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Approvato il nuovo Decreto - Legge Terra dei Fuochi
Il Governo alza il livello di guardia sui reati ambientali nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il Consiglio dei Ministri ha, infatti, approvato il nuovo Decreto-legge “Terra dei Fuochi”, con cui sono state introdotte misure straordinarie per perseguire e reprimere, con maggiore determinazione, traffici illeciti di rifiuti e incendi dolosi, offrendo strumenti di protezione della salute pubblica e del territorio sempre più pervasivi contro un fenomeno criminale che da anni affligge il territorio italiano.
La novità centrale del provvedimento in questione riguarda l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per coloro che si rendano responsabili di reati ambientali previsto dal relativo Testo Unico e dal Codice penale.
In particolare, si prevede un rafforzamento generale delle pene per l’abbandono e la gestione illegale dei rifiuti, prevendendo diverse pene accessorie, quali, a titolo esemplificativo, il fermo amministrativo immediato dei veicoli coinvolti in attività illecite e l’esclusione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per le aziende che non risultino in possesso dei requisiti ex lege imposti.
Il Decreto – Legge autorizza, vieppiù, l’applicazione immediata della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria nei confronti di imprese coinvolte in attività ambientali illecite, in specie se correlate alla criminalità organizzata.
Sotto il profilo economico, il provvedimento normativo concerne lo stanziamento di ingenti risorse per il finanziamento di attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.
Da ultimo, si segnala che il Decreto – Legge è intervenuto modificando talune fattispecie di reati presupposto alla responsabilità amministrativa degli Enti, inasprendo, altresì, le relative pene applicabili; si profilano, pertanto, per le imprese operanti nel settore di riferimento, obblighi di compliance sempre più stringenti, a presidio dei correlati rischi – reato.
Ad oggi, si attende la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Pubblicate le nuove Linee Guida per la redazione dei Codici di Condotta ex D.lgs. n. 231/2001.
Il Ministero della Giustizia ha elaborato un nuovo documento, aggiornato a febbraio 2025, recante i “Criteri guida per la redazione dei codici di comportamento delle associazioni rappresentative degli enti”.
Il documento in questione evidenzia come i Codici di comportamento costituiscano un importante spunto per la costruzione dei Codici di Condotta che accompagnano i Modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa.
In tale ottica, il Ministero mira a fornire un apporto concreto alle Associazioni di categoria e rappresentanza nella creazione di strumenti concreti e attuabili che aiutino gli enti a prevenire il rischio reato.
In particolare, si pone l’accento sulla procedura di approvazione dei suddetti codici che prevede il coinvolgimento del Ministero della Giustizia che può fornire proprie osservazioni in merito all’idoneità dei codici ad esplicare l’efficacia preventiva cui sono deputati.
È imprescindibile, altresì, che i codici siano facilmente implementabili e specifici per il settore di appartenenza e che ricomprendano, al loro interno, una chiara e puntuale descrizione dei rischi specifici e dei relativi protocolli volti a prevenirli.
La Parte Generale del Modello organizzativo deve trattare gli aspetti fondamentali dell’ente, quali la struttura, i destinatari del codice, la metodologia posta alla base dell’analisi dei rischi e la definizione di un sistema disciplinare e relative sanzioni.
La Parte Speciale, invece, deve affrontare i singoli rischi legati ai reati presupposto, elaborando protocolli concreti da attuare nell’espletamento di attività considerate “sensibili”.
In sintesi, i Codici di comportamento debbono essere strumenti pratici per guidare puntualmente gli enti nella prevenzione dei reati, in virtù delle specifiche esigenze e in grado di rispondere ai requisiti legali ed alle best practices di settore, il tutto nell’ottica di ridurre il più possibile il rischio di responsabilità per l’ente.
Il documento integrale è fruibile al link di seguito indicato:
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 per la riforma del Codice in materia doganale
In data 3 ottobre 2024, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, recante “Disposizioni internazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e i consumi”.
Si riassumono brevemente le novità di maggior rilievo introdotte dalla novella legislativa.
