Patente a crediti per lavorare nell’edilizia. Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19: gli aspetti afferenti alla tutela del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Credits: Avv. Fabrizio Sardella, Avv. Alexis Bellezza, Ing. Simone F. Genovese,  Avv. Francesco Arigliano (FA LAW)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, il Legislatore ha previsto, salvo modificazioni od omessa conversione del Decreto per tramite di apposita legge, entro il termine di sessanta giorni, alcune modifiche alla disciplina del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, potenzialmente impattanti sulla vostra realtà operativa. Ed invero, l’intervento riformatore ha inteso proporre alcune novità, orientate disciplinare in maniera più stringente il mondo del lavoro e degli appalti, con specifico riguardo agli aspetti afferenti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori, tramite gli interventi di seguito riassunti.


1.1 La riforma del D.lgs. 81/2008 e l’introduzione della c.d. “Patente a crediti”

Anzitutto, il legislatore ha inteso rendere più stringente l’applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (TUSL). L’art. 29, comma 19, del D. L. n. 19/2024 prevede, infatti, una nuova formulazione dell’art. 27 del TUSL, ora rubricato: “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” che introduce, dal 1° ottobre 2024, la c.d. “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)[1].

Secondo quanto stabilito dal nuovo testo dell’art. 27, a partire dal 1° ottobre 2024 – ed all’esito delle attività tecniche di integrazione del Portale Nazionale del Sommerso[2] –, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente al fine di essere ammessi ad operare nel proprio settore. Detta patente verrà rilasciata in formato digitale dalle sedi territoriali competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e la sua concessione sarà subordinata al soddisfacimento di determinati requisiti strutturali ed organizzativi da parte dell’impresa[3].

È doveroso specificare che, salvo contrarie comunicazioni e statuizioni dell’Ispettorato del Lavoro, nelle more del rilascio della patente, l’impresa istante sarà comunque ammessa a svolgere le attività di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.

La patente, in sede di iniziale conferimento, assegnerà un punteggio pari a 30 crediti, consentendo l’operatività nei cantieri temporanei o mobili solo a coloro che dispongono di almeno 15 crediti. Specifica, invero, il comma 8, che la imprese dotate di un numero di punti inferiore a 15 non saranno ammesse ad operare, fatto però salvo “il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14[4]”.

La nuova disciplina ha approntato un sistema di decurtazione e di recupero dei crediti assegnati alla patente, in funzione di specifici avvenimenti, tassativamente previsti dalla normativa. La decurtazione, che ha natura sanzionatoria, può essere comminata a seguito di accertamenti e ai provvedimenti definitivi emessi nei confronti dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori autonomi, secondo lo schema di seguito indicato:

·         Accertamento di violazioni specifiche: decurtazione di dieci crediti.

·         Accertamento di violazioni che espongono i lavoratori a rischi gravi: decurtazione di sette crediti.

·         Provvedimenti sanzionatori per lavoro irregolare: decurtazione di cinque crediti.

·         Riconoscimento della responsabilità datoriale in caso di incidenti sul luogo di lavoro: decurtazioni variabili in base alla gravità dell’incidente (in caso di decesso del lavoratore, decurtazione di venti crediti; in caso di inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, decurtazione di quindici crediti; in caso di inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: decurtazione di dieci crediti).

Si noti che, nei casi di incidenti mortali o con conseguenze gravi, l’INL può sospendere cautelativamente la patente fino a massimo dodici mesi.

