Modelli 231 e sicurezza sul lavoro, tra appalti e coronavirus

Credits: Avv. FABRIZIO SARDELLA


ABSTRACT

Il DGLS. 231 prescrive a ciascun ente di implementare un sistema di gestione della sicurezza allineato al Testo Unico di sicurezza del lavoro.

La norma prevede l'obbligo di attuare una politica aziendale idonea a prevenire i reati di violazione delle norme antinfortunistiche e a preservare la tutela della salute sul lavoro. Nella fattispecie i reati previsti sono l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi e gravissime.

L'ente che dimostra di essersi dotato di un modello organizzativo ai sensi del 231 prima dell'incidente evita le sanzioni pecuniarie (in relazione alle dimensioni aziendali) e interdittive (la sospensione di autorizzazioni o licenze, il divieto di interfacciarsi con la PA per svariate operazioni, l'esclusione da agevolazioni e revoca da quelle già in essere).

La responsabilità riguarda dipendenti, autonomi, professionisti, e chiunque sia operativo nell'ente.

Per l'ambito edilizio, dove è diffusa la linea Committente/ Appaltatore/ Subappaltatore, si valuta ogni singolo caso per appurare responsabilità in ordine a eventuali infortuni in cantiere. La Cassazione ha sovente ascritto la responsabilità al subappaltatore, senza però escludere a priori l'appaltatore nel compito di controllo e supervisione e il committente (ma solo in casi in cui non sia necessaria una competenza specifica).

Il modello 231 prevede il rispetto degli standard tecnici delle attrezzature, la predisposizione di protocolli di protezione e di procedure organizzative continuative e di emergenza, sorveglianza sanitaria e vigilanza delle procedure, acquisizione di documentazioni e certificazioni, verifiche delle procedure.

Il modello deve prevedere una tracciabilità delle azioni adottate, una copertura di competenze tecniche necessarie, un sistema di controllo ed una adattabilità a variazioni di contesto o normative. Si presumono conformi se allineati a UNIINAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Un ente può venire condannato se dal reato trae un vantaggio (economico, competitivo, risparmio, di immagine) oppure in caso di reiterata, sistematica e consapevole violazione della normativa.

Il Modello 231 deve venire aggiornato ad ogni necessità; peculiarmente i fatti di stretta attualità riguardo il COVID-19 richiamano ancor più la responsabilità degli enti verso i lavoratori, verso cui deve essere assicurato il rispetto del protocollo di sicurezza da parte del Datore di Lavoro con l’assunzione di nuove procedure ed all'adozione di strumenti per tutelarne la salute, ove non fosse possibile adottare lo smartworking.

In osservanza del Protocollo, per i rappresentanti legali oltre alle responsabilità previste dai ruoli si aggiungono quelle personali.



La correlazione tra la responsabilità degli enti e il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ad appalti e Coronavirus

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) ha un ruolo centrale in tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto 231”). Ciascun ente ha l’obbligo di implementare un sistema di gestione della sicurezza che sia normativamente conforme al predetto T.U. onde evitare di incorrere in sanzioni come previste dall’art. 25 septies del Decreto 231.

Una prima correlazione, tra il T.U. sicurezza e il Decreto 231, è rinvenibile già dall’art. 2, comma 1, lett. dd) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che definisce «modello di organizzazione e di gestione» un “modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”.

L’art. 589 del codice penale punisce il reato di omicidio colposo (“Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”, art. 589 c.p., comma 2).

Mentre l’art. 590 c.p., comma 2, punisce le lesioni colpose gravi e gravissime (“Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239”). 

Sul punto va specificato che, in base al primo e secondo comma del dispositivo dell’art. 583 c.p.:
- la lesione personale è grave “se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto”; - la lesione personale è gravissima “se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso; l'aborto della persona offesa”. L’omicidio colposo è, invece, la morte di una persona a causa della “colpa” (negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) di chi cagiona il decesso. Per tali reati, dunque, vi è responsabilità penale anche dell’Ente ai sensi del Decreto 231, oltre che della persona fisica che commette il reato, per violazione delle norme in materia antinfortunistica che generino lesioni gravi o gravissime del lavoratore, o addirittura l’omicidio colposo. 

L’autore del reato, se riconosciuto colpevole, sarà passibile di una pena come prevista dagli articoli del codice penale sopra richiamati.
L’ente, invece, se non dimostra di essersi dotato di Modello organizzativo ai sensi del Decreto 231 prima dell’evento lesivo a carico del lavoratore, potrà essere punito con le sanzioni previste dall’art. 25 septies D.lgs. 231/01 così come modificate dall’art. 300 D.lgs. 81/08. Da qui si evince l’altra importante correlazione tra il Testo Unico sulla sicurezza ed il Decreto 231.