Il cuore della riforma è rappresentato dall’Allegato 1 del Decreto, che apporta modifiche e in generale, armonizza il sistema doganale nazionale alla normativa europea, definitivamente abrogando il Testo Unico delle Leggi Doganali, di cui al D.P.R. n. 43/1973 (TULD).
Merita attenzione la disposizionedi cui all'art.27, che introdce formalmente l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) nel novero dei diritti doganali e di confine.
L’attribuzione formale all’imposta della natura di diritto doganale non è di scarso rilievo, atteso che il tema, negli anni, è stato oggetto di un costante dibattito giurisprudenziale in seno alla Corte di Cassazione. Parte della giurisprudenza di legittimità riteneva, infatti, che l’IVA fosse qualificabile, a tutti gli effetti, come imposta di confine contrapponendosi ad un orientamento che sosteneva che l’imposta fosse invece estranea all’obbligazione doganale.
Il Decreto pone, così, fine ad ogni incertezza interpretativa in merito alla natura dell’imposta.
Sul versante delle sanzioni, la novella legislativa ha operato una riorganizzazione sistematica del regime sanzionatorio degli illeciti in ambito doganale. Si distinguono, in particolare due categorie di illeciti: quelli amministrativi e quelli penali.
Per quanto afferisce agli illeciti penali, la riforma ha semplificato e razionalizzato le fattispecie di reato, eliminando il dualismo tra contrabbando “extra ispettivo” e “intra ispettivo”. Si introduce, così, un sistema più lineare e coerente con le normative fiscali vigenti.
Per quanto attiene alle sanzioni amministrative, è sufficiente rilevare che il sistema ora delineato, coerentemente con gli obiettivi di razionalizzazione della normativa, appare migliorativo rispetto alla previgente normativa che prevedeva sanzioni sino a dieci volte l’importo dei diritti accertati.
Da ultimo, la recente normativa impatta anche sulla disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
Il D.lgs. n. 141/2024 ha apportato modifiche al testo dell’art. 25 sexiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, eliminando il riferimento al D.P.R. n. 43/1973 ed inserendo espresso richiamo alle fattispecie delittuose di cui al D.lgs. n. 141/2024 e al D.lgs. n. 504/1995; quest’ultimo, agli artt. 40-51, disciplina ipotesi delittuose di contrabbando riferibili a specifici settori merceologici.
Da ultimo, il comma 3 dell’art. 25 sexiesdecies del D.lgs. n. 231/2001, nei casi in cui i diritti di confine dovuti dall’ente superino la soglia di euro 100.000, dispone l’applicazione delle sanzioni accessorie dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle concessioni e licenze.
Le modifiche in parola si pongono la finalità non solo di semplificare le procedure e i controlli in materia doganale, ma anche di creare un ambiente più favorevole per gli operatori economici.
Con tale novella si auspica, da un lato, che la riorganizzazione delle procedure doganali possa consentire di ridurre le tempistiche burocratiche, dall’altro, che il nuovo sistema sanzionatorio garantisca maggior equità e proporzionalità nell’irrogazione di sanzioni.
Il "Decreto Carceri" amplia il novero dei reati presupposto. Introdotto nell'art.25 del D.Lgs. 231/2001 il Reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili".
Il DL 92 del 2024 ha introdotto modifiche al codice penale introducendo il reato di cui all'art. 314 bis rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili".
La fattispecie, fuori dai casi previsti dall'art. 314 c.p., punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia disponibilità di danaro o altra cosa mobile altrui in ragione del proprio ufficio, e la destini ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e mediante tale condotta intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale
Appalti e Logistica: pubblicato il Protocollo d’intesa siglato dalla Prefettura di Milano e inteso a promuovere la legalità nei contratti di appalto nel settore della logistica e a contrastare il fenomeno della intermediazione illecita di manodopera.
Il Protocollo, adottato in data 18 luglio, è stato siglato dalla Prefettura di Milano, Regione Lombardia, Osservatorio sulla Cooperazione presso l’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Milano, Associazioni Datoriali maggiormente rappresentative nei settori della logistica, trasporti e distribuzione (Legacoop, Confcooperative, AGCI, Assoram), Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL e Politecnico di Milano.
