Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro


ABSTRACT:

Revisione del nuovo protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021- le maggiori novità del nuovo protocollo. 



A distanza di un anno il Governo ha proceduto ad una revisione del protocollo condiviso di regolamentazione dell’emergenza sanitaria negli ambienti di lavoro. L’aggiornamento si è reso necessario in considerazione dell’evoluzione della normativa nonché delle nuove fasi della pandemia.

La revisione è avvenuta il 6 aprile 2021, dopo un approfondito confronto che ha portato, nello stesso giorno, alla sottoscrizione non solo della nuova versione del protocollo condiviso, ma anche del “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.

In questo breve articolo approfondiremo il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il nuovo protocollo “aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali”, in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del D.P.C.M. 11 marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La prima maggiore novità del nuovo protocollo appare già nel titolo dello stesso correggendo un’inesattezza formale: il nome corretto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e non COVID-19, che è invece il nome della malattia infettiva respiratoria causata dal virus denominato SARS-CoV-2.

Il nuovo protocollo mantiene le indicazioni già presenti nelle versioni precedenti dei Protocolli condivisi sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e le aggiorna “tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute”.

È confermato che il virus SARS-CoV-2 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Il protocollo contiene, quindi, misure che “seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”.

Il nuovo protocollo conferma la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali, ferie ed ai congedi retribuiti, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e il massimo utilizzo del lavoro agile, previo confronto con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, mentre per le PMI gli interlocutori sono le rappresentanze territoriali.
 
Viene indicato il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Lo smartworking viene promosso a “strumento utile e modulabile di prevenzione” imponendo al Datore di Lavoro adeguate condizioni di supporto per lo svolgimento di tale modalità di lavoro (assistenza all’impiego delle tecnologie di IT, modulazione dei tempi di lavoro).

Ove non sia possibile ricorrere a modalità di lavoro a distanza il nuovo protocollo raccomanda, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Inoltre, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, si deve garantire che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.

L’utilizzo dei DPI rimane quindi un punto cardine ed importante nel contrasto alla diffusione del virus.

Rimangono sospesi tutti gli eventi interni aziendali, anche le riunioni in presenza a meno che non abbiano carattere di urgenza, ma con regole di minimo afflusso e di distanziamento interpersonale protetto e adeguata areazione dei locali.
 
È consentita la formazione interna dei dipendenti e quella relativa ai temi della sicurezza nel rispetto dei protocolli di igiene già noti.

Altre novità riguardano, a titolo esemplificativo, il punto 8 del protocollo e le trasferte.

Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.

Un’altra novità è nel punto 2 ed è relativa alla riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.

Queste le maggior novità del nuovo protocollo condiviso che, si ricorda, deve essere attuato obbligatoriamente nell’esercizio dell’attività di impresa.

A questo link è possibile accedere al protocollo in commento. 

Credits: 
Avv. Eleonora Pradal
Senior Associate
Lead Attorney 231/2001 Compliance