La Corte di Cassazione conferma che l’integrale estinzione del debito tributario non è una condizione per accedere al patteggiamento nei reati tributari.



ABSTRACT

Con la sentenza n. 11620/2021 la Terza Sezione Corte di Cassazione è tornata sulla vexata queastio del rapporto tra riti alternativi, nella specie del c.d. patteggiamento, e il pagamento del debito tributario. Sposando l’orientamento estensivo, anche alla luce dell’interpretazione del combinato disposto degli artt. 13 e 13 bis D.Lvo 74/2000, conclude per l’ammissibilità del rito anche in assenza dell’estinzione del debito.



Con la sentenza n. 11620 del 21 ottobre 2020, depositata il 28 marzo 2021, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul dibattuto tema dell’ammissibilità del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. nell’ambito del processo penale tributario. In particolare, la questione verte sull’ammissibilità del patteggiamento allorquando l’imputato non abbia adempiuto all’estinzione del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.  

Sul punto si contrappongono due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo un primo e più restrittivo[1] orientamento, non sarebbe consentita una tale apertura. Bensì, l’ipotesi di accesso al rito alternativo sarebbe ammessa soltanto per i reati indicati all’art. 13 comma 1, ossia le omissioni, ritenendo la differenziazione coerente con il dato normativo e la diversa gravità delle fattispecie. L’espressione “fatte salve le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2”, che chiude l'art. 13 bis, comma 2, andrebbe letta nel senso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. può essere emessa allorché l'estinzione del debito sia avvenuta con tempi e modalità che non consentono la più radicale e favorevole dichiarazione di non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 13, ma – in ogni caso – a seguito pagamento.   

Secondo un secondo e, ormai, maggioritario orientamento[2], il pagamento vale unicamente come presupposto per l’applicabilità della causa di non punibilità del reato. Il mancato pagamento, infatti, non pregiudica la possibilità per l’imputato di accedere al rito dell’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. E ciò vale sia per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione (artt. 4 e 5 D.Lvo 74/2000), sia per le omissioni (artt. 10 bis e 10 ter), nonché per l’indebita compensazione di cui all’art. 10 quater D. Lgs citato. In tali casi, cioè tutti quelli previsti dall’art. 13 del medesimo Decreto, si può accedere al patteggiamento anche senza l'estinzione del debito tributario. Invero, se l'imputato corrispondesse il dovuto entro l'apertura del dibattimento, non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento. 

La recente sentenza, sposa interamente il secondo dei due orientamenti citati corroborando e richiamando le ragioni giuridiche già sostenute dai precedenti della stessa sezione, affermando, che: “il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale) - rappresentando, in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, ed anche dei reati ex art. 4 e 5 stesso decreto - non può logicamente, allo stesso tempo e per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.” 

Nell’affermare ciò, e contraddicendo quando sostenuto precedentemente in altri arresti, si conferma che non è sufficiente solo il dato letterale, ma si rende necessaria anche ad un’interpretazione sistematica degli artt. 13 e 13 bis del Decreto. In quest’ottica, la Corte sostiene che il rinvio di cui all’art. 13 bis cit. non riguarda solo l’ipotesi dei delitti di “omissione”, bensì anche quelli “dichiarativi”.

Infatti, nell’affermare che sono “fatte salve le ipotesi dei commi 1 e 2” (art. 13 bis, ult. comma) dell’art. 13, la legge rimanda alle ipotesi che – a seguito del pagamento – garantirebbero la non punibilità. Se tali condizioni non si verificano, è comunque ammesso, per esclusione, il patteggiamento.  

Diversamente opinando, del resto, si registrerebbe una contraddizione del sistema secondo la quale un medesimo comportamento (il pagamento del debito) fungerebbe sia da causa di punibilità, sia da presupposto per l’applicazione di una pena e, quindi, di quella che di fatto è una condanna.  

Peraltro, alla medesima conclusione giunge il Massimario della Suprema Corte, nella Relazione sulle novità normative recate dalla legge 19.12.19 nr. 157, di conversione del DL 26.10.19, nr. 124[3]

In altri termini, all’imputato sono concesse due strade:  

  • provvedere, entro l'apertura del dibattimento, al pagamento del debito (a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali) ed in questa ipotesi otterrebbe la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10 bis, 10 ter e 10 quater;
  • non provvedere ad alcun pagamento, ma in questo caso resta impregiudicato il diritto di chiedere ed ottenere l'applicazione della pena per i medesimi reati, restandone, in tal modo, logicamente del tutto impregiudicata la possibilità.  

In conclusione, in attesa di un auspicato intervento delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, seguendo l'indirizzo estensivo, opta per un orientamento più garantista che permette all’imputato di accedere al rito alternativo del patteggiamento ancorché ancora debitore nei confronti dello Stato e che avrà indubbiamente un impatto, di non poco momento, sulle scelte processuali difensive.

Credits:
Avv. Giuseppe Mangiameli, Associate, Attorney Criminal Law
Avv. Fabrizio Sardella,  Founder Name Partner, Criminal Law 231/2001 Compliance

[1] Cass. Pen, sez. III, n. 47287/2019, in Diritto & Giustizia 2019, 22 novembre, seguita dalla medesima sezione nella recente sentenza Cass. Pen., sez. III, n. 26529/2020, in Diritto & Giustizia 2020, 24 settembre.

[2] Cass. Pen., sez. III, 22/10/2019, n.48029/2019 in Guida al diritto 2020, 2; conf. a Cass. Pen., sez. III, n. 38684/2018 in CED Cass. pen. 2018.

[3] Relazione nr. 3/20 del 9.1.2020.