In particolare:
L’art. 25 septies D.lgs. 231/01 punisce l’Ente:

  • per omicidio colposo (art. 589, comma 1, c.p.) con una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote (ex D.lgs. 81/08, art. 300, comma 1) e con le misure interdittive dell’art. 9, comma 2, (…) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
  • per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.) con una sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote (ex D.lgs. 81/08, art. 300, comma 2) e con le misure interdittive dell’art. 9, comma 2, (…) per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
  • per lesioni gravi e gravissime in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3, c.p.) con una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote (ex D.lgs. 81/08, art. 300, comma 3) e con le misure interdittive dell’art. 9, comma 2, (…) per una durata non superiore a sei mesi.
Per completezza di informazione, le misure interdittive dell’art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono:
a) l´interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l´esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l´eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La responsabilità penale della persona fisica (datore di lavoro) e dell’ente riguarda non solo i lavoratori che svolgono la loro attività all’interno dei locali come dipendenti, ma anche gli autonomi, i professionisti e, in generale, coloro che per motivi di lavoro entrano in contatto con l’Ente.

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Un caso specifico ed emblematico allo stesso tempo è quello degli appalti La responsabilità negli appalti e subappalti

In ambito edilizio, è molto frequente l’istituto dell’appalto e del subappalto. E nel caso di pluralità di soggetti nel cantiere, chi è responsabile per gli eventuali infortuni che dovessero capitare? 

In linea di principio, la responsabilità è rispettivamente dell’appaltatore e del subappaltatore. Ma la materia è complessa. Va, quindi, valutato ogni singolo caso per verificare chi abbia commesso violazioni e mancate applicazioni delle norme antinfortunistiche. 

In caso di subappalto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa e anche recentemente, con la sentenza n. 16212 del 15/04/2019, ha affermato che la responsabilità degli infortuni a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza sono ascrivibili al titolare dell’impresa subappaltatrice quando quest’ultimo, anche a fronte dell’inerzia dell’appaltatore, non abbia introdotto le necessarie misure di prevenzione e protezione. 

Ma come detto, la giurisprudenza in tema di appalto e subappalto è corposa e non esclude totalmente la responsabilità anche dell’appaltatore e del committente se le violazioni derivano da inadempimenti facilmente rinvenibili. 

Infatti, in base ad un’altra pronuncia della Suprema Corte (Cassazione penale sez. IV - 10/01/2018, n. 7188) il committente dei lavori, anche in caso di subappalto, è “titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini”. Nel caso in questione, gli ermellini hanno confermato la responsabilità per lesioni colpose del primo appaltatore (di una serie successiva di subappalti) per non aver verificato che l’ultimo subappaltatore avesse adottato tutte le misure di sicurezza idonee a prevenire un incidente sul lavoro (nello specifico caso un lavoratore si era infortunato cadendo nel vano ascensore sfornito dei presidi anticaduta). 

Ma anche la responsabilità del committente non è illimitata. Sempre la Suprema Corte, con un’altra sentenza (Cassazione penale sez. IV - 08/01/2019, n. 5893), ha ribadito la posizione di “garanzia” del committente nei confronti della ditta appaltatrice, ma la sua responsabilità è esclusa se la rilevazione delle infrazioni necessita una specifica competenza tecnica in materia antinfortunistica. In altre parole, il committente non è responsabile per le violazioni non percepite “ictu oculi”, ovvero rilevabili solo avendone la preparazione professionale adeguata. 

Da quanto esposto emerge, anche e soprattutto nell’ambito di ditte appaltanti e subappaltanti, l’importanza di dotarsi un modello di organizzazione e di gestione (MOG) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che tuteli i lavoratori e, la società.

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Il modello 231 e la sicurezza sul lavoro 

Le direttive per introdurre un Modello di organizzazione e di gestione che preveda il rispetto delle norme di sicurezza per la salute negli ambienti di lavoro sono contenute nell’art. 30 D.lgs. 81/2008 e prevede, al comma 1, l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

I successivi commi dell’art. 30 citato prevedono ulteriori adempimenti, quali:

  1. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività relative;

  2. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, in base alla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

  3. Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sulla sua attuazione e deve restare idoneo nel tempo; inoltre, nel caso di variazioni aziendali o emersione di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, il modello deve essere rivisto e riesaminato;

  4. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi.

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Modello 231 e violazioni infortunistiche: il caso isolato non rappresenta “l’interesse o il vantaggio per la società”

L’art. 5 D.lgs. 231/2001, al comma 1, afferma che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Sul punto, e esaminando un altro caso di infortunio sul lavoro, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. penale, sez. IV, n. 49775/2019) ha affermato che, la responsabilità degli enti per le violazioni antinfortunistiche non rappresenta “interesse o vantaggio per la società (art. 5 D.lgs. 231/2001) se il caso è isolato.

