La EPPO (European Public Prosecutor’s Office) quale fondamentale attore nella repressione delle frodi in danno agli interessi fiscali dell’Unione Europea.


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Come noto, la Direttiva “PIF” 2017/1371 EU, ha imposto agli Stati membri di adottare una disciplina penalistica in grado di reprimere frodi IVA ed ogni qualsivoglia altra condotta criminosa in danno agli interessi finanziari dell’Unione Europea (recepimento attuato nel nostro Ordinamento giuridico tramite il D.Lgs. 75/2020). A fianco di tale fondamentale potenziamento normativo, tuttavia, è stata anche prevista la partecipazione di un nuovo soggetto giuridico, in procinto di avviare la sua azione di contrasto alle frodi fiscali in danno all’UE: la Procura Europea o EPPO (European Public Prosecutor’s Office). Il presente contributo sarà diretto ad analizzarne le caratteristiche organizzative e strutturali, oltre alle modalità operative.



La Direttiva 2017/1371 EU PIF (Protection of the Union’s Financial Interests), il cui contenuto dispositivo è stato oggetto di recepimento, a livello nazionale, tramite D.Lgs. n. 75/2020, non si è limitata ad imporre ai singoli Stati Membri la previsione di una disciplina sanzionatoria di rango penalistico nei confronti dei soggetti offensori degli interessi finanziari dell’UE, che fosse omogenea a livello di Unione Europea. Collateralmente allo sviluppo di una marcata risposta sanzionatoria a livello dei singoli Stati nazionali, infatti, la Direttiva ha provveduto a conferire funzioni repressive anche ad un soggetto di diritto europeo di recente istituzione: la Procura Europea, o EPPO (European Public Prosecutor’s Office).

L’EPPO è stato istituito nel contesto della cooperazione Europea in materia di “libertà, sicurezza e giustizia”, sfruttando il meccanismo che, alla luce di quanto previsto dall’art. 86 TFUE, primo comma terzo sottoparagrafo, consentiva ad almeno nove Stati appartenenti all’UE di agire in tal senso mediante una procedura di cooperazione rafforzata semplificata, che non presupponeva l'autorizzazione del Consiglio Europeo.

La procedura costitutiva è stata perfezionata tramite l’approvazione da parte del Parlamento Europeo, in data 5 ottobre 2017, del testo legislativo elaborato dai Paesi proponenti. Il regolamento istitutivo dell’EPPO, EU 2017/1939, è stato invece definitivamente approvato il 12 ottobre 2017[1] dai venti Stati membri allora aderenti -allargatisi ad oggi a ventidue[2] - ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017.  

L’EPPO avrà il compito, ai sensi del TFUE e dell’art. 15 della Direttiva PIF, di cooperare con gli Stati Membri, l’Eurojust e la Commissione nell’attività repressiva delle condotte criminose in pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione Europea, come indicate agli artt. 3, 4 e 5 della medesima Direttiva. Tra le categorie di reato perseguite dalla Procura Europea ai sensi della Direttiva Pif rientreranno:

  •  Frodi IVA, anche aventi natura transfrontaliera;
  •  Corruzione;
  •  Riciclaggio di denaro.

La Procura Europea inizierà ad operare attivamente intorno alla fine del 2020.

Il Regolamento EU 2017/1939, che disciplina gli aspetti organizzativi dell’EPPO, prevede che l’attività della Procura sia improntata al rispetto di principi di sussidiarietà e proporzionalità, sicché l’intrusività nell’azione repressiva perpetrata dalle singole Autorità Giudiziarie degli Stati Membri dovrà essere contenuta entro limiti ben precisi. Viene infatti stabilito che l’EPPO interverrà solamente laddove i mezzi dispiegati dagli Stati Membri si dovessero rivelare insufficienti a fronteggiare una indagine di particolare complessità. Tutto ciò sempre e solo limitatamente all’obbiettivo di reprimere condotte illecite che possano nuocere agli interessi finanziari dell’UE. L’attività svolta dall’EPPO sarà improntata strettamente al rispetto del Regolamento istitutivo: per gli aspetti non curati dal Regolamento verrà applicata la legge nazionale, mentre per le questioni disciplinate sia dal Regolamento che dalla legge del Paese membro, prevarrà la disciplina del Regolamento Europeo.