Preso atto della necessità di ispirare la gestione dei contratti di appalto nel settore della logistica a principi di legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori, il Protocollo si propone di promuovere la trasparenza e l’efficienza, contrastando i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di caporalato.
A tal fine, il Protocollo mira a censire le Imprese operanti nel settore della logistica, istituendo una “Piattaforma di filiera” intesa a raccogliere dati e supervisionare assetti imprenditoriali e occupazionali, nonché l’adeguatezza degli adempimenti di compliance normativa. Il Protocollo istituisce, altresì, strumenti di premialità in favore degli Operatori che aderiranno alla piattaforma.
Il documento è liberamente consultabile qui.
Il D.D.L. Nordio abroga il delitto di abuso d'ufficio.
Lo scorso 4 luglio, la Camera ha approvato definitivamente l’art. 1 del disegno di legge Nordio che abroga il delitto di abuso di ufficio previsto e punito dall’art. 323 c.p.
L’abrogazione del delitto è avvenuta non senza dubbi, perplessità e preoccupazioni provenienti dalle forze di opposizione e dal mondo degli addetti ai lavori.
Il legislatore, in questo clima di discussione, con decreto-legge del 4 luglio 2024 n. 92 recante “Misure urgenti in materia penitenziaria di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”, in vigore dal 5 luglio 2024, allontanando il pericolo di una procedura d’infrazione europea e (forse) di un vuoto normativo, ha introdotto il nuovo delitto di “indebita destinazione di denaro o di cose mobili” ex art. 314 – bis c.p. il c.d. “peculato per distrazione”.
Ad una prima lettura, tuttavia, il nuovo delitto richiama espressioni esattamente sovrapponibili all’abrogato abuso di ufficio. Il Ministro Nordio ha chiarito, tuttavia, che il peculato per distrazione è una fattispecie diversa rispetto all’abuso di ufficio essendo diverso il bene giuridico protetto. Nel delitto ex art. 314-bis c.p. con “distrazione” si intende veicolare risorse della P.A. per fini diversi rispetto a quelli fisiologici. Nell’abuso di ufficio, invece, si prescinde dalla distrazione, coincidendo il bene giuridico tutelato con la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia e con l'effettiva realizzazione dell'interesse pubblico.
Nell’attesa che la giurisprudenza soccorra gli operatori del diritto, fugando i dubbi interpretativi sul nuovo reato di peculato per distrazione, rimangono dubbi circa l’opportunità dell’abolizione dell’abuso di ufficio. Con l’abrogazione del delitto non è difficile, infatti, ipotizzare vuoti di tutela del privato nei confronti di atti corruttivi della P.A., con applicazione per estensione ed analogia di altre fattispecie penali o di possibili contrasti costituzionali ai sensi dell’art. 117 Cost. con la Convenzione di Merida sul contrasto alla corruzione.
L’abuso di ufficio era una figura centrale per combattere abusi di poteri da parte dei pubblici ufficiali; oggi, ci troviamo con la consapevolezza che alcuni comportamenti non saranno più penalmente rilevanti e avremo un possibile ampliamento di altre fattispecie penali per colmare il vuoto legislativo lasciato dall’abolizione dell’abuso di ufficio.
Riforma Cybersecurity: le novità rilevanti ai fini della responsabilità degli enti da reato ex D.lgs. 231/01.
In data 19 giugno il Senato ha approvato, in via definitiva, il DDL in materia di Cybersecurity, per il tramite del quale il legislatore ha inteso rinvigorire i presidi posti a tutela della sicurezza informatica nazionale, nonché inasprire sensibilmente i trattamenti sanzionatori applicati ai reati informatici. Nella presente sede interessa vagliare le importanti novità che coinvolgono direttamente la disciplina del D.lgs. 231/01.
In primis, occorre rilevare che la riforma ha introdotto all’art. 629, comma terzo c.p., una nuova fattispecie di reato, qualificabile come “Estorsione informatica”. In particolare, la nuova fattispecie sanziona chiunque, adottando o minacciando di porre in essere condotte rilevanti ai sensi degli artt. 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena prevista è della reclusione da anni la reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 10.000. è altresì prevista l’applicazione di una aggravante ad effetto speciale, per i casi in cui ricorra una delle condizioni di cui all’art. 628 comma terzo c.p., oltre che nei casi in cui la condotta sia tenuta ai danni di una persona incapace per età o per infermità; in tali casi la pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000.
