Le modifiche a T.U. sicurezza: l’abolizione del preposto di fatto

Credits: Avv. Fabrizio Sardella, Dott.ssa Francesca Lanzetti


Abstract

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021, in tema di misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, è stata abolita la figura del preposto di fatto. Il ruolo deve essere ricoperto da una persona preventivamente identificata e formata.



Il D.lgs. 81/08 definisce il Preposto come colui che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2, c.1, lett. e).

Prima della modifica intervenuta con la L. n. 215/2021, la nomina di questa figura non era obbligatoria. Nella prassi era frequente che il Preposto non venisse formalmente incaricato, ma ne assumesse, in modo sostanziale ed a tutti gli effetti, il ruolo e le relative responsabilità; ovvero esercitasse effettivamente i poteri tipici di tale figura. In tal caso si era di fronte al c.d. “Preposto di fatto”. Questa possibilità era legittima in virtù dell’art. 299 D.lgs. 81/08[1]. Con la conversione in Legge n. 215/2021 del Decreto Legge 146/2021, la facoltà è venuta meno. Lo scopo di questa modifica è stato proprio di irrobustire il rispetto delle misure di sicurezza attraverso l’attività di vigilanza del Preposto. Così, l’art. 18 del D.lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il Datore di Lavoro e/o Dirigente di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.” È così inevitabile la necessità di individuare il Preposto tramite una nomina formale. Inoltre, l’identificazione di codesta figura è stata estesa anche alle attività in appalto e subappalto. Gli obblighi previsti per tale figura, disciplinati dall’art.  19 del D.lgs. 81/08[2], sono stati arricchiti prevedendo l’obbligo di “sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine a disposizioni e istruzioni impartire dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.” Questa specificazione impone l’obbligo di intervento qualora lo stesso riscontri dei comportamenti non conformi, la ratio, infatti, è quella di correggerli e ripristinare un regime di sicurezza. Inoltre, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori nel caso in cui l’inosservanza persista. Oltre a quanto sopra esposto, il comma f-bis) impone che “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e Dirigente le non conformità rilevate.”  L’intenzione del Legislatore è chiara. Il preposto è diventato una figura centrale del sistema di gestione della sicurezza, con poteri tali da interrompere l’attività della società, seppure temporaneamente, per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza. Orbene, allo scopo di rendere solidi questi mutamenti legislativi, il Legislatore ha introdotto delle sanzioni in capo al Datore di Lavoro e al Dirigente nell’ipotesi di mancata individuazione del Preposto. Infatti, l’art. 55 c. 5 lett.d) prevede “l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 c. 1 lett. a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26 commi 2 e 3, primo periodo, e 8 – bis.”

Infine, in materia di formazione e aggiornamento è stato introdotto l’obbligo periodico in capo al Datore di Lavoro, al Dirigente e al Preposto (art. 37 c. 7). Ma non solo. Al Preposto è stato imposta, al fine di assicurare una adeguata e specifica formazione e/o aggiornamento, la partecipazione in presenza alle relative attività formative, con cadenza almeno biennale e, in ogni caso, ogni volta che intervengono evoluzioni o insorgono nuovi rischi. La deadline su quest’ultimo punto è stata fissata al 30 giugno 2022, data entro la quale la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano dovrà riscrivere gli accordi in materia di formazione, individuando la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di lavoro, nonché le modalità di effettuazione della verifica finale rispetto a tutti i corsi di formazione e aggiornamento obbligatori in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di verifica dell’efficacia della formazione.

Il messaggio complessivo della riforma è chiaro. Incrementare l’attenzione in merito alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, passando dalla figura del Preposto che è una vera e propria “sentinella della sicurezza”.



[1] Sul punto: Cass. Pen., Sez. IV. 19 aprile 2019 n. 17202 “l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

[2] Tra gli altri obblighi l’art. 19 prevede: “b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37”.



Credits

Avv. Fabrizio Sardella
Founder Name Partner
Criminal Law 231/2001 Compliance
Dott.ssa Francesca Lanzetti
Junior Associate