I crediti decurtati possono essere recuperati attraverso la frequentazione di corsi formativi ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/2008[5]. Ciascun corso consente il recupero di cinque crediti, previa trasmissione del certificato di frequenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il limite massimo di crediti recuperabili tramite la frequentazione di corsi è pari a 15 crediti. Inoltre, è possibile conseguire la riassegnazione di crediti qualora, decorsi due anni dalla notifica dei provvedimenti sanzionatori afferenti alla violazione contestata, previa trasmissione del certificato di frequentazione di corso formativo, l’impresa non abbia subito ulteriori provvedimenti sanzionatori. In tal caso, l’incremento sarà di un credito per ogni anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti. È previsto anche un incremento premiale di cinque crediti per le imprese che adottano specifici modelli di organizzazione e gestione ex art. 30 del D.lgs. 81/2008. È quindi fondamentale il ruolo del Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01, ancor più allorché lo stesso sia accompagnato da un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato in conformità con le Linee Guida UNI-INAIL, ovvero con la normativa tecnica internazionale ISO 45001:2023. In tal caso, invero, il Modello si presume idoneo ad esentare l’ente dall’attribuzione della responsabilità da colpa di organizzazione, come disciplinata dal Decreto 231 (art. 30 comma 5 del D.lgs. 81/08).

Le imprese o i lavoratori autonomi con meno di 15 crediti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti.

È importante specificare che le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui al Codice dei contratti pubblici, non sono tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. 81/2008.

La norma introduce alcune specifiche previsioni sanzionatorie. Ai sensi del comma 8 dell’art. 27, qualora l’attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), venga svolta da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti, questa soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 e sino ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.

Occorre, inoltre, segnalare la modifica dell’art. 90 del D.lgs. 81/2008 con l’introduzione al comma 9 della lettera “b-bis, che, in coordinamento con l’adozione del sistema della “Patente a crediti”, pone a carico del Committente o del Responsabile dei lavori l’onere di verificare anche “il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.

1.2 Modifiche della disciplina dell’appalto e inasprimento del trattamento sanzionatorio

Il Decreto-legge n. 19/2024, sempre nell’ottica di contrasto al lavoro irregolare, è altresì intervenuto sulla disciplina dell’appalto. In particolare, la riforma ha provveduto ad integrare il testo del D.lgs. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art. 29, che impone che al personale impiegato in sede di appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto debba essere riconosciuto un trattamento economico complessivonon inferiore a quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell'appalto”.

Inoltre, la riforma è intervenuta sul sistema sanzionatorio regolato dall’art. 18 del D.lgs. 276/2003, inasprendo il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini:

- l’esercizio abusivo dell’attività di agenzia del lavoro disciplinato dall’art. 4 del D.lgs. 276/2003, nelle forme della somministrazione (lettere a) e b)) è ora sanzionato anche con la pena dell’arresto (prima non prevista), alternativa alla già esistente ammenda, il cui ammontare è stato però aumentato da € 50 a € 60 per ciascun lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Per le ipotesi di abusiva intermediazione (lettera c)), qualora vi sia assenza di scopo di lucro, la pena è ora dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da euro 600 a euro 3.000 (precedentemente era prevista la sola pena è dell’ammenda da euro 500 a euro 2500). Per le ipotesi di abusiva ricerca e selezione del personale o abusivo supporto alla ricollocazione (lettere d) ed e)), è ora prevista la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 900 ad euro 4.500 (precedentemente era prevista solo l’ammenda da euro 750 ad euro 3750). In assenza di scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a quarantacinque giorni o dell’ammenda da euro 300 a euro 1.500 (precedentemente solo ammenda da euro 250 a euro 1250).  

- sono incrementate anche le sanzioni a carico dell’utilizzatore della manodopera in somministrazione fornita da soggetti che svolgano abusivamente le attività di disciplinate dall’art. 4 lettere a) e b). Ad essi si applica ora la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (precedentemente la pena era della sola ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione).

- per i casi di esecuzione di attività di appalto in violazione dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 276/2003[6], e per il distacco avvenuto in violazione dell’art. 30 comma 1, il nuovo testo del comma 5-bis prevede, a carico dell’utilizzatore e del somministratore, la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (precedentemente  detti soggetti erano puniti con la sola pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione).

- la riforma ha introdotto i nuovi commi di seguito riportati, che prevedono l’introduzione di nuovi trattamenti sanzionatori:

5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

5-quinquies. L’importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

5-sexies. Il venti per cento dell’importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l’estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.

