successivo al termine finale di prescrizione.

Da qui, l’importanza di provare ad affermare l’illegittimità della causa di sospensione del termine di prescrizione.

Il difensore dell’imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 25, comma 2, della Costituzione poiché, a suo dire, avrebbe leso il principio di irretroattività della legge penale.

Il ragionamento del difensore individuava nella norma decretata d’urgenza un trattamento peggiore per il suo assistito che non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in esame, poiché avrebbe investito fatti antecedenti rispetto all’intervento normativo in questione.

La doglianza, però, è stata disattesa dalla Corte di Cassazione.

Il Collegio, richiamata la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione, ha individuato l’art. 159 c.p. come la norma che individua le ipotesi in cui il termine di prescrizione possa essere sospeso.

All’interno di queste ipotesi vi è, come noto, il caso in cui la sospensione sia disposta da una specifica disposizione di legge.

Fatto questo richiamo, il Giudice di legittimità ha dedotto che la norma applicabile al caso in esame fosse anteriore rispetto al fatto, così escludendo il decorso del termine di prescrizione del reato.

Ne discendeva dunque la condanna per penale responsabilità del fatto ascritto.

Affermando il principio di cui sopra, che ha escluso l’incostituzionalità manifesta dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020, la Corte di Cassazione ha peraltro richiamato diverse pronunce del suo stesso ufficio[2].

Le diverse discipline applicabili alla sospensione della prescrizione durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19

Con una diversa pronuncia[3], la Suprema Corte di Cassazione è stata invece chiamata a precisare il portato dello stesso articolo con riferimento alle diverse fasi della nota emergenza sanitaria.

In un diverso caso[4], infatti, la Corte ha dovuto esaminare il contenuto dell’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 nelle due parti riferite alle diverse fasi dell’emergenza sanitaria oltre alla speciale ipotesi di sospensione del termine di prescrizione per il giudizio di cassazione.

Più precisamente, l’art. 83 disciplinava le due fasi dell’emergenza sanitaria (c.d. fasi 1 e 2); la prima era quella dal 09 marzo al 11 maggio 2020 per la quale tutti i procedimenti penali erano stati rinviati, ad eccezione di alcune materie caratterizzate da un particolare motivo di urgenza.

Questa prima fase è stata regolata dai commi 1,2 e 4 dell’art. 83 e la sospensione della prescrizione era prevista solo per il periodo di 64 giorni di rinvio (09 marzo – 11 maggio)[5].

Con riferimento alla seconda fase dell’emergenza sanitaria, le norme che vengono in rilievo erano i commi 6,7 e 9 dell’art. 83 del medesimo D.L. n. 18 del 2020.

Questa seconda fase era stata individuata nel periodo intercorso tra il 11 maggio ed il 30 giugno per il quale il Legislatore aveva demandato ai responsabili dei singoli uffici il compito di consentire lo svolgimento della giurisdizione con le cautele elencate al comma n. 7.

Assume particolare rilievo, per la presente trattazione, la lettera g) del predetto comma 7 poiché prevedeva appunto la possibilità di rinviare la trattazione delle udienze ad un periodo successivo al 30 giugno.

Per i casi di rinvio delle udienze e dei procedimenti nei termini di cui al comma 7 lettera g) è prevista, dal comma 9, la sospensione del termine di prescrizione, ma solo per il periodo intercorrente sino al 30 giugno 2020.

Così delineata la disciplina delle diverse fasi dell’emergenza sanitaria, la Suprema Corte ha poi affrontato la disciplina della sospensione della prescrizione con particolare riguardo ai giudizi pendenti presso il proprio ufficio.

La disciplina speciale è prevista al comma 3-bis del medesimo articolo 83 del D.L. n. 18 del 2020.

Questo caso di sospensione è previsto per i procedimenti pendenti e pervenuti alla cancelleria della Suprema Corte di Cassazione nel periodo incluso tra il 09 marzo ed il 30 giugno; la sospensione opera sino alla data dell’udienza di trattazione e non può estendersi oltre il 30 dicembre 2020.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice di legittimità assumeva rilievo il disposto normativo della prima fase (commi 1,2, e 4 dell’art. 83).

La Corte ha quindi fatto applicazione delle normative qui elencate conteggiando il periodo di sospensione di 64 giorni (09 marzo – 11 maggio) escludendo però di poter applicare anche la speciale ipotesi di sospensione di cui al comma 3-bis dell’art. 83.

La decisione è stata motivata richiamando il tenore letterale del comma 3-bis che si riferisce ai procedimenti pendenti e pervenuti alla cancelleria della Suprema Corte di Cassazione tra il 9 marzo ed il 30 giugno. Ne discende che, in mancanza di uno dei due presupposti, (pendenza del procedimento oltre al fatto che il fascicolo sia pervenuto presso la cancelleria della Corte di Cassazione) detta ipotesi di sospensione non può trovare applicazione.

Così interpretando il comma 3-bis dell’art. 83, la Corte ha comunque rilevato l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, avendo conteggiato solo il periodo di sospensione relativo alla prima fase dell’emergenza sanitaria (09 marzo – 11 maggio).

Credits:
Avv. Riccardo Dimiziani
Associate

Attorney 231/2001 Compliance


[1] Corte di Cassazione Sez. Penale III, n. 25433 del 23 luglio 2020;

[2] Corte di Cassazione Sez. Penale III, n. 21367 del 17 luglio 2020;

[3] Corte di Cassazione Sez. Penale V, n. 26215 del 30 luglio 2020

[4] Relativo ad una fattispecie di cui all’art. 494 c.p.

[5] Con il primo e secondo comma è stato disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze civili e penali in data successiva al 11 maggio oltre alla sospensione di tutti i termini pendenti nei rispettivi procedimenti.