Il summenzionato Regolamento contiene molte altre fondamentali disposizioni atte a definire le caratteristiche e l’organizzazione dell’EPPO, di seguito ne vengono riportate alcune:

  • Il riconoscimento dell’indipendenza dell’Ente rispetto altri organi dell’UE, tale da garantire alla Procura la facoltà di svolgere attività investigative e di perseguimento attivo delle condotte criminose contro gli interessi finanziari dell’UE;
  • I profili di responsabilità dell’Ente, ivi compresi quelli attinenti alla figura di Chief Prosecutor (Procuratore Capo), il quale risponderà al Parlamento, al Consiglio ed alla Commissione di ogni azione adottata nell’esercizio delle proprie funzioni, con la possibilità, in capo a detti Organi dell’UE, di avviare innanzi alla Corte di Giustizia Europea una procedura per la sua rimozione dalla carica (applicabile anche ad ogni altro Procuratore Europeo);
  • Viene posto un obbligo di cooperazione e di interscambio informativo e di competenze tra l’EPPO e le singole Autorità Giudiziarie operative a livello dei Paesi Membri;
  • L’obbligo, in capo all’EPPO, di redigere una Relazione annuale riassuntiva delle attività svolte, che riporti, quanto meno, i dati statistici filtrati dai procedimenti;
  • La composizione soggettiva dell’EPPO prevede la nomina di un Procuratore per ciascuno degli Stati Membri aderenti.    
  • Quanto alla struttura organizzativa, la formazione dell’EPPO si articola a due livelli.

1) A livello strategico la struttura è la seguente: il Procuratore Capo, il quale si occupa della gestione dell’EPPO e dell’organizzazione dei lavori e permane in carica per 7 anni, non rinnovabile; alla sua nomina concorrono, di comune accordo, il Parlamento Europeo ed il Consiglio[3]. Il Procuratore Capo è affiancato da due Sostituti Procuratori, nominati dal Collegio. Vi è poi il Collegio dei Procuratori, composto da 21 Procuratori Europei, uno per ciascuno degli Stati aderenti. Il Collegio è incaricato di assumere decisioni in merito alle strategie investigative da intraprendere, nonché di adottare il regolamento interno. L’ordine del giorno è stabilito dal Procuratore Capo, il quale presiede anche lo svolgimento delle sedute. Il Collegio assicura coerenza, efficacia e costanza nell’azione investigativa e repressiva dell’EPPO. I Procuratori Europei, componenti del Collegio, vengono scelti dal Consiglio tra tre candidati presentati dal singolo Stato aderente.

2) A livello operativo: vi è la Camera Permanente, la quale si compone del Procuratore Capo, di un Sostituto Procuratore e di uno tra i Procuratori delegati. La Camera si occupa di monitorare ed dirigere le indagini e l’azione penale intrapresa dai Procuratori Europei Delegati, adottando scelte di indirizzo ed operative. Determina, pertanto, quando si debba condurre un caso a giudizio, quando un’indagine debba essere archiviata e quando si debba riferire all’autorità nazionale; istruisce inoltre i Procuratori Delegati in merito all’avvio di un’investigazione e a quando esercitare il potere di avocazione delle indagini. Vi sono poi i Procuratori Europei Delegati (EDPs European Delegated Prosecutors), i quali si occupano di svolgere l’attività investigativa penale nel singolo Stato di appartenenza, coordinano le investigazioni effettuate dall’Autorità Giudiziaria nazionale con quelle svolte a livello di EPPO. Sono inoltre i soggetti sui quali ricade il compito di esercitare l’azione penale. Il Regolamento istitutivo dell’EPPO, all’art. 13, prevede infatti che essi godano dei medesimi poteri riconosciuti ai Procuratori del singolo Stato Membro, oltre a quelli aggiuntivi e correlati al ruolo di Procuratore Europeo Delegato. I Procuratori Europei Delegati devono essere almeno due per ciascun Paese aderente. Vengono selezionati dal Collegio in funzione della proposta avanzata dal Procuratore Capo, che fa seguito alla nomina proveniente dai singoli Stati Membri. Il Collegio ha il potere di rigettare la proposta del Procuratore Capo qualora ritenga che i soggetti nominati non soddisfino i requisiti necessari per rivestire la carica. I Procuratori Delegati permangono in carica per cinque anni, prorogabili di ulteriori cinque.  

Sarà importante, in prospettiva futura, valutare l’effettivo impatto della Procura Europea nella lotto alle frodi IVA, soprattutto quelle aventi carattere transfrontaliero, tali da coinvolgere la movimentazione di massicce somme di denaro. Spunti interessanti emergono anche dalle interazioni tra EPPO ed Autorità Giudiziarie a livello nazionale, con nuovi ed intricati profili di natura procedimentale che dovranno essere risolti nel tempo.

Credits:

Avv. Alexis Bellezza

Associate

Attorney 231/2001 Compliance


[1] COUNCIL REGULATION (EU) 2017/1939 of 12 October 2017 - Implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office (‘the EPPO’)

[2] Gli Stati aderenti sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna.

[3] Il Procuratore Capo è scelto tra soggetti che rispondano a determinati requisiti, stabiliti dall’art. 14 del Regolamento EU 2017/1939: che abbia rivestito il ruolo di procuratore nello Stato Membro di appartenenza oppure di Procuratore Europeo; la cui indipendenza sia indubitabile; che possegga le più elevate qualifiche professionali ed esperienza pratica nel campo delle investigazioni finanziarie nonché approfondita conoscenza della normativa nazionale; che si doti di sufficiente esperienza nella copertura di incarichi direttivi.