La complicata esegesi della normativa d'urgenza: il caso dei professionisti del verde lombardi


ABSTRACT
I giardinieri in Lombardia possono lavorare dal 14 aprile? La risposta è affermativa ed è frutto del complesso esercizio di interpretazione delle norme. I malcapitati professionisti del verde lombardi si trovano ad essere il fulgido esempio della difficoltà di lettura di più fonti normative, peraltro in continua evoluzione.


L’emergenza sanitaria ha certamente la priorità: il nuovo coronavirus deve essere contenuto e sconfitto.

Altrettanto certamente, però, è necessario evitare complicazioni esegetiche, viste (anche) le difficoltà di ogni genere che le persone (fisiche e giuridiche) devono affrontare in questo periodo. È chiaro che le limitazioni alle attività economiche siano una eccezione alle regole dell’ordinamento democratico: le restrizioni sono possibili e costituzionalmente legittime, pur nella lettura ampia dell’art. 16 della Costituzione - oggi in voga -, solo se adottate secondo principi di adeguatezza e proporzionalità.

In questo quadro, espressamente ricordato nell’incipit del decreto-legge 19/2020, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020, si devono muovere i Legislatori nazionale e regionali.

Purtroppo, la necessaria semplicità di interpretazione delle norme (specie quelle precettive d’urgenza) è spesso disattesa.

Si prenda il caso dei professionisti (lombardi) del verde; i giardinieri che, in questo periodo, usualmente garantiscono la manutenzione, la salubrità ed il decoro delle nostre aree verdi (specie di quelle condominiali). Oggi, in piena emergenza Covid-19, essi possono manutenere il verde? Anche quello, ad esempio, dei condomini di Milano?

Per rispondere a queste semplici domande è necessario partire dalla lettura di più fonti normative.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 10 aprile 2020 ha dettato le “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 97 del 11 aprile 2020 ed è efficace dal 14 aprile al 3 maggio prossimo. In virtù dell’art. 2 del D.P.C.M. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. Tra queste, quindi tra quelle oggi consentite, rientra la “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione”, identificata dal Codice Ateco numero 81.3.

Pertanto, le attività di c.d. “giardinaggio” sono (di nuovo) lecite e consentite sul territorio nazionale dal 14 aprile in poi.

E in Lombardia?

L’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 522, già recante modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 521, a sua volta scritta in tema di “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, prevedeva al comma 6 dell’art. 2 che le attività di giardinaggio, di cui al Codice Ateco numero 81.3, fossero “consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree”. Essendo più restrittiva rispetto alla disposizione nazionale, pure successiva, sarebbe prevalsa la prescrizione lombarda, come espressamente chiarito dall’art. 8 comma 3 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020. Il giardinaggio sarebbe stato consentito solo per prevenire danni e mettere in sicurezza le aree verdi.

Il condizionale è voluto e necessario. Perché, prima di passare al modo verbale indicativo, è necessario leggere l’atto che il Presidente della Regione Lombardia ha emanato successivamente. Si tratta della successiva ordinanza n. 528 dell’11 aprile, da applicarsi sul territorio regionale dal 14 aprile al 3 maggio 2020. Lì si legge, all’art. 1, punto 4, che “si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020” in tema di sospensione delle attività economiche, fatta eccezione per alcune specifiche attività che non comprendono il giardinaggio.

Ne discende che dal 14 aprile, anche in Lombardia, le attività di giardinaggio sono consentite, senza condizioni ulteriori e diverse dal rispetto del protocollo d’intesa tra le parti sociali del 14 marzo, in tema di prevenzione del rischio Covid-19.

Questa affermazione, volutamente assertiva questa volta, rimane vera anche alla luce dell’art. 2.3 dell’ordinanza lombarda del 11 aprile. Infatti, in quel comma “sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze (…) n. 522 del 6 aprile 2020”, ma non sono affatto confermate tutte le disposizioni contenute nelle ordinanze lì richiamate (per quanto qui d’interesse, il riferimento è solo alla n. 522 del 6 aprile 2020). 

Il concetto di “effetti prodotti” citato dall’ordinanza che, espressamente, richiama il decreto-legge 19/2020 è intrinsecamente legato alla legislazione d’urgenza. Con tale espressione si intendono le conseguenze già derivate (prodotte) nel periodo di vigenza degli atti normativi. Quello che si intende con tale locuzione, mutuata per similitudine, è che gli effetti pro tempore conseguiti alle precedenti ordinanze lombarde sono fatti salvi e non sono travolti dall’ultima ordinanza. Di conseguenza, anche gli “atti adottati” sulla base dei citati decreti non divengono nulli ma sopravvivono alla nuova ordinanza, anche se essa contiene prescrizioni diverse ed in contrasto con le precedenti. Veniamo al caso concreto, con un esempio. Un giardiniere che ha ricevuto la contestazione di violazione dell’ordinanza lombarda 522/2020 il 10 aprile, per aver effettuato la sua attività in un caso non urgente o pericoloso, sarà tenuto a pagare la sanzione amministrativa. Egli non potrà far valere la sopravvenuta liceità della sua condotta dal 14 aprile in poi, in virtù dell’ordinanza n. 528/2020, per evitare di pagare la sanzione.

Tuttavia, i giardinieri possono lavorare nel rispetto delle leggi nazionali e locali dal 14 aprile, senza limitazioni ai casi di urgenza o alla prevenzione di danni, anche in Lombardia.

Credits
Avv. Fabrizio Sardella
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CRIMINAL LAW 231/2001 COMPLIANCE