L'interesse ed il vantaggio ex art. 5 D.Lgs 231/2001 alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 22254/2021

Credits: Avv. Giuseppe Taddeo

ABSTRACT

I criteri di imputazione oggettiva ex Art.5 D.lgs 231/2001 secondo la Suprema Corte di Cassazione.

Il presente contributo vuole fornire un quadro d'insieme sui criteri di imputazione oggettiva della responsabilità amministrativa dipendente da reato degli Enti ex D.Lgs. 231/2001, alla luce della Sentenza n. 22254/2021 emessa dalla IV Sez. della Suprema Corte, attraverso l'analisi dei criteri dell'interesse e del vantaggio per come interpretati dai giudici della Cassazione. Tale pronuncia si caratterizza per la sua elasticità e per il garantismo che la contraddistingue.



I criteri oggettivi di imputazione nei reati colposi di evento 

La pronuncia in esame compie un vero e proprio excursus storico giuridico per quanto concerne i criteri di imputazione di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2001, partendo da dati ormai acquisiti, per arrivare ad approdi sicuramente saldi e connotati da un certo garantismo di fondo, che rendono giustizia al "sistema 231" e lo rendono un porto sicuro per le aziende improntate ad una cultura della sicurezza e del welfare aziendale.

Gli ermellini, nel caso di specie (relativo ad un incidente sul lavoro occorso durante alcune manovre con un muletto), partono da posizioni ormai granitiche della giurisprudenza: per quanto concerne i reati colposi, i criteri dell'interesse e del vantaggio sono necessariamente riferiti alla condotta in quanto tale e mai all'evento e gli stessi sono da considerarsi tra di loro alternativi e concorrenti.

L’interesse, dunque, è definito come “criterio soggettivo di responsabilità dell’ente” secondo il quale il soggetto agente, pur non volendo il verificarsi dell’evento lesivo, agisce consapevolmente in violazione delle norme prevenzionistiche indipendentemente dall’effettivo conseguimento di un’utilità per l’ente.

L’accertamento va parametrato alla situazione ex ante al fine di valutare se la violazione delle regole antinfortunistiche fosse finalizzata a massimizzare il profitto o, comunque, a ridurre la spesa dell’ente.

Il vantaggio, d’altro canto, è da considerarsi come “criterio oggettivo” nel senso che ciò che deve essere valutato, ovviamente ex post, è il vantaggio economico effettivamente conseguito dall’ente, indipendentemente dalla consapevolezza della violazione delle norme anti-infortunistiche. 

Focus. Il criterio dell'interesse. 

Come anticipato, il criterio dell'interesse attiene ad un momento più strettamente soggettivo poichè riferibile alla consapevolezza dell'agente di agire in spregio delle norme prevenzionistiche allo scopo di poter ottenere un profitto per l'ente o, comunque, un risparmio di spesa.

Tuttavia, la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che, per essere completamente integrato, il criterio dell'interesse debba sostanziarsi non in una semplice sottovalutazione dei rischi ma vada, sostanzialmente, riferito ad una scelta consapevole di sacrificare le cautele prevenzionistiche, con l'obiettivo di attuare una politica di impresa finalisticamente orientata ad un risparmio dei costi di impresa, indipendentemente dall'effettiva realizzazione del profitto sperato.

A ben vedere, la valutazione del criterio dell’interesse, con riferimento ai reati colposi di evento, quale momento soggettivo nell’ambito dei criteri di imputazione oggettivi, al fine di garantire un’applicazione congrua di quanto previsto e voluto dal legislatore con l’inserimento di fattispecie colpose nel novero dei reati presupposto rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, non può permettersi di essere agganciata al requisito della sistematicità poiché, diversamente si finirebbero per ritenere “irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari” (Cass. IV Sez. n. 29584/2020).

Il criterio dell’interesse, quindi, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad iniziative estemporanee allorquando sia dimostrabile, tramite altre evidenze fattuali, il collegamento tra la violazione e l’interesse dell’ente, inteso come risparmio di risorse economiche, incremento economico e di produttività o risparmio in ambito di formazione.

