L’intervento di Confindustria alla luce dell’estensione dell’obbligatorietà del Green Pass


Credits: Avv. Alexis Bellezza


Abstract:

Confindustria ha emanato un’importante nota di aggiornamento, proponendo un commento al Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127. Il documento propone una disamina della recente evoluzione normativa, della sua collocazione sistematica (soprattutto nel rapporto con le esenzioni e le normative speciali), degli obblighi a carico del datore di lavoro e dei dipendenti.



Come noto, il DL n. 127/2021, all’art. 3, ha provveduto ad ampliare l’ambito di obbligatorietà del possesso di Green Pass, introducendo nel DL n. 52/2021 l’art. 9-septies. La nuova disciplina del settore privato impone che ogni lavoratore debba necessariamente essere munito del certificato verde ai fini dell’accesso al luogo di lavoro. Tale obbligo insorgerà a partire dal 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre, con il venir meno dello stato di emergenza (salvo proroghe). Deve ritenersi esteso a tutti i lavoratori del settore privato, ivi compresi i volontari, i collaboratori esterni, i lavoratori autonomi ed i non dipendenti. La nota di Confindustria specifica come il concetto vada interpretato estensivamente, e non abbia senso alcuno escludere quei lavoratori soggetti ad un inquadramento differente rispetto a quello del contratto di lavoro subordinato. Naturalmente l’estensione è valevole anche per le ipotesi di somministrazione di lavoro: in tal caso, sarà onere del somministratore verificare che il lavoratore sia in possesso del requisito del Green Pass, prima di accedere all’ambiente lavorativo di destinazione.

La Nota di Confindustria chiarisce poi ogni ipotesi di coordinamento con le normative speciali che corrono in parallelo rispetto alla regolamentazione del settore privato, ossia quella inerente ai lavoratori del sistema scolastico, sanitario, assistenziale e socioassistenziale (disciplinati dai DL 44, 52 e 122 del 2021).

Passaggio fondamentale delle Note è quello incentrato sull’obbligo di approntare le verifiche, che grava, naturalmente, sul datore di lavoro. Confindustria evidenzia che, nonostante i controlli possano essere effettuati anche a campione ed all’interno degli ambienti lavorativi nel corso dell’attività, è fortemente auspicabile che i controlli vengano sempre effettuati sulla totalità del personale ed nel momento in cui ciascun lavoratore faccia accesso alla struttura. E ciò in quanto controlli sommari ed approssimativi risulterebbero incoerenti con le logiche di impedire l’accesso agli ambienti lavorativi ai lavoratori non dotati di certificato verde, nonché in ragione del fatto che il trattamento sanzionatorio risulta essere assai più gravoso nei confronti del lavoratore che venisse sorpreso in azienda privo di green pass (licenziamento), piuttosto che privo al momento dell’accesso (assenza ingiustificata e sospensione del trattamento economico). Sarà onere del datore di lavoro anche quello di individuare con apposito atto formale un soggetto incaricato delle verifiche. Tali verifiche dovranno necessariamente essere predisposte entro il 15 ottobre 2021, potranno consistere nella scansione del QR Code conferito all’esito del completamento della procedura vaccinale, dell’esito negativo di un tampone od in caso di guarigione. Le modalità operative non debbono necessariamente confluire nel protocollo aziendale anti-Covid, tale possibilità è rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’ente.

Sotto il profilo sanzionatorio (commi da 6 a 10 dell’art. 9-septies), si evidenzia che al datore di lavoro che si dovesse rendere inadempiente sotto il profilo degli obblighi di verifica, verrà applicata una sanzione amministrativa i cui margini edittali oscillano tra i 400 ed i 1.000 €. Quanto alla sanzione applicata, invece, al lavoratore privo di certificazione verde, essa prevede l’applicazione dell’assenza ingiustificata e della sospensione dalla retribuzione ed ogni altro compenso e/o emolumento, con l’esclusione dell’applicazione di sanzioni disciplinari. Mentre per il lavoratore privo di Green Pass e sorpreso sul luogo di lavoro è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500 (raddoppiata in caso di reiterate violazioni), oltre alla sanzione disciplinare, con possibile licenziamento per giusta causa.

La Nota di Confindustria contiene anche alcune precisazioni tecnico-applicative, atte a chiarire profili di incertezza sollevati dalla nuova disciplina. In particolare, viene evidenziato che il controllo circa il possesso o meno del Green Pass da parte del lavoratore deve avvenire giornalmente, e pertanto il lavoratore dovrà comunque presentarsi giornalmente sul luogo di lavoro e dovrà esserne appurata la mancanza di Green Pass, sino al conseguimento. Viene inoltre specificato che la procedura di controllo deve essere accuratamente formalizzata ex ante, ed il soggetto chiamato a verificare dovrà predisporre tutta la documentazione formale a sostegno dell’eventuale contestazione. Dovranno quindi essere tracciati gli strumenti di verifica, l’orario ed il luogo, l’evidenza della mancata presentazione del Green Pass e l’identificazione del singolo lavoratore. In ogni caso verte sul datore di lavoro l’obbligo della trasmissione al Prefetto di ogni atto preordinato alla contestazione.

Ulteriori importanti assunti emergono, poi, in sede di esame della casistica. Viene evidenziato come l’obbligo del possesso di certificazione verde si estenda, inevitabilmente, anche all’attività di formazione, a carico del datore di lavoro se svolta presso l’azienda, ovvero del titolare della struttura distaccata presso cui venga svolta l’attività formativa. Per quanto attiene all’onere economico da sostenersi per l’esecuzione del tampone, Confindustria ritiene che esso debba gravare sul soggetto direttamente obbligato (e quindi sul dipendente). Adottare un approccio diverso, inteso a porre la spesa a carico delle aziende, sarebbe incongruente con la scelta della vaccinazione quale strumento sociale di precauzione, risultando disincentivante in tal senso e inutilmente oneroso, anche considerato che la vaccinazione viene invece gratuitamente somministrata a ciascun cittadino. Viene anche specificato che l’obbligo di Green Pass deve ritenersi esteso a tutti i lavoratori stranieri che facciano ingresso in Italia e presso aziende italiane.  

Infine, Confindustria sollecita tutti gli operatori economici e le realtà imprenditoriali a svolgere una intensa attività di sensibilizzazione nei confronti del proprio personale dipendente e di ogni collaboratore esterno. È infatti innegabile che l’eventuale estromissione di lavoratori dal posto di lavoro, causando un deficit di organico, può comportare anche la mancanza di figure fondamentali nell’assetto del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro. Può infatti comportare l’assenza di lavoratori preposti alla sorveglianza sanitaria, alle gestione di aspetti emergenziali, lavoratori adibiti a servizi pubblici essenziali, ecc. Parimenti possono emergere problematiche di natura contrattuale, per l’assolvimento di obbligazioni assunte dall’azienda e difficili da soddisfare a causa della mancanza di personale. Per tale ordine di ragioni, è importante che tutti i collaboratori acquisiscano la massima consapevolezza di quanto sia importante presentarsi sul luogo di lavoro muniti di Green Pass.


Credits: Avv. Alexis Bellezza