La società cancellata dal registro delle imprese può essere sottoposta a processo ai sensi del Decreto 231

Credits: Avv. Eleonora Pradal

Abstract

La Corte di Cassazione, Sez. IV, con sentenza n. 9006 depositata il 17 marzo 2022 ha affermato il principio secondo il quale la cancellazione di una società dal registro delle imprese non comporta l’estinzione di un illecito ex Decreto 231 alla società medesima contestato.


La vicenda

La sentenza in commento trae origine da un processo 231 in cui un’impresa edile è stata dichiarata responsabile per violazione dell’art. 27 septies, comma 3, D.lgs 231/2001 e i suoi legali rappresentanti condannati per reato di lesioni colpevoli ex art. 590 c.p.

È stato proposto ricorso in cassazione dai legali rappresentanti eccependo la mancata dichiarazione di estinzione dell’illecito 231 relativo alla società cancellata dal registro delle imprese. La mancanza di tale dichiarazione ha comportato che i legali rappresentanti abbiano dovuto subire le conseguenze della sanzione pecuniaria ex Decreto 231 irrogata alla società cancellata.

Inquadramento giuridico della cancellazione della società e suoi effetti giuridici

Dottrina e giurisprudenza hanno discusso per lungo tempo sugli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese. In particolare ci si è posti la questione se la cancellazione avesse un’efficacia solo dichiarativa senza una vera e propria estinzione dell’ente, possibile solo laddove la società non avesse più pendenze giuridiche con terzi o se in ogni caso determinasse l’estinzione della stessa.

La risoluzione è giunta con l’art. 2495 c.c., introdotto con il D.lgs 6/2003, che così recita:

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, salvo quanto disposto dal secondo comma.

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell'articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

Quindi, la previsione codicistica afferma che la cancellazione dal registro delle imprese di una società ne determina la sua estinzione a prescindere da eventuali pendenze in essere che troveranno se del caso risoluzione, a seconda dei casi, nei confronti dei soci o dei liquidatori.

Tuttavia nel tempo la giurisprudenza ha ammesso l’espediente del ricorso alla cancellazione della iscrizione del provvedimento di cancellazione della società dal registro delle imprese laddove non sussistano i requisiti di legge per la sua cancellazione. Tale principio è stato riaffermato con tre sentenze della Corte di Cassazione a S.U. (nn. 6070, 6071,6072 del 2013) affermando il principio secondo il quale l’estinzione della società non produce in automatico il venir meno dei rapporti giuridici ancora pendenti in capo all’ente estinto, trasferendosi ogni effetto nei confronti dei soci.

Esito del ricorso e motivazioni

Il proposto ricorso dai L.R. della società edile cancellata è stato rigettato.

La Suprema Corte ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce la prosecuzione del procedimento penale-amministrativo ex D.lgs 231/2001.

Prima di tale pronuncia la Cassazione (sent. N. 41082/2019) si è espressa in senso opposto affermando che l’estinzione non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione anche dell’illecito ex Decreto 231.

Tale assunto trova le proprie fondamenta in due articoli del D.lgs 231/2001: l’art. 35 che estende all’ente le disposizioni relative all’imputato equiparando l’estinzione dell’ente alla morte del reo e l’art. 70 che disciplina solo i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’ente ma non la sua estinzione.

Tale conclusione si ritiene condivisibile. Non si considerano equiparabili ed applicabili tout court le previsioni civilistiche nel caso di una società che procede alla cancellazione dal registro imprese per perseguire scopi fraudolenti alla disciplina di cui al D.lgs 231/2001.

La disciplina del codice civile e la possibilità del ricorso della cancellazione del provvedimento di cancellazione perseguono interessi di natura privatistica rappresentati dai creditori restati insoddisfatti a seguito della cancellazione dell’impresa mentre la condanna di un ente ai sensi del Decreto 231 persegue una finalità di tipo pubblico perché ha natura pubblica il processo 231.

La sentenza della Cassazione in commento ha voluto superare tale orientamento sulla base di alcune considerazioni.

