Svolgimento delle udienze penali nell'emergenza Covid-19, in particolare di quelle di convalida delle misure cautelari


ABSTRACT

Il particolare momento storico ha notevolmente inciso sull’ordinario svolgimento delle attività giudiziarie. Inizia l’era del processo penale a distanza?



L’emergenza epidemiologica conseguente al Covid-19 ha notevolmente influenzato - tra gli altri - il settore giustizia. E non potrebbe essere diversamente.

Il Governo è intervenuto sul punto con i D.L. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020) e 23/2020, ove ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, D.L. 18/2020 e 36, D.L. 23/2020 nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020:

  • è stato sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
  • sono rinviate d’ufficio a data successiva rispetto all’11 maggio 2020, tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

E’ bene tuttavia precisare che, con riferimento alle udienze penali, non risultano sospese quelle concernenti:

  • i procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo,
  • i procedimenti ove, nel citato periodo di sospensione, scadono i termini di cui all’art. 304 c.p.p. (in punto di durata massima della custodia cautelare);
  • i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive, ovvero sia pendente la richiesta di quest’ultime;
  • i procedimenti che presentano carattere d’urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 c.p.p. (incidente probatorio).

Da precisare che, nei procedimenti penali soggetti alla sospensione de qua, risultano altresì sospesi, per il medesimo periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e di misure diverse da quest’ultima.

Nell’attesa che l’attività giudiziaria prosegua senza ulteriori zoppicature e defaillances, l’art. 83, comma 6, D.L. 18/2020, da leggersi in combinato disposto con l’art. 36, comma 1, D.L. 23/2020, ha previsto che, per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, ovvero allorquando andrà a decadere il periodo di sospensione, gli uffici giudiziari dovranno adottare delle misure organizzative per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso e contenere, dunque, gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.

Ai fini di cui sopra, mentre la norma (art. 83, comi 6 e 7, D.L. 18/2020) prevede o, meglio, suggerisce agli uffici giudiziari per la celebrazione dei procedimenti civili, l’adozione di collegamenti da remoto individuati e regolati con modalità atte a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, piuttosto che lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice, con particolare riferimento ai procedimenti penali, la norma medesima, ex art. 83, comma 12, prevede che, ferma l’applicazione dell’art. 472, comma 3, c.p.p. (svolgimento delle udienze dibattimentali a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene), nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all’art. 146 bis,, commi 3, 4 e 5, D.Lgs. 271/1989, in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

Sebbene, dunque, la partecipazione ai procedimenti a distanza non rappresenti un unicum nel panorama dei procedimenti penali per lo meno in relazione agli imputati, vi è da sottolineare che il citato art. 83, comma 12, D.L. 18/2020 non precisa cosa intenda con la locuzione “ove possibile”, ma impone la partecipazione a distanza, senza distinzioni in caso di possibilità, derogando quindi l’art. 146, bis, D.Lgs. 271/1989, secondo cui la partecipazione a distanza è prevista per i motivi e nei casi ivi meglio specificati.

Con particolare riferimento alle udienze di convalida dell’arresto e del fermo davanti al Giudice per le Indagini Preliminari che, come sopra accennato, rimanevano escluse da quelle oggetto di sospensione, il Consiglio Nazionale Forense ha emanato le seguente proposta di protocollo. In particolare:

  • le udienze di convalida dell’arresto e del fermo ex art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto, mediante il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza “Microsoft Teams”, fornito dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni, ivi comprese le forze dell’ordine e l’avvocatura. In caso di indisponibilità tecnica di “Teams”, sarà possibile ricorrere ad ulteriori piattaforme ministeriali (“Skype”) piuttosto che al sistema di videoconferenza;
  • la polizia giudiziaria procedente indicherà all’avvocato il luogo nel quale l’arrestato verrà custodito ed il difensore, all’esito di detta comunicazione, potrà comunicare se intende partecipare all’udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l’arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento tecnico. In caso di mancata comunicazione, la scelta ricadrà automaticamente per la partecipazione da remoto;
  • in caso di partecipazione da remoto sarà comunque garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l’udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l’attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o penitenziaria ove l’arrestato risulti custodito;
  • la polizia giudiziaria che ha provveduto all’arresto dovrà avere cura di trasmettere via mail all’ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all’arresto in formato PDF, indicando il nominativo e i recapiti del difensore nominato;
  • la segreteria del Pubblico Ministero, previa verifica della completezza degli atti, provvederà all’indirizzo pec del difensore, ovvero tramite mezzi alternativi di volta in volta concordati con quest’ultimo;
  • gli avvisi di fissazione dell’udienza conterranno l’espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento e a succinte istruzioni di utilizzo;
  • il Giudice stabilirà il collegamento e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l’arrestato;
  • stabilito il collegamento ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede a distanza per ragioni di sicurezza ed acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell’udienza con i collegamenti da remoto di tutte le parti, ivi compreso l’indagato. Nel corso dell’udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali;
  • nel corso dell’udienza, le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell’ufficio. Gli atti, documenti ed istanze verranno successivamente stampati dalla cancelleria per l’inserimento nel fascicolo e quindi rimossi dalla stanza virtuale;
  • verrà inoltre sempre garantita la presenza di un difensore d’ufficio, anche da remoto, secondo predeterminati turni di reperibilità.

Segnatamente all’acquisizione del consenso alla trattazione dell’udienza con i collegamenti da remoto, ci si chiede quale possa essere la conseguenza laddove il medesimo non dovesse essere rilasciato dalle parti.

Si ritiene opportuno distinguere tra il difensore e l’arrestato: mentre in relazione alla prima figura la problematica potrebbe essere tamquam non esset, posto che è proprio il difensore, una volta ricevuta la comunicazione dagli organi di polizia giudiziaria a scegliere la tipologia (partecipazione all’udienza presso il Tribunale, presso il luogo dove si trova l’arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento tecnico) e, quindi, a prestare espressamente il consenso, con riferimento all’arrestato non viene prevista a monte questa facoltà. L’eventuale diniego da parte dell’indagato potrebbe dunque portare ad un rinvio dell’udienza; con inevitabili ripercussioni/dilazioni sul procedimento.

Le linee guida locali[1] forniscono alcuni chiarimenti operativi a riguardo e, più in generale, forniscono il dettaglio sulle modalità operative.

Restano dubbi sulla legittimità costituzionale delle scelte sinora adottate dal Legislatore: l’Unione delle Camere Penali Italiane ha sviluppato molteplici riflessioni sull’illegittimità costituzionale della disciplina del processo da remoto negli appunti di al link (cfr. nota[2]), a cui si rimanda per una più ampia disamina delle delicate questioni sottese.    

Credits

Avv. Nicola Pasquini

Senior Associate

Attorney Civil Law 231/2001 


[1] Visibili sul sito web dell’Unione delle Camere Penali Italiane all’indirizzo: https://www.camerepenali.it/cat/10480/processo_da_remoto_i_contributi_delle_camere_penali_territoriali.html

[2]https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Processo_da_remoto/2020.05.11_Oss.C.Cost_Eccezioni%20di%20incostituzionalita%CC%80%20processo%20da%20remoto.pdf