La valutazione da compiere, per quanto concerne il criterio dell'interesse, dunque, è di tipo fattuale e non può riferirsi, per sua natura, all'episodicità dell' evento.

Piuttosto, la sistematicità delle violazioni trova la sua naturale collocazione nel piano probatorio, ove può essere considerata come probabile indizio "dell'elemento finalistico della condotta dell'agente idoneo al tempo stesso a scongiurare il rischio di far coincidere un modo di essere dell'impresa con l'atteggiamento della persona fisica (Cass. IV sez. n. 12149/2012)".

Il Giudice, quindi, è chiamato a valutare l'omessa adozione della cautela (anche singola) nell'ambito della complessiva condotta tenuta dalla società in materia prevenzionistica. 

Focus. Il criterio del vantaggio  

Il criterio del vantaggio è oggettivo e si lega indissolubilmente all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente a seguito della commissione dell'illecito, ed è per tale motivo che esso non può che esser valutato ex post.

Ovviamente, tale vantaggio dovrà esser necessariamente riferibile alla condotta adottata in violazione delle regole di cautela ed il profitto dovrà essere a quest'ultima necessariamente collegato.

È semplicemente necessario che l'azione dell'individuo (contraria alle regole cautelari) abbia consentito una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con susseguente massimizzazione del profitto.

Se queste sono le premesse, dunque, non appare necessario che il soggetto che agisce, lo faccia consapevolmente.

È questa la fondamentale differenziazione tra i criteri dell'interesse e del vantaggio.

Il criterio oggettivo in esame, dunque, si ancora alle specifiche contestazioni mosse ad una persona fisica e, per tale via, viene assicurato il rispetto del principio di colpevolezza.

Dall'altro lato, viene perseguito anche il soggetto che si è giovato in concreto della violazione cautelare: la società.

Il Giudice, dal canto suo, sarà chiamato a valutare – in concreto- la non irrisorietà del profitto ottenuto dall'ente per le violazioni delle disposizioni cautelari.

Anche il vantaggio, per essere integrato non deve necessariamente essere sistematico, poichè – come per l'interesse- la valutazione della ripetitività delle condotte e la sua sistemicità attengono ad un piano strettamente probatorio come indice di sussistenza e consistenza economica del criterio stesso a seguito della mancata previsione delle dovute misure di prevenzione. 

La conclusione degli ermellini. Una lettura garantista. 

Gli Ermellini concludono con una valutazione dei criteri oggettivi di imputazione, in chiave garantista.

I criteri dell'interesse e del vantaggio vanno, necessariamente parametrati affinché non si risolvano in una sorta di applicazione automatica della responsabilità dell'ente ad ogni caso di mancata adozione di una qualsivoglia regola cautelare preventiva.

Per tali motivi, il Giudice è chiamato a valutare l'esiguità del risparmio di spesa susseguente alla mancata adozione di una misura preventiva con riferimento al contesto aziendale e alla osservanza da parte dell'ente delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

"Ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio occorre la prova della oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori (Cass. IV Sez. Sentenza n. 22254/2021)".

Va quindi valutato l'effettivo vantaggio, che può derivare anche da una singola violazione od omissione di una regola cautelare, non desumibile dalla mera mancata adozione di una regola preventiva.

Dunque, quando non si abbia la prova che la violazione della regola cautelare sia frutto di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa a scapito della sicurezza dei lavoratori e risulti l'occasionalità della condotta contraria a regole antinfortunistiche, dovendo essere escluso il requisito dell'interesse, il vantaggio andrà provato rigorosamente, potendo consistere in un risparmio di spesa, un aumento della produttività che sia comunque apprezzabile sul piano probatorio.

Sarà, pertanto, compito del giudice approfondire e motivare adeguatamente l'esistenza di un vantaggio sensibile e valutabile in capo all'ente. 


Credits: Avv. Giuseppe Taddeo