La responsabilità penale del datore di lavoro per la morte del lavoratore all'estero. La giurisdizione italiana individuata dalla Corte di Cassazione, sezione IV, nella sentenza n° 35510/2021


Credits:  Avv. Fabrizio Sardella

Abstract:
La sentenza della IV Sezione della Corte di Cassazione, n. 35510/2021, conferma che la normativa italiana in materia infortunistica deve considerarsi di ordine pubblico, per cui i datori di lavoro e gli altri responsabili della sicurezza sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie, al fine di prevenire possibili infortuni, anche se i propri dipendenti lavorano all’estero.



Il principio specifico enunciato dalla Corte di Cassazione è di portata ampia e riguarda, in generale, la giurisdizione penale italiana, anche se trae spunto da un incidente mortale avvenuto a bordo di una nave straniera, ferma al largo delle coste indiane. A prescindere dalle considerazioni relative alla fattispecie concreta, la Corte di Cassazione afferma che è sufficiente che sia avvenuta una parte della condotta penalmente rilevante (anche omissiva) in Italia per determinare la giurisdizione italiana. E la competenza territoriale è del Tribunale in cui si è svolta la parte dell’azione o dell’omissione di rilievo penale.

La sentenza è pubblicata su NT+ diritto, sezione penale, con il commento di Cipriano Ficedolo e Fabrizio Sardella, Studio Legale Sardella ed è consultabile al link:

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-responsabilita-penale-datore-lavoro-la-morte-lavoratore...

Le conseguenze ulteriori della competenza del Giudice penale italiano sui fatti occorsi all’estero se conseguenza di condotte parzialmente avvenute in Italia, anche in forma omissiva, determina che il sistema prevenzionale sia da estendersi al di là dei confini territoriali, applicando le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni ai dipendenti che lavorano all’estero.

E, inoltre, la potenziale responsabilità penale del datore di lavoro per i reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della norma antinfortunistica suggerisce, altresì, la dilatazione dei presidi e dei controlli ex  d. lgs. 231/2001 ai luoghi di lavoro oltre confine, quantomeno al fine di prevenire la realizzazione dei reati di cui all’art. 25 septies del citato decreto. Si tratta di una considerazione prudenziale che muove dall’esegesi della Sezione IV della Corte di Cassazione. Infatti, se rientra nella giurisdizione del giudice penale italiano il reato colposo commesso all’estero è giocoforza potenzialmente rilevabile la responsabilità amministrativa dell’ente, ove sia individuato un interesse e vantaggio, con carenza organizzativa. Per evitare la responsabilità dell’impresa ex d. lgs. 231/2001 o, per ridurla ove il reato sia già accaduto, sarà necessario che l’ente predisponga o estenda le procedure di gestione corretta della salute e sicurezza dei lavoratori anche all’estero. Inoltre, l’OdV dovrà verificare che le stesse siano correttamente implementate presso i luoghi di lavoro remoti, anche avvalendosi del sistema di audit interno o esterno alla società. L’ulteriore difficoltà consiste nell’applicazione di normative italiane presso un luogo di lavoro straniero. A parere di chi scrive, andrà utilizzato il canone della prudenza nell’attuazione del sistema di gestione della sicurezza, scegliendo le procedure che offrono una maggiore tutela dell’integrità dei lavoratori. Quindi, nei Paesi in cui la normativa prevenzionale in tema di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro prevede standard meno stringenti rispetto a quelli italiani andrà applicata la cautela prevista dal nostro ordinamento. Nei casi in cui la norma prevenzionale offra garanzie uguali al lavoratore, anche tramite indicazioni di merito diverse, potrà applicarsi la regola del Paese in cui si trova il luogo di lavoro. La verifica della portata delle norme prevenzionali andrà quindi effettuata caso per caso dal datore di lavoro, con gli opportuni supporti tecnici. 

Le valutazioni corrette e prudenziali del datore di lavoro costituiscono diligenza necessaria e sufficiente ad elidere la sua responsabilità penale e sono anche la base della corretta identificazione delle procedure idonee a prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.


Credits: Avv. Fabrizio Sardella