Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro.


ABSTRACT

Il D.L. n. 23/2020, c.d. Decreto liquidità ha previsto misure di accesso al credito alle imprese a seguito dell’emergenza COVID-19. Una sintesi delle principali novità, attraverso le quali il Fondo di Garanzia per le P.M.I. garantisce fino a 100 miliardi di euro di liquidità per i finanziamenti. 



Con il decreto legge dell’8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, il Governo, tra le altre misure previste da questo decreto, ha stabilito le modalità e le condizioni attraverso le quali le imprese di qualsiasi dimensione possono richiedere prestiti bancari garantiti dallo Stato.

Preliminarmente va evidenziato che nonostante il decreto in questione sia entrato in vigore lo scorso 9 aprile c’è voluto un lasso di tempo, neanche così breve, perché gli istituti bancari potessero organizzarsi al fine di poter rendere operative le disposizioni di detto decreto.

Nel presente articolo analizzeremo in particolare il Capo I del decreto relativo alle misure di accesso al credito delle imprese con brevi cenni al Capo II.

Tale provvedimento prende le mosse, tra gli altri atti, anche dalle comunicazioni della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e del successivo 3 aprile 2020.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le P.M.I. in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità. 

Si deve precisare che i prestiti sino ad Euro 800.000,00 sono garantiti al 100%, oltre tale soglia e sino ad un massimo di 5 milioni di Euro, la garanzia sarà di regola al 90%. E’ possibile comunque ottenere la garanzia al 100% con l’intervento dei Confidi (consorzi di garanzia collettivi dei fidi).

Nell’articolo 1 del decreto inoltre si è deciso di affidare a SACE Spa, società controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che opera nel settore assicurativo e finanziario, la copertura dei prestiti per imprese di medie e grandi dimensioni (oltre 499 dipendenti).

Le condizioni ed i criteri di erogazione dei prestiti e del rilascio delle garanzie sono illustrate nell’articolo 1 commi 2-11.

In particolare la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. Quindi sarà concessa all’imprenditore la possibilità di rimborsare, per una fase iniziale, solo la quota interessi, terminata la quale inizierà l’ammortamento ordinario e, quindi, gradualmente sarà rimborsato il capitale prestato. 

È, inoltre, previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Sintetizzando possiamo suddividere tre casistiche:

  1. prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, garantiti al 100%, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
  2. garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
  3. garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.

Il decreto stabilisce, inoltre, le commissioni annuali sulle garanzie rilasciate a seconda del tipo di finanziamento richiesto.

Ad ogni modo il decreto specifica che le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.

In sintesi, il finanziamento deve essere erogato a condizioni più vantaggiose rispetto ad un finanziamento senza le suddette garanzie del Fondo.

La concessione di tali prestiti garantiti richiede, di contro, un impegno da parte dell’impresa beneficiaria. Il provvedimento stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. i) ed l) che: 

  • i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima  appartiene, non approvi   la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;  
  • l) l'impresa che beneficia della  garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

Di interesse per le imprese sono anche altre disposizioni previste dal presente decreto di cui di seguito si fa cenno.

In relazione al Codice della Crisi di impresa, poi, la stessa fonte normativa posticipa la sua entrata in vigore al prossimo 1 settembre 2020 (cfr. art. 5 del decreto).

Sono state previste disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale sociale. In particolare: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (cfr. art. 6 del decreto). 

I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi (cfr. art. 9 del decreto). 

Inoltre, è stata prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (cfr. art. 18 del decreto).

Credits
Avv. Eleonora Pradal
Senior Associate
LEAD ATTORNEY 231/2001 COMPLIANCE