Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia: un intervento “necessario” del legislatore.


Credits: Avv. Fabrizio Sardella, Dott.ssa Francesca Lanzetti 

Abstract: 

Il presente contributo propone una breve illustrazione sulle novità contenute nel Decreto Legge n. 157/2021, adottato al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.




L’11 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 157/2021 riguardante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia.

L’intervento del Legislatore è stato necessario al fine di mitigare il (mal)costume di aumentare i corrispettivi in proporzione all’agevolazione fiscale, al fine di godere di un tornaconto maggiore.

Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 12 novembre apportando una serie di modifiche al D.L. del 19 maggio 2020 n. 34.

L’art. 1 prevede l’estensione del visto di conformità a tutti i casi di cessione del credito, sconto in fattura e di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, la verifica di conformità è un atto che attesta la veridicità tra la dichiarazione dei redditi e i relativi documenti, tra cui scritture contabili, norme relative ad oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d’imposta, ritenute d’acconto e versamenti.

Il visto di conformità, per come declinato, non viene richiesto nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi direttamente dal contribuente, ovvero tramite sostituto d’imposta, all’Agenzia delle Entrate, poiché, in tal caso, possono già essere svolti controlli preventivi.

Inoltre, con l’aggiunta del comma 1 – ter all’art. 121, l’obbligo di conformità di cui sopra vale anche per gli interventi diversi dal c.d. “superbonus 110%”, i quali vengono elencati al comma 2, art. 121 D.L. 34/2020. Il comma 13 – bis inserisce i prezzi massimi, per talune categorie di beni, che saranno indicati in un prossimo decreto del Ministero dell’Ambiente. Essi permetteranno una comparazione rispetto alla congruità delle spese.

L’art. 2 intende rafforzare i controlli preventivi. L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della cessione del credito, può sospendere fino a 30 giorni gli effetti della comunicazione che presenta profili di rischio. I rischi vengono selezionati in base alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

-Alla coerenza dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto alle informazioni in possesso all’Anagrafe Tributaria o all’Amministrazione finanziaria.

-Ai dati riguardanti i crediti oggetto della cessione e ai soggetti che intervengono nella stessa.

-Ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai medesimi soggetti.

Se all’esito del controllo i rischi danno luogo a certezze di frode, la comunicazione si considera come mai effettuata e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o comunque decorre il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o sconti in fattura, la dichiarazione produce gli effetti previsti dalla legge.  

L’art. 3 potenzia l’attività di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di importi dovuti ma non versati, compresi i relativi contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, sia per i lavori edili e sia per i contributi a fondo perduto. Essi potranno essere riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta. L’AG esercita i poteri ordinari per i controlli in materia di imposte sui redditi e IVA. Inoltre, le modifiche non hanno avuto riguardo ai reati contro la P.A. ed il suo patrimonio, per cui rimangono invariati gli articoli 316 bis, ter e 340 bis c.p., rispettivamente malvestizione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazione a danno dello Stato e, infine, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.  

In definitiva, le novità apportate dal D.L. n. 157/2021, hanno il precipuo scopo di evitare che i bonus edilizi concessi nell’intento di incentivare il recupero e la crescita del settore edilizio, perdano di credibilità e diventino terreno fertile per attività di stampo illecito.


Credits: Avv.Fabrizio Sardella, Dott.ssa Francesca Lanzetti