Tax Control Framework e integrazione con il Modello 231, prospettive di sviluppo future.


ABSTRACT

Lo sviluppo di sistemi di gestione del rischio fiscale-tributario tramite l’implementazione di un Tax Control Framework costituisce la più virtuosa espressione della prevenzione del rischio penal-tributario all’interno delle realtà economiche e d’impresa a rilevanza nazionale ed internazionale. Di recente è emerso un approccio premiale, da parte delle istituzioni, orientato ad incentivare l’adozione di tale prezioso strumento, anche estendendone la portata applicativa.



Come emerge dalle recenti rilevazioni statistiche, all’esito dell’indagine svolta dall’importante operatore di compliance internazionale Protiviti, trascorso un anno dal fondamentale ingresso dei reati tributari nel novero dei reato presupposto ex D.Lgs. 231/01, l’interazione tra lo strumento di controllo Tax Control Framework ed il Modello Organizzativo 231 risulta essere sempre più accentuata e strutturata.  

Ad oggi è ormai noto, la Tax Control Framework costituisce un tassello fondamentale, per le imprese di medie-grandi dimensioni, nello sviluppo di un apparato interno idoneo a vigilare in maniera costante ed efficace sulla gestione del rapporto con le autorità fiscali nazionali. L’applicazione dei principi di controllo fiscale proprio della D.Lgs. 128/2015 (Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente), agiscono in perfetta sinergia con il Modello Organizzativo 231, in un sistema di compliance integrato pensato per prevenire in maniera fortemente efficace nella prevenzione della commissione di reati previsti all’interno del D.Lgs. 74/2000[1]. Gli effetti positivi di tale sinergia non possono che riverberarsi sulla valutazione dell’idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati in questione.

Secondo l’interessante relazione di Protiviti citata, come si è detto, tale forma di integrazione è sempre più diffusa, e prevede una necessaria compenetrazione dei sue sistemi. L’analisi statistica ha coinvolto vari rappresentati di importanti realtà bancarie ed industriali nazionali, quali ad esempio Enel, Edison, Intesa San Paolo. Alcune delle questioni poste agli interlocutori hanno fatto emergere in modo evidente la sinergia TCF-Modello 231: nel 57 percento dei casi, infatti, il Tax Risk Manager è chiamato a relazionare costantemente l’Organismo di Vigilanza 231 in merito alle risultanze della propria attività; nella stragrande maggioranza dei casi, inoltre, è ormai prassi che il Tax Director sia coinvolto nell’esecuzione delle operazioni preordinate all’aggiornamento del Modello 231, risultando indefettibile un suo contributo tecnico e stante l’elevato tasso di specificità tipico degli illeciti tributari che il Modello intende contrastare. Parimenti, quasi unanime è il riferimento alle risultanze dell’analisi del rischio effettuata in ambito di Tax Control Framework anche nell’ambito della risk analysis 231. Occorre tuttavia precisare che ciascun sistema gode delle proprie peculiarità, pertanto nelle due sedi sono passibili di emergere esigenze e parametri parzialmente differenti.

Gli incoraggianti risultati dell’analisi statistica, ivi considerata brevemente nei soli tratti essenziali per la presente riflessioni, si assommano anche a prese di posizione a livello istituzionale intese ad incoraggiare il ricorso alla Tax Control Framework ed a rinvigorirne l’efficacia in termini di esenzione dalla responsabilità 231. In tal senso si era espressa la task force incaricata dal Governo nella redazione del c.d. “Piano Colao” per il rilancio economico dell’Italia 2020-2022. Tra le iniziative proposte dal Comitato figurava, infatti, nel capitolo dedicato a “imprese e lavoro” quello mirato a incentivare l’adozione di Tax Control Framework, anche attraverso l’implementazione di modifiche normative tali da prevedere l’esenzione dall’applicazione di sanzioni ex D.Lgs. 231/01 per le società che “implementino un modello di presidio del rischio fiscale (Tax Control Framework) o segnalino e documentino adeguatamente operazioni caratterizzate da un rischio di natura fiscale”; provvedano a comunicare l’esistenza di detto modello di controllo fiscale all’amministrazione finanziaria in dichiarazione; il modello di controllo fiscale sia considerato idoneo in sede di verifica. Una proposta che può forse essere definita azzardata, si si considera la costante avversità, manifestata in dottrina e giurisprudenza, nei confronti di ogni qualsivoglia forma di schema presuntivo nella valutazione dell’idoneità del Modello organizzativo a prevenire il reato. A latere di tali valutazioni tecnico giuridiche, deve essere accolta positivamente l’idea di incentivare le imprese, anche con misure premiali, ad adottare sistemi di cooperazione fiscale utili anche ad avvalorare l’azione del Modello 231. Ulteriore proposta del Piano era quella di rendere meno rigorosi i criteri di accesso alla cooperative compliance.

In conclusione, per il futuro si auspica un sempre maggior ricorso al sistema di gestione del rischio fiscale nella forma della Tax Control Framework, potenzialmente forieri di benefici sia per le imprese che per l’autorità finanziaria nazionale.

Credits:
Avv. Alexis Bellezza
Associate
Attorney 231/01 Compliance

[1] Sia consentito un richiamo all’articolo di pubblicato nel Osservatoria, a firma dell’Avv. Fabrizio Sardella; nonché al Webinar pubblicato nella sezione News del sito.