La confisca per equivalente


ABSTRACT

La confisca e le varie tipologie di confisca- Dalla confisca tradizionale alla confisca di prevenzione. La confisca per equivalente – caratteristiche - esame di una sentenza della Corte di Cassazione in tema di confisca per equivalente.



L’istituto della confisca trova la sua origine e disciplina nell’art. 240 c.p.

La confisca è una misura di sicurezza patrimoniale prevista ed applicata nei confronti dell’autore del commesso reato. La confisca di regola consiste nell’espropriazione a favore dello Stato di dati beni che siano nella disponibilità del reo e che siano pertinenti al reato.

Tali beni possono essere cose strumentali o che sono il prezzo o profitto del reato (confisca facoltativa) ovvero il prezzo del reato o la cui detenzione costituisce di per sè reato (confisca obbligatoria).

Si tratta senz’altro di un istituto fondamentale nella lotta alla criminalità. La collocazione dell’istituto della confisca tra le misure di sicurezza è dibattuta in dottrina. L’applicabilità della confisca prescinde da un giudizio di pericolosità sociale del reo ma tale sua collocazione tra le misure di sicurezza può essere giustificata dal fatto che la finalità è comunque quella di prevenire la commissione di altri futuri reati.

Tuttavia la confisca “tradizionale” ex art. 240 c.p. nel tempo non si è mostrata sempre adeguata rispetto a particolari forme di criminalità.

Da qui l’istituto si è evoluto dando origine ad altre forme di confisca come la c.d. confisca per equivalente o di valore (art. 322 ter c.p.), introdotta dalla legge 29 settembre 2000, n. 300 per alcuni reati previsti dal codice penale (ad esempio per i reati contro la pubblica amministrazione ex art. 322-ter c.p.), e rivelatasi misura di particolare efficacia nel contrasto della c.d. criminalità del profitto.

Tale tipo di confisca permette l’acquisizione dei beni che costituiscono il prezzo ovvero il profitto del reato, quando questo non è possibile in via diretta, anche nella forma c.d. per equivalente, cioè colpendo beni di cui il reo abbia anche la mera disponibilità per un valore corrispondente a quello del prezzo o del profitto del reato.

La confisca per equivalente ha caratteristiche sue proprie che la differenziano da quella tradizionale sotto molteplici aspetti. Anzitutto la confisca in questione è residuale. Opera infatti solo laddove non sia possibile procedere con una confisca diretta. La confisca per equivalente ha poi sempre carattere obbligatorio, laddove prevista, ed ha carattere sanzionatorio.

La caratteristica peculiare di tale tipo di confisca è che non rileva il carattere di pertinenzialità del bene oggetto di confisca con il commesso reato. Il bene confiscato infatti può benissimo essere stato acquistato molto tempo prima della commissione del reato in modo del tutto legittimo.

Detta confisca deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in caso di condanna ovvero di sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati per i quali è prescritta, ma ad essa – e sotto questo profilo risulta dotata di particolare incisività – si può ricorrere anche nel corso delle indagini preliminari con lo strumento del sequestro preventivo, disciplinato dall’art. 321 co. 2-bis c.p.p..

Particolare significato riveste poi l’art. 1 comma 143 della legge 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) che ha esteso l’istituto della confisca per equivalente anche ai delitti tributari, con l’eccezione dell’occultamento o distruzione di documenti contabili, disponendo che “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter del codice penale”.

Solo per completezza espositiva si precisa che esistono due ulteriori varianti della confisca, quelle della confisca di prevenzione (c.d. antimafia) e della c.d. confisca allargata o estesa. Si tratta di provvedimenti ablatori che si discostano in maniera evidente dalle ipotesi di confisca ‘penale’, rispetto alle quali si caratterizzano per la peculiarità dei presupposti operativi e dei relativi procedimenti applicativi, nonché per la notevole duttilità strutturale, che consente a tali istituti ablatori di colpire una cerchia più ampia di soggetti e una rosa più variegata di beni, rendendoli strumenti di contrasto particolarmente efficaci nell’aggredire in radice l’accumulazione di capitali di origine illecita.

Ritornando alla confisca per equivalente ci si sofferma su una interessante recente sentenza della Corte di Cassazione (Sez. III penale, sentenza n. 15308/20 del 19 maggio 2020).

Trattasi di un caso di confisca per equivalente del profitto del reato di cui al D.lgs 10 marzo 2000 n. 74, art. 10 ter.

Il Tribunale di Rieti, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame proposta dal L.R., parimenti indagato, della società F.lli A. Srl, ha disposto che il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, eseguito su somme depositate sui conti correnti intestati alla società, beneficiaria del reato, fosse trasferito su un immobile appartenente alla stessa società.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Cassazione annullando senza rinvio l’ordinanza impugnata ha affrontato un tema di sicuro interesse. Precisamente ha dato soluzione all’interrogativo se si possa operare una sostituzione tra beni di ugual valore, ma comunque diversi quanto all’escutibilità, in relazione all’oggetto della confisca c.d. per equivalente.

Nel caso di specie è stato richiesto di sostituire somme di denaro presenti su conti correnti societari con un immobile di identico valore. La Suprema Corte si è pronunciata in senso sfavorevole in quanto nel caso di specie tale operazione avrebbe comportato la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

Inoltre la Suprema Corte ha espresso un principio chiave nell’affrontare tale caso e precisamente che le disposizioni sulla confisca rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale (in tal senso cfr. Sez. I, N. 46559 del 15/09/2019, Menozzi, RV. 268137 che ha affermato il principio secondo cui, in tema di confisca, il giudice dell’esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene immobile confiscato -nell’ambito di una confisca diretta- al condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso. In questo caso specifico infatti il vero problema sarebbe sostituire una confisca diretta con una confisca equivalente, circostanza non possibile). Ciò detto però si precisa che la Società ben potrebbe richiedere un prestito di ugual valore alla somma sequestrata prestando garanzia sul medesimo immobile sopra citato. Ciò potrebbe conseguire il risultato auspicato senza ricorrere ad interpretazioni delle disposizioni in materia di confisca che certamente sono contra legem.

La Corte di Cassazione ha pertanto aperto alla possibilità di operare una sorta di sostituzione dei beni oggetto di sequestro poi finalizzato alla confisca con altri beni solo qualora quest’ultimi siano della stessa natura e non venga meno il carattere sanzionatorio ed afflittivo proprio della confisca per equivalente.

L’applicabilità dei principi espressi in tale sentenza non crea problematiche nel caso in cui si parli di beni esattamente uguali per natura, come nel caso di somme di denaro. E’ più difficile, prima facie, nell’ipotesi in cui si richieda di sostituire un immobile sequestrato con una somma di denaro del valore corrispondente all’immobile sequestrato.

Tuttavia, superati gli eventuali problemi legati all’esatta stima dell’immobile sequestrato e accertato, caso per caso, la permanenza del carattere afflittivo della confisca, ripercorrendo il ragionamento della Suprema Corte si potrebbe ammettere tale possibilità in quanto lo Stato, in linea generale, avrebbe maggior vantaggio a sequestrare una somma di denaro (liquida) rispetto ad un immobile e, proprio per tale apertura della Suprema Corte, la sentenza in commento è importante e mostra carattere innovativo.


Credits:
Avv. Eleonora Pradal
Senior Associate

Lead Attorney 231/2001 Compliance