Il nuovo delitto punito ai sensi dell’art. 629 comma terzo c.p. assurge a illecito presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01. Nell’art. 24-bis del Decreto viene infatti inserito il nuovo comma 1-bis che prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote a carico dell’ente. L’integrazione del comma quarto estende l’applicazione delle sanzioni interdittive anche all’illecito qui esaminato, per una durata non inferiore a due anni.
Il legislatore ha altresì innalzato le pene a carico degli enti ritenuti responsabili ai sensi del Decreto 231 per la commissione dei delitti informatici che già costituivano presupposto ai fini dell’applicazione della responsabilità degli enti. In particolare, la sanzione prevista al comma 1 dell’art. 24-bis in relazione agli illeciti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale è stata incrementata, e va ora da 200 a 700 quote, contro la previgente quantificazione da 100 a 500 quote. Il comma secondo è stato sottoposto a due rilevanti modifiche: è stato rimosso l’abrogato art. 615-quinquies c.p., sostituito dall’art. 635-quater.1; il margine edittale della sanzione applicata per gli art. 615-quater e 635-quater.1 c.p. è stato aumentato da “sino a 300 quote” a “sino a 400 quote”.
La riforma ha previsto ulteriori modifiche al Codice penale. Tra le altre modifiche, sono stati inaspriti i trattamenti sanzionatori previsti per diversi illeciti informatici (tra cui Accesso abusivo a un sistema informatico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, etc.).
Pubblicate le Linee Guida Confindustria in materia di Whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023).
L’associazione degli industriali, che già aveva esposto le proprie letture critiche ed i propri suggerimenti lungo le fasi preparatorie alla Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, ha adottato in via definitiva le proprie Linee Guida in materia, intitolate “Nuova Disciplina “Whistleblowing” Guida operativa per gli enti privati”.
La Guida Operativa di Confindustria rappresenta senz’altro un importante presidio di soft law, e dovrà inevitabilmente essere presa quale fondamentale punto di riferimento dalle imprese che si approcceranno (o che già si sono approcciate) alla predisposizione di Canali Interni di segnalazione, nella prospettiva di garantirne la conformità a quanto disposto dal D.lgs. 24 del 2023.
Antiriciclaggio – Nuovi adempimenti per le imprese – obbligo di comunicazione al registro imprese relazione del titolare effettivo.
In Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 è stato pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, ai sensi dell’art. 3, co. 6, del regolamento di cui al Decreto 11 marzo 2022, n. 55, attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Per l’individuazione del titolare effettivo si applicano i criteri già previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio.
Dal 9 ottobre è quindi decorso l’obbligo, per le imprese, enti, Trust o istituti giuridici al Trust di effettuare la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del Decreto n. 55/2022. Tale adempimento dovrà essere compiuto entro il termine perentorio di 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
La comunicazione sulla titolarità effettiva dovrà essere effettuata al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente con modalità esclusivamente telematiche.
Qualsiasi successiva variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione. Inoltre, con cadenza annuale (ed in ogni caso entro 12 mesi dalla prima comunicazione), dovrà essere confermata la titolarità effettiva: per le società di capitali ciò potrà avvenire in concomitanza con il deposito del bilancio di esercizio.
Le sanzioni, in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni, variano da euro 103 ad euro 1.032 per ciascun soggetto obbligato.
Lo studio resta a disposizione per ogni necessità.
Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n.105/2023
Mercoledì 4 ottobre il senato ha approvato in via definitiva il d.d.l. n.897 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n.105/2023.
Il testo della norma si segnala, oltre ad altre novità, per l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n.231/2001, con l'inclusione di nuovi reati.
Diventano rilevanti per la responsabilità degli enti il delitto di "turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)" e di "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)" entrambi inclusi nell'art. 24 del D.lgs., ed il delitto di "trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)" che va ad ampliare il novero dei reati previsti all'art. 25 octies-1 del decreto.