In primo luogo il legislatore ha individuato in modo preciso le cause estintive dei reati come nell’art. 8 e 67 del decreto e quindi altra ipotesi non contemplata non potrebbe trovare applicazione.

In secondo luogo richiama una sentenza della Corte Sezioni Unite (n. 11170/2014) secondo la quale la dichiarazione di fallimento della società non comporta estinzione dell’illecito amministrativo ex Decreto 231 e quindi non si comprenderebbe un trattamento diverso nel caso di cancellazione della società.

Infine, secondo la Corte le previsioni di cui all’art. 35 del decreto si applicano all’ente solo in quanto compatibili.

La Corte di Cassazione pertanto ha concluso che l’estinzione della persona giuridica, nelle società di capitali, comporta che la titolarità dell’impresa passi direttamente ai singoli soci.

Lo scioglimento della società inoltre, la cui nascita integra un contratto di durata, opera ex nunc per cui viene meno l’obbligo di esercitare l’impresa in comune ma non vengono meno i rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa anteriormente allo scioglimento.

Appare tuttavia di difficile l’esecuzione di una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente.

Considerazioni critiche

La sentenza in commento pone alcuni quesiti e spunti critici nel caso in cui la cancellazione dell’ente avvenga in un momento antecedente alla sentenza di condanna della società.

La ratio delle sanzioni pecuniarie ed interdittive che sono peculiari del processo 231, che si ricorda ha natura pubblicistica, è quella di punire l’ente durante la sua operatività. L’efficacia punitiva delle sanzioni 231 ad un ente cancellato non spiegherebbe nessuna efficacia e perderebbe ogni logica di essere applicata.

Allo stesso modo non troverebbe senso l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, anch’essa prevista nel Decreto 231. La confisca ha lo scopo infatti di colpire la disponibilità economica dell’ente per rendere difficile o impedire l’esercizio della sua attività. Tali sanzioni pertanto sarebbero comminate inutilmente potendosi applicare al solo ente come dispone l’art. 27 del Decreto 231.

Inoltre, ritenere i soci responsabili e soggetti a cui attribuire e far ricadere su di essi gli effetti pregiudizievoli della sentenza di condanna della società ai sensi del decreto 231 stride fortemente con il principio di responsabilità personale e del principio di colpevolezza; tanto più che la posizione dei singoli autori dei reati è considerata nel processo 231 distinta ed incompatibile dalla posizione dell’ente.

Si evidenzia inoltre che la fonte di responsabilità della persona fisica è penale mentre quella della persona giuridica è di tipo amministrativo.

La persona fisica risponde penalmente per la commissione del reato-presupposto mentre l’ente risponde dell’illecito amministrativo conseguente alla commissione del reato.

Il fatto poi che nella disciplina 231 non si parli di liquidazione e cancellazione della società, valorizzato nella sentenza in commento, dovrebbe invece essere considerato come elemento a sostegno della rilevanza dell’estinzione della società nella disciplina 231, avendo le vicende modificative dell’ente carattere eccezionale e non potendosi applicare per via estensiva.

Parimenti è allo stesso modo “pericolosa” l’impostazione di interpretazione estensiva della Corte Cassazione nelle ipotesi di operazioni straordinarie di società. (Sul punto si veda nota dell’Avv. Fabrizio Sardella alla sentenza Cass. Pen., Sez. V, sent. 27 aprile 2021, (dep. 5 luglio 2021), n. 25492, pubblicata in rivista di Diritto di Difesa a questo link).

Ciò detto non si devono avere timori nell’ammettere una tesi opposta a quella della sentenza in esame.

L’accoglimento del principio secondo cui l’estinzione della società ha rilevanza nel sistema 231 non impedisce infatti di reagire nei casi di fraudolenta cancellazione dell’ente dal registro imprese.

È previsto ad esempio il sequestro conservativo ex art. 54 del D.lgs 231/2001 e la possibilità di richiedere il fallimento della società cancellata ai sensi dell’art. 7, comma 2, R.d. n. 267/1942, oltre alla previsione già esaminata di richiedere “la cancellazione della cancellazione”. 


Credits:
Avv. Eleonora Pradal 
Senior Associate
Lead Attorney 231/2001 Compliance