La Confisca per equivalente del profitto del reato può essere applicata in caso di intervenuta prescrizione, ma solo per i fatti posteriori all’entrata in vigore del D. Lgs n. 21/2018

Credits: Avv. Giuseppe Mangiameli


ABSTRACT

La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 578 bis c.p.p., che consente di disporre la confisca per equivalente del profitto del reato tributario anche ai casi di intervenuta prescrizione, può trovare applicazione solo per fatti commessi dopo l’entrata in vigore del D. Lgs n. 21/2018.  



La Corte d’Appello aveva dichiarato, con sentenza predibattimentale, non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 2 D. Lgs 74/2000. Nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, tuttavia, confermava la sentenza impugnata nel resto, la quale aveva disposto la confisca diretta o per equivalente del profitto del reato (nella specie IVA evasa).

Avverso il provvedimento, il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 12 bis D. Lgs 74/2000 poiché la confisca ivi disciplinata può essere mantenuta solo nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta, situazioni non verificatesi nel caso di specie, ed anche poiché stante la sua natura afflittiva essa non poteva essere confermata.

Con la sentenza qui in commento, n. 07285/22, la terza sezione della Corte di Cassazione ha annullato l’impugnata sentenza accogliendo l’unico motivo di ricorso.

In tema di confisca, infatti, è noto che l’art. 12 bis D. Lgs 74/2000 trova applicazione, per espressa previsione normativa, solo a seguito di sentenza di condanna ovvero di applicazione di pena su richiesta, poiché avendo natura afflittiva (a differenza della confisca diretta che ha natura di misura di sicurezza patrimoniale) ha carattere di vera e propria sanzione. Per tale motivo, aderendo ai principi giurisprudenziali consolidati, la Corte ha confermato la necessità di una pronuncia afflittiva.

Aggiunge, invero, che nel caso di specie non può trovare applicazione l’art. 578 bis c.p.p., che disciplina la possibilità per i giudici dell’impugnazione di mantenere la confisca per equivalente del profitto del reato, previo accertamento della responsabilità dell'imputato nei casi di confisca obbligatoria ex lege, dal momento che la nuova disposizione processual-penalistica, si applica solo ai fatti successivi all’entrata in vigore del D. Lgs 21/2018 che la ha introdotta, mentre quelli oggetto di ricorso risalivano al 2010.

Avv. Giuseppe Mangiameli
Associate
Attorney Criminal Law