Studio Legale Sardella e network "Partner 24 ORE"
Continua la partnership di assoluta eccellenza tra lo Studio Legale Sardella ed il network "Partner 24 ORE" promosso da "Il Sole 24 ORE".
Trasparenza e Pubbliche Amministrazioni: prorogati gli Obblighi di attestazione a carico degli OIV.
Con la Comunicazione del Presidente in data 17 luglio 2023, ANAC ha disposto il rinvio del termine originariamente fissato per il 31 luglio u.s. ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), al 15 settembre 2023.
Si rammenta che con la Delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ANAC aveva provveduto a fornire le indicazioni tecniche necessarie a provvedere, tramite un’applicazione all’uopo predisposta, all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14 comma 4 lett. g) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Detta delibera disponeva, appunto, che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, gli enti privati di cui all’art. 2-bis comma 3 secondo periodo del D.lgs. 33/2013, dovessero provvedere alla trasmissione dell’attestazione entro il giorno 31 del mese di luglio.
La scheda in questione è intesa a fornire riscontro delle verifiche, da parte dell’OIV, circa il grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione nelle apposite sezioni “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.
La scelta di rinviare il termine per l’assolvimento a tale obbligo al 15 settembre trova fondamento nell’esigenza di fornire ai componenti degli OIV un termine ragionevole per adeguarsi ai nuovi obblighi di fonte normativa, rinvenibili nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L'analisi dello Studio Sardella sul Decreto Legislativo n. 24 del 2023 in materia di protezione del segnalante.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 in materia di protezione del segnalante, che ha riformato la disciplina del whistleblowing nel settore pubblico e privato, abbiamo predisposto un’analisi approfondita della novella, che è reperibile presso il portale NT+ de IlSole24Ore, presso i seguenti link:
Caso BPV: La Corte d'Appello di Venezia si pronuncia in tema di autonomia ed indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.
Si segnala una importante pronuncia emessa dalla Ill.ma Corte di Appello di Venezia emessa nell'ambito della nota vicenda della Banca Popolare di Vicenza in tema di "autonomia ed indipendenza" dell'Organismo di Vigilanza.
Di seguito, il link alla sentenza pubblicata da Giurisprudenza Penale:
https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/01/corte-app-bpvi.pdf
Ormai prossimo il recepimento della Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing
Allo studio delle Camere per il parere obbligatorio delle Commissioni competenti, lo Schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo ai fini del (tanto atteso) recepimento della Direttiva UE 2019/1937. Una volta in vigore, la nuova disciplina determinerà l’insorgenza di nuovi obblighi in ambito di predisposizione di canali di segnalazione c.d. whistleblowing, estendendo significativamente l’alveo della tutela dell’autore della segnalazione. Non resta che attendere l’ormai prossima pubblicazione del testo definitivo del Decreto Legislativo, che dovrebbe entrare in vigore, secondo quanto previsto dalla norma di coordinamento, decorsi quattro mesi dalla pubblicazione stessa.
La Corte di Cassazione, ufficio del massimario, ha pubblicato la relazione n. 68/22 sulle novità apportate dalla cd. Riforma Cartabia.
In particolare, la Suprema Corte ha suddiviso il presente lavoro in due sezione. La prima parte dedicata alle disposizioni transitorie, ossia le regole che il legislatore delegato ha dettato per affrontare la transizione dal vecchio al nuovo regime, e la seconda dedicata ai profili di diritto intertemporale. Di seguito il link per poterle consultare.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 ottobre il D.Lgs. n. 156/2022, recante modifiche al precedente D. Lgs. n. 75/2020.
Il nuovo Decreto Legislativo (qui il testo), in vigore dal prossimo 6 novembre, definisce ed amplia la tutela penale degli interessi finanziari dell’UE, attraverso la modifica di alcuni reati tributari.