1.3 Ulteriori modifiche normative

L’art. 29 del D. L. 19/2024 ha altresì provveduto a introdurre o modificare varie ed ulteriori disposizioni normative, con le disposizioni di seguito brevemente riassunte:

a)     Riformulazione dell’art. 1, comma 1175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Nella nuova versione è previsto che la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, non più del solo Documento Unico di Regolarità Contributiva, ma anche della “assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

b)     Sostituzione del numero 1 lettera d) del comma 445 dell’all’articolo 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la nuova formulazione “d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”.

c)     Abrogazione dell’articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

d)     Nell’ambito delle attività agricole, con riferimento anche all’impiego di manodopera per le attività stagionali disciplinati dai commi 343 e ss. dell’art. 1 della Legge del 29 dicembre 2022, n. 197, la nuova normativa prevede, al comma 354 che, in caso di superamento delle soglie temporali previste per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui al comma 344[7], il rapporto di lavoro si trasforma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, “In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344[8], si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”.

e)     L’approntamento di una Lista di conformità INL, come disciplina dal comma 7 dell’art. 29: “All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL””. Secondo quanto previsto dal successivo comma, i datori di lavoro assegnatari del summenzionato attestato non vengono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché lo svolgimento di eventuali attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di eventuali violazioni o non conformità, l’INL provvede alla cancellazione del Datore di lavoro dalla Lista.

f)       Di massimo rilievo è anche la disposizione di cui al comma 10, che subordina il saldo finale dei lavori nell’ambito di appalti pubblici e privati all’esecuzione di verifiche circa la “congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva”. Dette verifiche vengono effettuate dal Responsabile del progetto negli appalti pubblici, e dal committente in quelli di natura privata, nelle modalità e nei casi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali previsto dall’articolo 8, comma 10-bis, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

g)     A norma del comma 11, negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del Responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Similmente, in funzione di quanto previsto dal comma 12, negli appalti di natura privata dal valore pari o superiore ad € 500.000,00 il versamento del saldo finale effettuato in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente. Si noti che all’irrogazione delle summenzionate sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale.

h)     I commi da 15 a 18 introducono alcune disposizioni volte a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona anziana o, comunque, non autosufficiente.

Conclusioni

Le revisioni normative di maggiore impatto sono, indubitabilmente, quelle correlate alla modifica del Testo Unico Salute e Sicurezza e, in particolare, l’introduzione della c.d. Patente a crediti per le imprese occupate nelle attività di cui al Titolo IV del medesimo D.lgs. 81/2008. Di prima rilevanza sono, tuttavia, anche le diverse disposizioni in tema di tutela del lavoro, che hanno visto il ritorno della rilevanza penale – a titolo contravvenzionale – delle condotte di appalto e distacco del personale illeciti, già depenalizzati con il D.lgs. n. 8/2016, nonché l’inasprimento del trattamento sanzionatorio dell’esercizio non autorizzate delle attività di intermediazione e somministrazione fraudolente di manodopera.

Sarà nostra cura monitorare attentamente il decorso applicativo della norma e segnalare eventuali emendamenti od integrazioni in sede di conversione con legge del D.L. n. 19/2024.


Credits: Avv. Fabrizio Sardella, Avv. Alexis Bellezza, Ing. Simone F. Genovese, Avv. Francesco Arigliano (FA LAW)



[1] Ossia presso “cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X”.

Indica l’Allegato X al D.lgs. 81/2001: “Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a):

1)       I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2)       Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.


[2] Si tratta del PNS, portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale confluiscono tutte le informazioni e le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza afferenti a violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.


[3] I requisiti consistono, specificamente, in: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).


[4] Ossia dei “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.


[5] Dispone l’art. 37 comma 7, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, che “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.


[6] Il quale recita: “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.


[7] Ossia quelle rese da soggetti rese da soggetti che, “a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a 354”.