Il caso che la Suprema Corte si è trovata a dirimere è quello di una società ritenuta responsabile di lesioni personali colpose con violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai sensi dell’art. 25 septies del D.lgs. n. 231/2001. Un autotrasportatore non dipendente della società condannata, si era recato all’interno di quest’ultima per rifornire il proprio autocarro con un carico di conglomerato bituminoso da consegnare ad un’impresa terza. La procedura di carico del materiale non si era svolta “correttamente” e l’autotrasportatore, investito dal materiale edile, aveva riportato gravissime ustioni su varie parti del corpo.

Le contestazioni mosse ai danni della società imputata sono state la mancata idonea informazione sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro alle ditte degli autotrasportatori e l’aver permesso una procedura di carico non idonea, più rapida ed economica, che avrebbe permesso di conseguire un “vantaggio” .

In assenza di un modello 231 interno, la società era stata condannata in base al citato art. 25 septies del Decreto 231

Contro la decisione di merito, la società condannata ha proposto ricorso affermando che:

  • l’iter seguito dall’autotrasportatore non era un “modus operandi”, ma un caso isolato;

  • non vi era stato alcun “interesse o vantaggio” per la società derivante dall’iter seguito dall’autotrasportatore.

In merito al primo punto, gli ermellini hanno riconosciuto la carenza delle prove sul fatto che la modalità attuata dall’autotrasportatore fosse il modus operandi attuato dalla società condannata, seppur contra legem. Orbene, proprio contro questo modus operandi, la stessa impresa avrebbe dovuto munirsi di un Modello 231 che garantisse la prassi di lavoro corretta.

In merito al secondo punto, non è emerso come la procedura non corretta di carico del materiale edile potesse rappresentare un “vantaggio”.

Gli ermellini, a tal proposito, hanno sottolineato come la giurisprudenza sottolinea la necessità del nesso tra condotta criminosa e “interesse o vantaggio” per la società.

Perché vi sia “vantaggio” per la società è necessario provare la reiterata e consapevole violazione della normativa ai fini di un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento.

In altre parole, è necessario provare che le condotte pericolose sono permesse “consapevolmente” e in maniera sistematica.

Ne deriva che, un singolo caso isolato di mancato rispetto delle norme antinfortunistiche non rappresenta quel “vantaggio o interesse” che deve sussistere quale presupposto perché si configuri responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.



Coronavirus e adempimenti del Datore di Lavoro 

Infine, un’ultima breve riflessione sul periodo che stiamo vivendo a causa del Covid-19, ma che impatta in maniera importante nello svolgimento delle attività lavorative e produttive. 

Come detto, ciascun Modello 231 deve essere efficacemente attuato in azienda. 

Tale efficace attuazione comporta che il Modello 231 nel suo contenuto debba essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessità (novelle legislative, operazioni straordinarie in azienda, nuove procedure, nuovi rischi prima non valutati). 

L’epidemia creatasi a causa della diffusione del virus COVID-19 ha comportato l’adozione da parte del Governo di provvedimenti urgenti, con conseguenti misure restrittive, che hanno impattato anche nello svolgimento dell’attività lavorativa di ciascuna azienda, imponendo l’adozione di misure specifiche ed agevolando, laddove possibile, lo smart working

Per tutti i lavoratori che devono, per la particolare attività svolta, recarsi fisicamente al lavoro, deve essere assicurato il rispetto del protocollo di sicurezza, da ultimo adottato dal Governo d’intesa con tutte le parti interessate (si tratta del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, di seguito anche “Protocollo”). 

Il rispetto di tale Protocollo, va da sé, comporta per ciascun Datore di Lavoro l’assunzione di nuove procedure al fine di rispettare quanto imposto dal Governo e per tutelare al meglio la salute dei propri lavoratori. E queste saranno le cautele sulla base delle quali verrà valutata l’eventuale colpa del Datore di Lavoro. 

In altri termini, nel caso in cui non fosse garantito il rispetto delle cautele indicate nel Protocollo, potrebbe essere riconosciuta all’Ente una responsabilità ai sensi del Decreto 231, per mancata adozione di strumenti di tutela della salute idonei per i lavoratori, oltre alle responsabilità personali degli autori dei reati contestati (tipicamente il Datore di Lavoro). Per tale ragione è ancor più opportuna l’adozione del Modello organizzativo, sottoposto al controllo ed alle valutazioni d’efficacia dell’Organismo di Vigilanza, anche con specifico riguardo agli aspetti emergenziali.

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