La norma prevede che, fermo il limite di evasione i.v.a. pari a 10 milioni di Euro, i reati commessi con sistemi fraudolenti trasfrontalieri devono essere connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell’Unione Europea. Inoltre, con i medesimi presupposti, è possibile perseguire il tentativo di alcuni illeciti tributari quali la dichiarazione infedele, la dichiarazione fraudolenta mediante false fatture e quella con altri artifizi.
La novella ricorda la necessità di un adeguamento dei Modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, soprattutto per la corretta prevenzione dei reati tributari: partendo dalla modifica dei reati presupposto, valutando l’eventuale progressione del rischio di commissione, sino alla verifica della costante efficacia delle procedure volte a contenerlo.
"WHISTLEBLOWING: KNOW-HOW!"- Modello 231 & Direttiva 2019/1937- 15 SETTEMBRE 2022.
Segnaliamo l'incontro del 15 settembre alle ore 11, organizzato dallo studio legale Sardella in collaborazione con EQS Group, in occasione del 5° incontro del ciclo "Whistleblowing: Know-How!" nel quale gli avvocati Fabrizio Sardella, Alexis Bellezza e Giuseppe Taddeo parteciperanno, in qualità di relatori.
Il webinar è finalizzato ad illustrare la normativa attualmente vigente in Italia e l'impatto della Direttiva UE in tema di Whistleblowing sui processi e strumenti di gestione delle segnalazioni, approfondendo le modifiche al Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
La partecipazione all'evento è gratuita ed è possibile registrarsi compilando il form disponible al seguente link:
MOG: PREVALE L'ASPETTO FORMALE O SOSTANZIALE?
Siamo lieti di invitare gli abbonati al network "Partner 24 ore" a partecipare al webinar organizzato dallo Studio Legale Sardella in collaborazione con "Safety Group" e "Partner 24 ore".
Interverranno il founder dello Studio Legale Sardella, Avv. Fabrizio Sardella e la Dott.ssa Rita Somma, consulente e formatore qualificato Health & Safety , di "Safety Group".
Si ricorda che il contenuto sarà visibile solo agli abbonati al network "Partner 24 ore".
Gruppo 231, una community multidisciplinare
"Il Sole 24 Ore" ha promosso, all'interno dell'ambito "Partner 24 Ore", la creazione di un gruppo "231" le cui competenze sono interdisciplinari e rivolte allo scopo di favorire la crescita ed il confronto tra professionalità diverse.
Riportiamo l'articolo con il contributo del Founder dello Studio: Avv. Fabrizio Sardella.
Riportiamo il contributo, a firma dell'Avv. Fabrizio Sardella, pubblicato sulla rivista on line specializzata "NT+Diritto" curata da "Il Sole 24 Ore".
Nell'articolo l'Avv. Sardella commenta una recentissima pronuncia della Suprema Corte ( Cassazione Penale, Sez. IV, n. 18413 del 14 febbraio 2022) in tema di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.
In questa sentenza gli Ermellini, tra le altre cose, sanciscono che l'accertamento della mancata adozione di un Modello organizzativo e della omessa nomina di un Organismo di Vigilanza non possano essere, da soli, reputati sufficienti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex criminis in capo all'ente incolpato.
Di seguito, il link diretto al contributo che, lo ricordiamo, può essere fruito solo dagli abbonati:
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-mancata-adozione-modello-organizzativo-non-determina-re...
Le nuove indicazioni operative di Confindustria a seguito del DL 22 marzo 2022, n.24
Confindustria, a seguito dell’emanazione del DL 22 marzo 2022, n. 24, ha formulato le proprie indicazioni operative, allo scopo di guidare le imprese nella definizione
delle condotte più appropriate da adottare alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo p.v.). Di seguito il documento.
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 (consultabile alla pagina della Gazzetta Ufficiale) recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
La Legge si inserisce nel solco tracciato dal principio della "riserva di codice" ed introduce nel Codice Penale il Titolo VIII- bis rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale" nel quale sono punite a vario titolo condotte offensive nei confronti del patrimonio artistico- culturale.
La Legge, inoltre, ha un impatto anche sulla disciplina di cui al al D.Lgs 231/2001 introducendo due nuove categorie di reati all'articolo 25-septiesdecies che punisce gli enti che commettano delitti contro il patrimonio culturale con sanzioni- per le fattispecie più gravi- che arrivano fino a 900 quote, oltre alle sanzioni interdittiva ex art. 9 co.2 per una durata non superiore a due anni, ed all'articolo 25 duodevicies che punisce gli enti che commettano il "riciclaggio di beni culturali e la devastazione o il saccheggio di beni culturali o paesaggistici" con sanzioni che possono arrivare fino a mille quote.
Cessazione dell'Ente e Responsabilità per l'illecito derivante da reato sx.D.Lgs 231/2001. Una presa di posizione dell Corte di Cassazione.
Riportiamo il link per il contributo tecnico dell'Avv. Fabrizio Sardella su un importante arresto giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'ente per l'illecito derivante da reato ai sensi del D. Lgs 231/2001.
Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha analizzato le conseguenze della cessazione dell’attività dell’ente originariamente incolpato nel procedimento penale (ex art. 5 D.Lgs. 231/01) ed il ruolo processuale dell’ente che, di fatto, sia succeduto a quest’ultimo a seguito nell’attività. Connotano le statuizioni della Corte di Cassazione due presupposti: in primis, l’ente incolpato ab origine è stato ritenuto “fraudolentemente cessato” e, quindi, la Corte ha ritenuto che se ne fosse determinata la “morte” al solo scopo di evitare l’applicazione del trattamento sanzionatorio. In secondo luogo, la nomina del difensore dell’ente poi cessato era stata conferita dal Legale Rappresentante in conflitto, in quanto imputato a sua volta nel procedimento. In funzione di quanto premesso, la Corte ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina della cessione di azienda ex art. 33 del Decreto e, conseguentemente, è stato disapplicato l’art. 39, reputando che l’ente cessionario partecipasse al processo non in qualità di responsabile per l’illecito, ma in quanto (solo) solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria. L’approfondimento riguarda i risvolti applicativi dell’art. 39 D.Lgs. 231/01 in caso di cessazione dell’ente, con specifica considerazione delle prerogative difensive riconosciute in capo all’ente reputato cessionario. Vengono, poi, considerati alcuni passaggi della sentenza che destano perplessità, anche con riguardo a possibili profili di incoerenza motivazionale interna del provvedimento in commento.
Il contributo è consultabile a questo link.
Anche l'ambiente entra nella Costituzione: approvata in via definitiva la Legge Costituzionale a tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.
Con 468 voti a favore la Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge costituzionale n. 3156, contenente modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Importanti modifiche per il presente e per le prossime generazioni sono pronte, dunque, per essere inserite nel dettato costituzionale ed orientare, così, le future scelte del Legislatore: biodiversità, ecosistemi, termini fino ad oggi sconosciuti nella nostra fonte primaria divengono grazie ad una presa di posizione compatta del Parlamento nuove bussole del futuro green del Paese.
La Legge costituzione n. 3156 si compone di 3 articoli che interverranno sul testo della Costituzione: I primi due modificano, appunto gli artt. 9 e 41, mentre l’art. 3 chiarisce che le modifiche verranno applicate anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.
Il nuovo art. 9: Il testo introduce un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti. Viene inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.
Le modifiche all’art. 41: modifiche anche in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente. La seconda modifica investe, a sua volta, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.
Dal punto di vista tecnico, essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti, il provvedimento entrerà quindi subito in vigore
Decreto Legislativo n. 184 del 29.11.2021 ed estensione dei Reati Presupposto ex D.Lgs. 231/2001
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 184 del 29.11.2021, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.
In tale contesto, il Legislatore ha ampliato il catalogo dei reati presupposto mediante l'introduzione dell'art. 25 octies 1. nel D.Lgs 231/2001, rubricato " Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ove si prevede la punizione dell'Ente per i reati previsti e puniti dagli articoli 493 ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento) e 483 quater c.p., introdotto con il medesimo Decreto, (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).
Inoltre, è stata estesa la punibilità dell'Ente con riferimento all'art. 640 ter c.p. che ora è rilevante ai fini della responsabilità degli Enti, anche nella sua ipotesi aggravata relativa al trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, non solo quando commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.